Common use of RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO Clause in Contracts

RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la ASL ha la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In particolare ciascuna Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto: - In caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; PER ACCETTAZIONE DATA / / - Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - Qualora gli accertamenti antimafia presso l’Ufficio Territoriale del Governo competente risultino positivi; - Allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - Qualora fosse accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazione; - Qualora il fornitore ceda il contratto; - Qualore Il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’Azienda Sanitaria; - Per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL Umbria 1; - Qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; - in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato. Ciascuna Azienda Sanitaria ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, incamerare definitivamente la cauzione, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: - il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; - il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; - il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto; - il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura e dei consumabili; - il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria; - una o più apparecchiature presentino continui difetti di funzionamento; La risoluzione del contratto per una delle suindicate cause verrà disposta, con motivazione da ciascuna Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione di tale atto l’Azienda Sanitaria: - comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del contratto a mezzo di fax o lettera raccomandata A.R.; - incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato; - si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza del contratto rescisso; PER ACCETTAZIONE DATA / / in tal caso l’affidamento della fornitura avverrà alle medesime condizioni economiche proposte nell’offerta di gara. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’Azienda Sanitaria può recedere dal contratto qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da procedure della Centrale di Committenza regionale di riferimento o da convenzioni Consip, successive alla stipula dei contratti stessi; qualora nei suoi servizi intervegano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. L’Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente. Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, qualora, Centrale Committenza Regionale/ CONSIP, attivasse una convenzione in merito all’oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata dei prezzi della citata convenzione e quelli proposti dal fornitore; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione della Centrale Committenza Regionale/CONSIP, l’Azienda Sanitaria potrà chiedere al fornitore di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di xxxxxxx, potrà approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con la Centrale Committenza Regionale/CONSIP, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere o di che rivalersi. Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, si procederà con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 15, lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i. .

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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. In caso conformità al disposto di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la ASL ha la facoltà di considerare risolto di diritto (artcui all’art. 1456 del codc.c. civ.(clausola risolutiva espressa) il contratto potrà essere risolto da XXXXX nei seguenti casi: – mancato rispetto di appalto quanto previsto nel presente capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed incamerare definitivamente la cauzioneal versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro sia singolarmente sia collettivamente considerati; – subappalto, ove essa non sia stata ancora restituitacessione del contratto, e/o di applicare una penale equivalentecessazione dell’attività, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In particolare ciascuna Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto: - In caso di cessazione dell’attività oppure in nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri ; – mancato reintegro del deposito cauzionale; – gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto nel presente capitolato e dalla vigente normativa in liquidazione; PER ACCETTAZIONE DATA / / - Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appaltomateria; - Qualora gli accertamenti antimafia presso l’Ufficio Territoriale del Governo competente risultino positivi; - Allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - Qualora fosse accertato che sono venuti meno i perdita dei requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; – accertata non veridicità del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazionecontenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara; - Qualora il fornitore ceda il contratto; - Qualore Il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’Azienda Sanitaria; - Per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine sostituzione di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL Umbria 1; - Qualora le transazioni relative al presente appaltolavoratori temporanei, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010prolungata assenza dal servizio; - in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolatoD. Lgs. Ciascuna Azienda Sanitaria ha 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto applicabile. Nei casi previsti ai precedenti punti il l’Agenzia di somministrazione incorrerà nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che XXXXX dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando ARPAL comunichi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti ARPAL si riserva la facoltà di affidare il servizio all’ Agenzia che si sarà classificata al secondo posto. XXXXX, d’intesa con l’Agenzia di somministrazione, si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, incamerare definitivamente la cauzione, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: - il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; - il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; - il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto; - il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura e dei consumabili; - il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria; - una o più apparecchiature presentino continui difetti di funzionamento; La risoluzione del contratto per una delle suindicate cause verrà disposta, con motivazione da ciascuna Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione di tale atto l’Azienda Sanitaria: - comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del contratto a mezzo di fax o lettera raccomandata A.R.; - incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato; - si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza del contratto rescisso; PER ACCETTAZIONE DATA / / in tal caso l’affidamento della fornitura avverrà alle medesime condizioni economiche proposte nell’offerta di gara. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’Azienda Sanitaria può recedere dal contratto qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da procedure della Centrale per motivate esigenze di Committenza regionale di riferimento o da convenzioni Consip, successive alla stipula dei contratti stessi; qualora nei suoi servizi intervegano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. L’Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di pubblico interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati specificate nel provvedimento di recesso dal contratto. Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente. Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, qualora, Centrale Committenza Regionale/ CONSIP, attivasse una convenzione in merito all’oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata dei prezzi della citata convenzione e quelli proposti dal fornitore; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione della Centrale Committenza Regionale/CONSIP, l’Azienda Sanitaria potrà chiedere al fornitore di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di xxxxxxx, potrà approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con la Centrale Committenza Regionale/CONSIP, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere o di che rivalersi. Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, si procederà con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 15, lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i. recesso.

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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la ASL ha la facoltà di considerare Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione), ove essa non sia stata ancora restituita, con incameramento definitivo della cauzione e/o applicazione di applicare una penale equivalente, nonché di salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del dell’ulteriore danno. In particolare ciascuna Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto: - In in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; PER ACCETTAZIONE DATA / / - Allorché allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - Qualora qualora gli accertamenti antimafia presso l’Ufficio Territoriale del Governo la Prefettura competente risultino positivi; - Allorché qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - Qualora qualora fosse accertato che sono venuti accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazionecontratto; - Qualora violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale; - ove il fornitore Fornitore ceda il contratto; - Qualore Il fornitore ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’Azienda Sanitariadelle Aziende Sanitarie; - Per la nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL Umbria 1; - Qualora le transazioni relative al presente appaltodelle Aziende Sanitarie. In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in qualunque modo accertatecoordinamento con il Direttore dell’Esecuzione (laddove nominato), siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; - in tutti gli altri casi provvede a istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione previsti dal presente capitolatocontrattuale. Ciascuna Azienda Sanitaria ha altresì la facoltà di risolvere il contratto Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, incamerare definitivamente la cauzione, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa cod. civ. Previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: - il Fornitore -il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; - il Fornitore -il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; - il Fornitore -il fornitore si renda colpevole di frode e/o quando interrompa grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; -il fornitore sospenda l’esecuzione del contrattocontratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; - il Fornitore -il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitarie; -il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell’appalto; -il fornitore non rispetti i termini di consegna consegna; -si verifichi la fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive). -si verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del DPR 207/2011; Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale allegato al disciplinare di gara, con conseguente incameramento della cauzione ed alle altre sanzioni previste nel disciplinare medesimo che dovrà essere sottoscritto e restituito per accettazione come meglio specificato. In caso di installazione della fornitura e dei consumabili; - il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria; - una o più apparecchiature presentino continui difetti di funzionamento; La risoluzione del contratto per una delle suindicate cause verrà dispostasopra indicate cause, con motivazione da ciascuna Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione le Aziende Sanitarie incamereranno a titolo di tale atto l’Azienda Sanitaria: - comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del contratto a mezzo di fax o lettera raccomandata A.R.; - incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta maggior danno (tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione costi, nessuno escluso, per tutto il restante periodo l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato; - si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza del contratto rescisso; PER ACCETTAZIONE DATA / / in tal caso l’affidamento della fornitura avverrà alle medesime condizioni economiche proposte nell’offerta di garaecc.). Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’Azienda Sanitaria può Le Aziende possono recedere dal contratto qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da procedure della Centrale di Committenza regionale di riferimento o da convenzioni Consip, successive alla stipula dei contratti stessi; qualora nei suoi rispettivi servizi intervegano intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed e agli scopi della fornitura e del servizio appaltatofornitura. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. L’Azienda Sanitaria può Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. Le Aziende possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente. Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, qualora, Centrale Committenza Regionale/ CONSIP, attivasse una convenzione in merito all’oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata dei prezzi della citata convenzione e quelli proposti dal fornitore; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione della Centrale Committenza Regionale/CONSIP, l’Azienda Sanitaria potrà chiedere al fornitore di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di xxxxxxx, potrà approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con la Centrale Committenza Regionale/CONSIP, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere o di che rivalersi. Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, si procederà con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 15, lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i. .

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Samples: Capitolato Di Gara

RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la ASL ha la facoltà di considerare L’Azienda procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dagli art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. Il contratto d’appalto è risolto di diritto (artai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzionecodice civile (“Clausola risolutiva espressa”), ove essa non sia stata ancora restituitaprevia dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In particolare ciascuna Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contrattoseguenti casi: - In frode nell'esecuzione del servizio affidato; - gravi e reiterati inadempimenti imputabili al gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi prefissati; - applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) del fatturato annuo; - mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale ai sensi di quanto previsto nel CS; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini previsti nel CSA; - sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto o dei crediti; - nei casi di cui all’articolo “tracciabilità dei flussi finanziari”; - nei casi di cui all’articolo “subappalto”; - nel caso di cessazione dell’attività oppure in caso ottenimento del documento unico di concordato preventivoregolarità contributiva del gestore negativo per due volte consecutive, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; PER ACCETTAZIONE DATA / / - Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appaltosecondo quanto previsto dall’art. 6 comma 8 DPR 207/2010; - Qualora qualora gli accertamenti antimafia in materia di "antimafia" presso l’Ufficio Territoriale del Governo la Prefettura competente risultino positivi; - Allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la utilizzo di derrate alimentari in violazione di diritti norme di brevettolegge relative a produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto; - Qualora fosse accertato casi di intossicazione alimentare; - non rispetto di inizio dell'attività nei termini previsti; - gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; - gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Azienda; - uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto; - non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni dell'Azienda in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati; - gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Azienda. Per tali effetti sono considerate gravi negligenze i rilievi indicati nei verbali di controllo qualora ripetuti almeno tre volte in un periodo di trenta giorni e le eventuali carenze igienico-sanitarie accertate dall'Azienda e/o da organi statali o comunali come A.S.L., Vigili Urbani, NAS; - difformità nell’esecuzione del servizio rispetto quanto indicato in fase di offerta ed accettato dall’Azienda; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento dei corrispettivi e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Azienda; - mancato rinnovo della polizza assicurativa prevista nel presente capitolato; - mancato rinnovo della fideiussione bancaria o assicurativa; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. ER.GO ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, da comunicarsi all’affidatario con lettera raccomandata AR/PEC. Si conviene che sono venuti meno per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - qualora sia stato depositato contro l’affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’affidatario salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - qualora l’affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la regolare esecuzione del contratto e quale è stato scelto l’affidatario medesimo; - qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per la titolarità ad essere contraente con delitti contro la Pubblica amministrazioneAmministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - Qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il fornitore ceda rapporto di fiducia sottostante il contratto; - Qualore Il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’Azienda Sanitaria; - Per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL Umbria 1; - Qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; - in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato. Ciascuna Azienda Sanitaria ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, incamerare definitivamente la cauzione, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: - il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; - il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; - il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto; - il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura e dei consumabili; - il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria; - una o più apparecchiature presentino continui difetti di funzionamento; La risoluzione del contratto per una delle suindicate cause verrà disposta, con motivazione da ciascuna Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione di tale atto l’Azienda Sanitaria: - comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del contratto a mezzo di fax o lettera raccomandata A.R.; - incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato; - si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza del contratto rescisso; PER ACCETTAZIONE DATA / / in tal caso l’affidamento della fornitura avverrà alle medesime condizioni economiche proposte nell’offerta di gara. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’Azienda Sanitaria ER.GO può recedere dal contratto qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto fosse costretta, per preminenti motivi di pubblico interesse legati ad una diversa presenza delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da procedure della Centrale strutture universitarie, di Committenza regionale far cessare l'erogazione del servizio. In tal caso nulla potrà essere richiesto a ER.GO a causa dell’avvenuto recesso. In caso di riferimento o da convenzioni Consipparziale e temporanea inagibilità dei locali, successive alla stipula dei contratti stessi; qualora nei suoi servizi intervegano trasformazioni nulla potrà essere richiesto all'Azienda a titolo di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltatorisarcimento danni. Fermo restando il In caso di recesso, l’affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni già reseeseguite, nessun secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo è dovuto al Fornitoree/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. L’Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente. Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, qualora, Centrale Committenza Regionale/ CONSIP, attivasse una convenzione in merito all’oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata dei prezzi della citata convenzione e quelli proposti dal fornitore; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione della Centrale Committenza Regionale/CONSIP, l’Azienda Sanitaria potrà chiedere al fornitore di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di xxxxxxx, potrà approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con la Centrale Committenza Regionale/CONSIP, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere o di che rivalersi. Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, si procederà con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 15, lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i. Civ.

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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. In caso L’AUSL di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la ASL Pescara ha la facoltà di considerare risolto risolvere il contratto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed ), incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del dell'ulteriore danno. In particolare ciascuna Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto, qualora: - In • in caso di cessazione dell’attività dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatariodell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; PER ACCETTAZIONE DATA / / - Allorché • allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione l'esecuzione del contratto di appalto; - Qualora • qualora gli accertamenti antimafia presso l’Ufficio Territoriale del Governo la Prefettura competente risultino positivi; - Allorché • qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010. • allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - Qualora • qualora fosse accertato che sono venuti accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazionepartecipazione alla gara; - Qualora il fornitore Fornitore ceda il contratto; - Qualore Il fornitore • il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’Azienda Sanitariadell'AUSL di Pescara; - Per • per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindiciq uindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL Umbria 1dell'AUSL di Pescara; - Qualora • qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo l'utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’artdi cui all'art. 3 della Legge L. 136/2010; - . Si applicano gli artt. da 135 a 139 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in tutti gli altri casi coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione previsti dal presente capitolatocontrattuale. Ciascuna Azienda Sanitaria ha altresì la facoltà di risolvere il Tale proposta sarà inviata al RUP che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell’artdell' art. 1453 del codice civile, incamerare definitivamente la cauzione, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore dannocod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: - il Fornitore non esegua • in caso di ripetuta o grave inadempienza delle clausole contrattuali, così come definita dall'art. 25 "Inadempienze e penalità" del presente capitolato, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appaltoprodotti non conformi, il ritardo nella consegna o nella sostituzione delle merce contestata, la mancata consegna ingiustificata dei prodotti richiesti; - il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria all'ingiunzione dell' AUSL di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; - il Fornitore si renda colpevole di frode e/o quando interrompa l’esecuzione grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità; • il fornitore sospenda l'esecuzione del contrattocontratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; - • il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AUSL di Pescara; • il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; • il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura e dei consumabilifornitura; - il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda all'Azienda Sanitaria; - una o più apparecchiature presentino continui difetti • qualora l'apparecchiatura fornita non sia pienamente e completamente operativa rispetto alle specifiche dichiarate nell'Offerta tecnica; • in caso di funzionamentoesito negativo del collaudo; La • nel caso non rispetti quanto indicato nel DUVRI; • si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive); • si verifichi quanto previsto all'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011. In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate su indicate cause verrà disposta, con motivazione da ciascuna Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione l' AUSL di tale atto l’Azienda Sanitaria: - comunicherà al PescARA incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore la risoluzione automatica salvo il risarcimento del contratto a mezzo di fax o lettera raccomandata A.R.; - incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta maggior danno (tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione costi, nessuno escluso, per tutto il restante periodo l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato; - si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza del contratto rescisso; PER ACCETTAZIONE DATA / / in tal caso l’affidamento della fornitura avverrà alle medesime condizioni economiche proposte nell’offerta di garaecc.). Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’Azienda Sanitaria L'AUSL di Pescara può recedere dal contratto qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da procedure della Centrale di Committenza regionale di riferimento o da convenzioni Consip, successive alla stipula dei contratti stessi; qualora nei suoi servizi intervegano e/o dell'AUSL intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. L’Azienda Sanitaria Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione contrattuale, l’AUSL di Pescara potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. L'AUSL può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. Il Fornitore che recede L’AUSL potrà recedere dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente. Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, qualora, Centrale Committenza Regionale/ CONSIP, attivasse una convenzione in merito all’oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata dei prezzi della citata convenzione e quelli proposti dal fornitore; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione della Centrale Committenza Regionale/CONSIP, l’Azienda Sanitaria potrà chiedere al fornitore di adeguare ad essi i prezzi praticati econtratto, in caso tutto o in parte, dallo scadere del 24° (ventiquattresimo) mese di xxxxxxxvigenza contrattuale. Il recesso dovrà essere comunicato con Raccomandata AR almeno un mese prima di ogni scadenza mensile. Rimane fermo il diritto dell'Impresa al pagamento delle prestazioni già rese, potrà approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con la Centrale Committenza Regionale/CONSIP, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere o di che rivalersi. Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, si procederà con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 15, lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i. nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa stessa.

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