Common use of RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO Clause in Contracts

RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), con incameramento definitivo della cauzione e/o applicazione di una penale equivalente, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno: - in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale; - ove il Fornitore ceda il contratto; - ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie; - nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie. Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ. Previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: -il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; -il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; -il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; -il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; -il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitarie; -il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell’appalto; -il fornitore non rispetti i termini di consegna; -si verifichi la fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive). -si verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del DPR 207/2011; Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale allegato al disciplinare di gara, con conseguente incameramento della cauzione ed alle altre sanzioni previste nel disciplinare medesimo che dovrà essere sottoscritto e restituito per accettazione come meglio specificato. In caso di risoluzione del contratto per una delle sopra indicate cause, le Aziende Sanitarie incamereranno a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Le Aziende possono recedere dal contratto qualora nei rispettivi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. Le Aziende possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. Il contratto può essere risolto In conformità al disposto di diritto (artcui all'art. 1456 del cod. civc.c.), con incameramento definitivo della cauzione e/o applicazione il contratto d'intesa delle parti, potrà essere risolto nei seguenti casi: % subappalto, cessione di una penale equivalentecontratto, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno: - in caso cessazione di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivoattività, di fallimento, di stati stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatariodell'Agenzia aggiudicataria; % gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto nel presente capitolato e dalla vigente normativa in materia; % gravi ed accertate violazioni attinenti la retribuzione, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione i versamenti contributivi di un curatorelegge e le quote aggiuntive attuate nei confronti dei lavoratori sia singolarmente che collettivamente considerati; % perdita dei requisiti previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla presente selezione; % mancata sostituzione dei lavoratori somministrati, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditoriassenti dal servizio, oppure entri in liquidazioneentro i termini prescritti dal capitolato; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione % interruzione dell'esecuzione del contratto; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico % in tutti gli altri casi previsti nel presente capitolato e non menzionati nell'elenco sopra riportato. Nei casi di cui ai precedenti punti, l'Agenzia aggiudicataria incorrerà nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l'A.O.U di Cagliari dovrà sostenere, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quanto convenuto, per il ricorso ad altro fornitore. Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto qualora l'A.O.U. di Cagliari comunichi di avvalersi della clausola risolutiva e di Comportamento Aziendale; - ove il Fornitore ceda il contratto; - ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie; - nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie. Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimentitale volontà dia comunicazione scritta all'Agenzia aggiudicataria, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ. Previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: -il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; -il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; -il fornitore si renda colpevole di frode emediante lettere raccomandata a/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; -il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; -il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitarie; -il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell’appalto; -il fornitore non rispetti i termini di consegna; -si verifichi la fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive). -si verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del DPR 207/2011; Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale allegato al disciplinare di gara, con conseguente incameramento della cauzione ed alle altre sanzioni previste nel disciplinare medesimo che dovrà essere sottoscritto e restituito per accettazione come meglio specificato. r. In caso di risoluzione del di contratto per una delle sopra indicate causetali motivi, le Aziende Sanitarie incamereranno a titolo l'A.O.U. di penale e Cagliari si riserva la facoltà di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo affidare il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, eccservizio all'Agenzia classificata al secondo posto.). Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Le Aziende possono recedere dal contratto qualora nei rispettivi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. Le Aziende possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. Il In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) il contratto può potrà essere risolto da XXXXX nei seguenti casi: – mancato rispetto di diritto (art. 1456 quanto previsto nel presente capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro sia singolarmente sia collettivamente considerati; – subappalto, cessione del cod. civ.)contratto, con incameramento definitivo della cauzione e/o applicazione di una penale equivalentecessazione dell’attività, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno: - in caso di cessazione dell’attività oppure in nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri ; – mancato reintegro del deposito cauzionale; – gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto nel presente capitolato e dalla vigente normativa in liquidazionemateria; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appaltoperdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovverogara; – mancata sostituzione di lavoratori temporanei, nel caso in cui vengano meno prolungata assenza dal servizio; – in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto applicabile. Nei casi previsti ai precedenti punti il l’Agenzia di somministrazione incorrerà nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i requisiti minimi richiesti danni, diretti ed indiretti che XXXXX dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la regolare esecuzione del contratto; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico risoluzione si verifica di diritto quando ARPAL comunichi di valersi della clausola risolutiva e di Comportamento Aziendale; - ove il Fornitore ceda il contratto; - ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie; - nel caso tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie. Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ. Previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: -il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; -il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; -il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; -il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; -il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitarie; -il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell’appalto; -il fornitore non rispetti i termini di consegna; -si verifichi la fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive). -si verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del DPR 207/2011; Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale allegato al disciplinare di gara, con conseguente incameramento della cauzione ed alle altre sanzioni previste nel disciplinare medesimo che dovrà essere sottoscritto e restituito per accettazione come meglio specificatoritorno. In caso di risoluzione del contratto per una delle sopra indicate causei motivi suddetti ARPAL si riserva la facoltà di affidare il servizio all’ Agenzia che si sarà classificata al secondo posto. XXXXX, le Aziende Sanitarie incamereranno a titolo d’intesa con l’Agenzia di penale e somministrazione, si riserva altresì la facoltà di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Le Aziende possono recedere dal contratto qualora nei rispettivi servizi intervengano trasformazioni per motivate esigenze di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. Le Aziende possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di pubblico interesse pubblico, che saranno specificamente motivati specificate nel provvedimento di recesso dal contrattorecesso.

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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), con incameramento definitivo della cauzione e/o applicazione di una penale equivalente, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno: - in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale; - ove il Fornitore ceda il contratto; - ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie; - nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie. Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione (laddove nominato), provvede ad a istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ. Previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: -il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; -il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; -il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; -il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; -il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitarie; -il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell’appalto; -il fornitore non rispetti i termini di consegna; -si verifichi la fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive). -si verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del DPR 207/2011; Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale allegato al disciplinare di gara, con conseguente incameramento della cauzione ed alle altre sanzioni previste nel disciplinare medesimo che dovrà essere sottoscritto e restituito per accettazione come meglio specificato. In caso di risoluzione del contratto per una delle sopra indicate cause, le Aziende Sanitarie incamereranno a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Le Aziende possono recedere dal contratto qualora nei rispettivi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. Le Aziende possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 In caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del cod. civ.), con incameramento definitivo della cauzione servizio e/o applicazione non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella offerta tecnica presentata in sede di una penale equivalentegara, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno: - in caso di cessazione dell’attività oppure aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, sarà facoltà dell’amministrazione contraente, risolvere in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del qualsiasi momento il contratto di appalto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale; - ove il Fornitore ceda il contratto; - ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie; - nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie. Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell’art. 1453 1454 del codcodice civile, previo comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). civLa risoluzione avrà effetto decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Broker. Previa diffida scritta ad adempiere entro In tutte le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Broker, la Provincia escuterà la garanzia e fatto salvo il termine di 15 giorni decorso inutilmente risarcimento per il quale il maggior danno subito. Il contratto si intende risolto risolve altresì di dirittodiritto nell’ipotesi di:  cancellazione dell’iscrizione del Broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e rias- sicurativi, di cui all’art. 109 D.lgs. 209/2005;  violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;  abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;  frode dell’affidatario e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell’affidatario;  cessione totale o parziale del contratto e subappalto, salvo quanto stabilito nel punto 8 del presente capi- tolato;  inosservanza reiterata delle disposizioni di legge. La Provincia si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte, qualora: -il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; -il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; -il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e parte il servizio (recesso per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; -il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; -il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitarie; -il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell’appalto; -il fornitore non rispetti i termini di consegna; -si verifichi la fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutivegiusta causa). -si verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del DPR 207/2011; Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale allegato al disciplinare di gara, con conseguente incameramento un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comu- nicarsi all’affidatario con lettera a mezzo PEC. L’affidatario dovrà, comunque, su richiesta della cauzione ed alle altre sanzioni previste nel disciplinare medesimo che dovrà essere sottoscritto e restituito per accettazione come meglio specificatoProvincia, proseguire le singole prestazioni la cui interru- zione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione, provocare danno alla stessa. In caso di risoluzione del contratto recesso da parte della Provincia l’affidatario rinuncia espressamente, ora per una delle sopra indicate causeallora, le Aziende Sanitarie incamereranno a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitorequalsiasi ulte- riore eventuale pretesa, salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Le Aziende possono recedere dal contratto qualora nei rispettivi servizi intervengano trasformazioni anche di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini risarcitoria, e agli scopi della fornituraa ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore1671 Codice civile. Ai sensi dell’artPer quanto non indicato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni degli artt. 110 108 e 109 del D.LgsD.lgs. 50/2016, 50/2016 in caso materia di risoluzione contrattuale, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. Le Aziende possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di e recesso dal contratto.

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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. Il contratto può essere In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la ASL ha la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.)) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, con incameramento definitivo della cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicazione di applicare una penale equivalente, salvo nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore del danno. In particolare ciascuna Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto: - in In caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, ovvero o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; PER ACCETTAZIONE DATA / / - allorché Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - qualora Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura l’Ufficio Territoriale del Governo competente risultino positivi; - qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; - allorché Allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - qualora Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contrattocontratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazione; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale; - ove Qualora il Fornitore fornitore ceda il contratto; - ove il Fornitore Qualore Il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitariedell’Azienda Sanitaria; - nel caso di Per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie. Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendaledella USL Umbria 1; - Qualora le transazioni relative al presente appalto, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione (laddove nominato)qualunque modo accertate, provvede ad istruire una motivata e documentata proposta siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; - in tutti gli altri casi di risoluzione contrattualeprevisti dal presente capitolato. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, Ciascuna Azienda Sanitaria ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ. Previa codice civile, incamerare definitivamente la cauzione, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: -il fornitore - il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; -il fornitore - il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Aziende Sanitarie dell’Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; -il fornitore - il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; -il fornitore sospenda quando interrompa l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimocontratto; -il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitarie; -il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell’appalto; -il fornitore - il Fornitore non rispetti i termini di consegnaconsegna e di installazione della fornitura e dei consumabili; -si verifichi - il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la fattispecie mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria; - una o più apparecchiature presentino continui difetti di cui all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive). -si verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del DPR 207/2011funzionamento; Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale allegato al disciplinare di gara, con conseguente incameramento della cauzione ed alle altre sanzioni previste nel disciplinare medesimo che dovrà essere sottoscritto e restituito per accettazione come meglio specificato. In caso di La risoluzione del contratto per una delle sopra indicate causesuindicate cause verrà disposta, le Aziende Sanitarie incamereranno con motivazione da ciascuna Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione di tale atto l’Azienda Sanitaria: - comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del contratto a titolo mezzo di penale e fax o lettera raccomandata A.R.; - incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo agire per il risarcimento del maggior di ogni danno (tutti i costicorrelato; - si riserva la facoltà, nessuno esclusoa proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza del contratto rescisso; PER ACCETTAZIONE DATA / / in tal caso l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.)fornitura avverrà alle medesime condizioni economiche proposte nell’offerta di gara. Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Le Aziende possono L’Azienda Sanitaria può recedere dal contratto qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da procedure della Centrale di Committenza regionale di riferimento o da convenzioni Consip, successive alla stipula dei contratti stessi; qualora nei rispettivi suoi servizi intervengano intervegano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e ed agli scopi della forniturafornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. Le Aziende possono L’Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente. Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, qualora, Centrale Committenza Regionale/ CONSIP, attivasse una convenzione in merito all’oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata dei prezzi della citata convenzione e quelli proposti dal fornitore; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione della Centrale Committenza Regionale/CONSIP, l’Azienda Sanitaria potrà chiedere al fornitore di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di xxxxxxx, potrà approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con la Centrale Committenza Regionale/CONSIP, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere o di che rivalersi. Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, si procederà con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 15, lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i. .

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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. Il L’AUSL di Pescara ha la facoltà di risolvere il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), con incameramento definitivo della cauzione incamerare definitivamente la cauzione, e/o applicazione di applicare una penale equivalente, salvo nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore dell'ulteriore danno, qualora: - in caso di cessazione dell’attività dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatariodell'aggiudicatario, ovvero o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione l'esecuzione del contratto di appalto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; - 2010. • allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contrattocontratto partecipazione alla gara; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale; - ove il Fornitore ceda il contratto; - ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitariedell'AUSL di Pescara; - nel caso di • per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindiciq uindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitariedell'AUSL di Pescara; • qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006 codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione dell'Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata al RUP che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell’artdell' art. 1453 del cod. civ. Previa ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: -il fornitore non esegua • in caso di ripetuta o grave inadempienza delle clausole contrattuali, così come definita dall'art. 25 "Inadempienze e penalità" del presente capitolato, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appaltoprodotti non conformi, il ritardo nella consegna o nella sostituzione delle merce contestata, la mancata consegna ingiustificata dei prodotti richiesti; -il fornitore • il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Aziende Sanitarie all'ingiunzione dell' AUSL di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; -il fornitore • il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione l'applicazione delle penalità; -il • il fornitore sospenda l’esecuzione l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; -il fornitore • il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitariedall'AUSL di Pescara; -il fornitore • il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell’appaltodel presente appalto; -il fornitore • il Fornitore non rispetti i termini di consegnaconsegna e di installazione della fornitura; -si • il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all'Azienda Sanitaria; • qualora l'apparecchiatura fornita non sia pienamente e completamente operativa rispetto alle specifiche dichiarate nell'Offerta tecnica; • in caso di esito negativo del collaudo; • nel caso non rispetti quanto indicato nel DUVRI; • si verifichi la fattispecie di cui all’artall'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive). -si ; • si verifichi quanto previsto all’artall'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011; Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale allegato al disciplinare di gara, con conseguente incameramento della cauzione ed alle altre sanzioni previste nel disciplinare medesimo che dovrà essere sottoscritto e restituito per accettazione come meglio specificato. In caso di risoluzione del contratto per una delle sopra su indicate cause, le Aziende Sanitarie incamereranno cause l' AUSL di PescARA incamererà a titolo di penale e di indennizzo l’intera l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, Fornitore salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Le Aziende possono L'AUSL di Pescara può recedere dal contratto qualora nei rispettivi suoi servizi e/o dell'AUSL intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della forniturafornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. Ai sensi dell’artdell'art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016163/2006 e 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione contrattuale, si l’AUSL di Pescara potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. Le Aziende possono L'AUSL può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. L’AUSL potrà recedere dal contratto, in tutto o in parte, dallo scadere del 24° (ventiquattresimo) mese di vigenza contrattuale. Il recesso dovrà essere comunicato con Raccomandata AR almeno un mese prima di ogni scadenza mensile. Rimane fermo il diritto dell'Impresa al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa stessa.

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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. L’Azienda procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dagli art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. Il contratto può essere d’appalto è risolto di diritto (artai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del cod. civ.codice civile (“Clausola risolutiva espressa”), previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con incameramento definitivo raccomandata a/r, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione del servizio affidato; - gravi e reiterati inadempimenti imputabili al gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi prefissati; - applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) del fatturato annuo; - mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale ai sensi di quanto previsto nel CS; - mancata reintegrazione della cauzione e/eventualmente escussa entro i termini previsti nel CSA; - sospensione del servizio o applicazione mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo; - violazione delle norme in materia di una penale equivalente, salvo procedere cessione del contratto o dei crediti; - nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno: casi di cui all’articolo “tracciabilità dei flussi finanziari”; - in nei casi di cui all’articolo “subappalto”; - nel caso di cessazione dell’attività oppure in caso ottenimento del documento unico di concordato preventivoregolarità contributiva del gestore negativo per due volte consecutive, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appaltosecondo quanto previsto dall’art. 6 comma 8 DPR 207/2010; - qualora gli accertamenti antimafia in materia di "antimafia" presso la Prefettura competente risultino positivi; - utilizzo di derrate alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto; - casi di intossicazione alimentare; - non rispetto di inizio dell'attività nei termini previsti; - gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; - gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Azienda; - uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto; - non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni dell'Azienda in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati; - gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Azienda. Per tali effetti sono considerate gravi negligenze i rilievi indicati nei verbali di controllo qualora ripetuti almeno tre volte in un periodo di trenta giorni e le transazioni siano effettuate eventuali carenze igienico-sanitarie accertate dall'Azienda e/o da organi statali o comunali come A.S.L., Vigili Urbani, NAS; - difformità nell’esecuzione del servizio rispetto quanto indicato in difformità all'artfase di offerta ed accettato dall’Azienda; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento dei corrispettivi e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Azienda; - mancato rinnovo della polizza assicurativa prevista nel presente capitolato; - mancato rinnovo della fideiussione bancaria o assicurativa; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. 3 ER.GO ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, da comunicarsi all’affidatario con lettera raccomandata AR/PEC. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - qualora sia stato depositato contro l’affidatario un ricorso ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che riguardi proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il comportamento professionale del Fornitoreconcordato con i creditori, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, ovvero nel caso in cui vengano meno venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’affidatario salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - qualora l’affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la regolare esecuzione del contrattoquale è stato scelto l’affidatario medesimo; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e qualora taluno dei componenti l’Organo di Comportamento AziendaleAmministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - ove ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore ceda rapporto di fiducia sottostante il contratto; - ove il Fornitore subappalti . ER.GO può recedere dal contratto qualora fosse costretta, per preminenti motivi di pubblico interesse legati ad una parte della fornitura senza autorizzazione diversa presenza delle Aziende Sanitarie; - nel caso strutture universitarie, di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie. Si applicano gli artt. da 135 a 139 far cessare l'erogazione del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi)servizio. In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ. Previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: -il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; -il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio tal caso nulla potrà essere richiesto a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; -il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; -il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; -il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitarie; -il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell’appalto; -il fornitore non rispetti i termini di consegna; -si verifichi la fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive). -si verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del DPR 207/2011; Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale allegato al disciplinare di gara, con conseguente incameramento della cauzione ed alle altre sanzioni previste nel disciplinare medesimo che dovrà essere sottoscritto e restituito per accettazione come meglio specificatoER.GO a causa dell’avvenuto recesso. In caso di risoluzione del contratto per una delle sopra indicate causeparziale e temporanea inagibilità dei locali, le Aziende Sanitarie incamereranno nulla potrà essere richiesto all'Azienda a titolo di penale e risarcimento danni. In caso di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitorerecesso, salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto l’affidatario ha diritto al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Le Aziende possono recedere dal contratto qualora nei rispettivi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già reseeseguite, nessun secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo è dovuto al Fornitoree/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. Le Aziende possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contrattoCiv.

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