Common use of Risoluzione delle controversie e foro competente Clause in Contracts

Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.

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Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ 173/07/cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.

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Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 17.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ 173/07/cons e successive successi- ve modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE Cliente e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.

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Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 16.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.

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Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere insorge- re tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine termi- ne di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, all’Autorità ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.

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Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 15.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ 173/07/cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero do- vessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie Ga- ranzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento esperi- mento del tentativo di conciliazione.

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Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ 173/07/cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero do- vessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie Garan- zie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionalegiuri- sdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione proposi- zione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.

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Risoluzione delle controversie e foro competente. 14.1 17.1 Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge 249/97 e della delibera 173/07/ 173/07/cons e successive modificazioni, per le controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE e PLANETEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - C.O.R.E.C.O.M., prima di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di recupero crediti che sono espressamente escluse dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.

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