Common use of Risoluzione delle controversie e foro competente Clause in Contracts

Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione. 14.2 Per ogni e qualsiasi controversia in sede giurisdizionale le parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Bergamo.

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Samples: Servizio WLR Home Subscription Agreement, Servizi Connettività Fibra Ottica, Servizio WLR Home

Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ 173/07/cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione. 14.2 Per ogni e qualsiasi controversia in sede giurisdizionale le parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Bergamo.

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Samples: Contract of Subscription, Servizio WLR Home

Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere insorge- re tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine termi- ne di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, all’Autorità ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione. 14.2 Per ogni e qualsiasi controversia in sede giurisdizionale le parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Bergamo.

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Samples: Adsl Connectivity Services Agreement

Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 17.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ 173/07/cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione. 14.2 17.2 Per ogni e qualsiasi controversia in sede giurisdizionale le parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Bergamo.

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Samples: Contratto Di Abbonamento

Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ 173/07/cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero do- vessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie Garan- zie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionalegiuri- sdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione proposi- zione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione. 14.2 Per ogni e qualsiasi controversia in sede giurisdizionale le parti convengono con- vengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria giudi- ziaria del Foro di Bergamo.

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Samples: Subscription Agreement

Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 16.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione. 14.2 16.2 Per ogni e qualsiasi controversia in sede giurisdizionale le parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Bergamo.

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Samples: Servizi Di Connettività

Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 15.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ 173/07/cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero do- vessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie Ga- ranzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento esperi- mento del tentativo di conciliazione. 14.2 15.2 Per ogni e qualsiasi controversia in sede giurisdizionale le parti convengono con- vengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria giu- diziaria del Foro di Bergamo.

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Samples: Subscription Agreement

Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 17.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ 173/07/cons e successive successi- ve modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE Cliente e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione. 14.2 17.2 Per ogni e qualsiasi controversia in sede giurisdizionale le parti convengono reciprocamente reciprocamen- te la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Bergamo.

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Samples: Contratto Di Abbonamento