Risoluzione e recesso del contratto. L’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Università.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
a) reiterati comportamenti che giustificano l’applicazione di una penale e che si verificano più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di quattro volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
c) mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall’amministrazione;
d) abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa dalla Ditta appaltatrice;
e) qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, obblighi assicurativi, regolarità e qualità dell’esercizio;
f) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
g) in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale;
h) in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
i) in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
j) per motivi di pubblico interesse;
k) negli altri casi previsti dal presente capitolato. A fronte degli inadempimenti dell’appaltatore, con riferimento a quanto previsto dal precedente comma, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere. La risoluzione del contratto è comunicata dall’Amministrazione all’appaltatore mediante lettera raccomandata o PEC con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell’appaltatore stesso, dovendo comunque quest’ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle attività. Resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni cagionati, e, conseguentemente, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale ed all’esecuzione del servizio in danno alla Ditta, a carico della quale resterà l’onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione. L’impresa può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto in caso di eccesiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. In tale caso potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. L’impresa, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi accettare la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso domanda di risoluzione del contratto per inadempimento o di offrire modifiche eque alle condizioni del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classificacontratto. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavvisoSi applica quanto previsto dagli artt. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto109 e 110 del d. lgs. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese 50/2016 e del mancato guadagno. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Università.ss.mm.ii..
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Risoluzione e recesso del contratto. L’Università Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1456 c.c.codice civile, la risoluzione avverrà di diritto a tutto rischio e danno dell’aggiudicatario, nei seguenti casi: - perdita • gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; • gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei requisiti dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; • penali comminate dall’Unione per contrarre con importo superiore al 20% del valore del corrispettivo contrattuale; • sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione mancata effettuazione, da parte della ditta aggiudicataria, del servizio senza giusta causaaffidato; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - • cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, ad altri in tutto o in parte avvalendosi sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; • violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; • gravi violazioni dei codici di comportamento di cui al paragrafo 16; • ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà consentita dall’artdel Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 c.cdel Codice Civile. con un preavviso Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di almeno trenta giorni solaricui all'art. 1, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenutecomma 3, delle prestazioni rese e del mancato guadagnod.l. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre 95/2012, convertito in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Universitàlegge 135/2012.
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Samples: Capitolato D’appalto
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università si riserva Le parti convengono che in caso di inadempimento per colpa lieve del Fornitore la Committente può, se ha interesse all’adempimento della prestazione, intimare la parte inadempiente ad adempiere mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 15 giorni dall’evento. Decorso inutilmente detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto questo è risolto di diritto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti. Digicamere ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni nei seguenti casi:
a) sopravvenuta perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti richiesti per la realizzazione del servizio/fornitura o della documentazione di gara o di legge ovvero qualora la stessa diventi insolvente oppure risulti comunque inabilitata a eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di fallimento, concordato preventivo o qualunque altra procedura concorsuale. Fatto salvo, in caso di concordato preventivo, quanto previsto dall’art. 186bis L. Fall. s. m. e i., previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e conseguente autorizzazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto a proseguire la prestazione;
b) sospensione o interruzione dell’attività di cottimo da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) grave negligenza nell’esecuzione della prestazione con dolo o per colpa grave;
d) cessione a terzi del contratto;
e) subappalto non autorizzato dalla Committente;
f) impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta;
g) gravi e/o reiterate inosservanze delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, delle norme di sicurezza sul lavoro e delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie del personale;
h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui la Committente provveda all’escussione anche parziale della stessa;
i) quando per negligenza e/o inadempimento doloso o colposo da parte del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie Fornitore degli obblighi e/o delle condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali di contratto e dal contratto stesso e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio;
j) applicazioni di penali per un valore superiore al 10% del valore della singola attività affidata (derivante da una richiesta di intervento) per almeno 3 volte nel periodo contrattuale;
k) sussistenza degli impedimenti di cui all’artal combinato disposto del d. lgs. 148 agosto 1994, oppure n. 490, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 in caso materia di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto normativa antimafia;
l) ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, legge n. 136 del termine 2010 s. m. e i., qualora le transazioni siano effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
m) ottenimento del K.p.i. complessivo non superi la soglia documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del 50% Fornitore negativo per due semestri consecutivi. Ai volte consecutive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.6, la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto co. 8, Regolamento n. 207/2010 e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualesuccessive modificazioni. In caso di risoluzione violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, la Stazione Appaltante potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto per inadempimento si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati a Digicamere. Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi a obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave e imminente direttamente riscontrati, Digicamere potrà provvedere all’ordine della sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione. Sarà inoltre facoltà della stazione appaltante interrompere il rapporto nel caso in cui dovessero nascere delle contestazioni derivanti: - dalla scarsa qualità del Fornitore risultato aggiudicatarioservizio; - dal riscontro di gravi disfunzioni nell’espletamento della prestazione. Tali mancanze dovranno essere riscontrabili e dimostrabili da parte della Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art. 1, l’Università si riserva co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in recesso della stazione appaltante da qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. contratto – con un preavviso di almeno trenta 15 giorni solari, da comunicarsi al Fornitore e con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, pagamento delle prestazioni rese già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e del mancato guadagno. In ogni caso il Fornitore si impegna non acconsenta a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Universitàuna modifica delle condizioni economiche proposte dalla Stazione Appaltante. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
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Samples: Contract for Services and Supplies
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università si riserva la La stazione appaltante ha facoltà di risolvere o recedere dal contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni. Il presente contratto è risolto oltre dai casi indicati all'art. 13 del capitolato speciale d'appalto anche per i seguenti:
a) ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis. della legge n. 136/2010 e s.m.i., il contratto mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta;
b) omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale;
c) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.06.1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) in caso di grave inadempienze reiterate da parte dell'appaltatore agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;
e) frode nell'esecuzione del servizio;
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
g) inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative accertato alle fattispecie norme di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.legge sulla prevenzione degli infortuni, la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - perdita sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
h) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrativaamministrazione; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso In ognuna delle ipotesi previste, la stazione appaltante non liquiderà le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di suo diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle dei maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Universitàdanni.
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Samples: Contratto d'Appalto
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università si riserva a) Risoluzione: Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora si verifichi una delle ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La medesima facoltà è accordata alla Stazione Appaltante nei casi in caso di cui: • il direttore dell’esecuzione accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, che compromette la buona riuscita delle prestazioni (comma 3); • sia accertato un grave ritardo nell’esecuzione rispetto ai termini contrattuali per negligenza dell’Appaltatore (comma 4). Nei casi di cui ai commi 3 e 4 la Stazione Appaltante procederà secondo le modalità di cui ai medesimi commi. La Stazione Appaltante è altresì obbligata a risolvere il contratto nei casi di cui al comma 2 dell’art. 108: • intervenuta decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; • intervenuto provvedimento definitivo nei confronti dell’Appaltatore che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del FornitoreD.Lgs. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie 18 aprile 2016, n. 50. La risoluzione avviene nel rispetto di tutte le indicazioni e secondo le modalità di cui all’art. 14, oppure 108. La Stazione Appaltante può risolvere in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna tutto o sostituzione dei beni, oppure qualora in parte il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione avverrà di diritto contratto nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa• gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali; - apertura • arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato non dipendenti da cause di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatoreforza maggiore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso • inadempimenti, insufficienze e violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Capitolato, di gravità tale da compromettere il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione raggiungimento delle finalità del contratto; - frode • cessione del contratto o negligenza grave subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante; • mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la sicurezza e la protezione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PECdell’appalto. Qualora l’Università si avvalga la risoluzione dovesse avvenire per colpa della clausola risolutivaDitta aggiudicataria e/o ritardi, inadempimenti o difetti nell’esecuzione del servizio, ogni maggiore costo sostenuto da altre Ditte, incaricate dal Comune per garantire i servizi oggetto dell’appalto, è a carico della Ditta aggiudicataria, comprese le spese per atti e simili, fatta salva la possibilità di ogni altra iniziativa che il Fornitore sarà tenutoComune intenderà mettere in atto. La risoluzione è automatica in caso di fallimento o cessazione della Ditta aggiudicataria. La risoluzione automatica è altresì prevista nel caso in cui la Prefettura dovesse comunicare, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oltre alle all’applicazione delle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualecui all’articolo 21. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta a causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parteuna delle ipotesi sopra indicata, la cauzione definitiva verrà incamerata dalla Stazione Appaltante, salvo eventuale risarcimento del danno ulteriore. Per quanto non espressamente indicato, in qualsiasi momentomateria di risoluzione, senza preavvisodal presente articolo, si rimanda al Codice Civile e all’art. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto108 del D.Lgs. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto18 aprile 2016, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Universitàn. 50.
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Risoluzione e recesso del contratto. L’Università si riserva Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; parimenti la facoltà stazione appaltante potrà esercitare il diritto di risolvere recesso nei casi previsti dall’art. 134 del D.Lgs. stesso. Inoltre il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna potrà essere risolto qualora l’appaltatore ceda o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, subappalti in tutto o in parte avvalendosi l’opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solaristazione appaltante, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore ne resti compromesso sia il buon esito dell’opera che l’ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l’ammontare delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagnopenali comminate superi il 10% dell’importo contrattuale. In ogni questi casi l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d’ufficio in economia. Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all’appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l’intimazione a consentire l’occupazione e l’uso del cantiere e dei materiali e mezzi d’opera per la prosecuzione dei lavori, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. L’appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Fornitore si impegna Direttore Lavori, con l’assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito all’appaltatore sarà eseguita d’ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti. Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d’opera dell’appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a porre in essere ogni attività necessaria credito dell’appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell’appaltatore per assicurare la continuità il risarcimento del servizio a favore dell’Universitàdanno.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ABC si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso danno dell’appaltatore procedendo all’incameramento della cauzione ed all’addebito, all'appaltatore inadempiente, del maggior onere derivante dalla stipula di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie un nuovo contratto per il completamento della fornitura in appalto, oltre il risarcimento di cui all’art. 14tutti gli eventuali ulteriori danni subiti direttamente o indirettamente, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - perdita • laddove ABC dovesse contestare all’appaltatore, per cinque volte consecutive, il fatto che lo svolgimento dell’appalto non avvenga con le modalità previste dalle Specifiche Tecniche; • frode nell’esecuzione delle attività; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • qualora l’aggiudicatario ometta di comunicare le eventuali variazioni dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativapropri organismi societari; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore• sospensione delle attività in appalto senza giustificato motivo; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - • subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - frode • qualora l’importo delle penali da irrogare sia superiore al 10% dell’importo contrattuale; • nei casi di imperizia nell'esecuzione dell’appalto e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la buona riuscita; • negli ulteriori casi previsti dal contratto di appalto. Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:
a) nei casi in cui l’appaltatore è responsabile delle gravi o negligenza grave nell’esecuzione ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento;
c) se nei confronti dell’appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi contrattualiattinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contratto è risolto L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di diritto interrompere in qualsiasi momento le attività e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutivarisolvere l’appalto in danno dell’appaltatore qualora rilevasse ripetuta incuria, inviata via PECnegligenza od intempestività nell’espletamento degli impegni assunti o nei casi di inadempienza accertata alle norme di legge in materia ambientale e sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva E’ prevista la facoltà di ricorrere recesso unilaterale da parte dell’Azienda con preavviso scritto di 30 giorni; in tal caso, resta inteso che il pagamento si baserà esclusivamente sulla quantità di prestazioni effettivamente svolte, come da relativo verbale, fino alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momentodata effettiva del recesso, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto alcun ulteriore onere o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Universitàobbligo.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto l’ASL 1 si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il medesimo entro 90 giorni dalla verifica e comunicazione di tali cause e pertanto corrisponderà all’Aggiudicatario: - il valore dell’opera realizzata fino a quel momento (in caso di inadempimento prima del collaudo); - tutti i corrispettivi contrattuali dovuti e non ancora versati attualizzati allo stesso tasso di finanziamento previsto in sede di offerta e dichiarato nel “Documento di trasparenza dell’offerta”, come rivisto in relazione all’IRS in vigore al momento del collaudo. L’ASL 1 avrà diritto a percepire un risarcimento danni fino ad un ammontare massimo pari al 10% dell’importo dei lavori da eseguire o eseguiti e del 100% del valore annuo delle manutenzioni programmate come da piano delle manutenzioni allegato, salvo maggiori danni. In ogni caso non verranno applicate penali alla Stazione appaltante. Oltre che l’inadempimento agli obblighi tutti indicati nel presente contratto per l’ASL 1 rappresentano altresì causa di risoluzione del medesimo quelle previste agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tra cui, con riferimento all’esecuzione dell’opera,si specificano le seguenti cause: - frode nell’esecuzione dei lavori; - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera. Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o del piano di sicurezza di cui al precedente art. 14 e delle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e dei Capitolati prestazionali, nonchè delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. L’ASL 1 potrà inoltre risolvere il contratto in caso di: fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, di grave inadempimento uno dei membri dell’Aggiudicatario; sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità e condotta professionale a carico del Fornitorelegale rappresentante di uno dei membri dell’Aggiudicatario. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie Ogni altra situazione di cui all’art. 14incapacità a contrattare con la P.A. Più in generale il contratto potrà altresì essere risolto, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 1463 c.c., nel caso in cui divenga impossibile per cause sopravvenute l’esecuzione dei lavori. L’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casiseguente dichiarazione: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione “La sottoscritta società finanziaria, nella persona del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutivalegale rappresentante pro tempore, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutivaimpegna, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In in caso di risoluzione del contratto per inadempimento di locazione finanziaria e del Fornitore risultato aggiudicatarioconseguente trasferimento del diritto dì superficie di cui all’ art. 3 del presente contratto, l’Università a rinunciare al diritto di ritenzione sul suolo e sull’immobile in costruzione; inoltre, si riserva impegna a liberare immediatamente il cantiere e a riconsegnarlo direttamente alla stazione appaltante”. Per quanto concerne la facoltà di ricorrere alla graduatoria recesso dell’ASL 1 dal presente contratto si richiamano integralmente le disposizioni di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classificacui all’art. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso134 del D.Lgs. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese 163/2006 e del mancato guadagno. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Università.s.m.i..
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Samples: Contratto Di Finanziamento
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali1. Il contratto è potrà essere risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto recesso nei casi previsti dall’art. 109 del medesimo Decreto.
2. Inoltre il contratto potrà essere risolto qualora l’appaltatore ceda o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, subappalti in tutto o in parte avvalendosi l’opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solaristazione appaltante, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore ne resti compromesso sia il buon esito dell’opera che l’ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l’ammontare delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagnopenali comminate superi il 10% dell’importo contrattuale.
3. In ogni questi casi l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d’ufficio in economia.
4. Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all’appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l’intimazione a consentire l’occupazione e l’uso del cantiere e dei materiali e mezzi d’opera per la prosecuzione dei lavori, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. L’appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Fornitore si impegna Direttore Lavori, con l’assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario degli oggetti presi in possesso.
5. La liquidazione del credito all’appaltatore sarà eseguita d’ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.
6. Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d’opera dell’appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a porre in essere ogni attività necessaria credito dell’appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell’appaltatore per assicurare la continuità il risarcimento del servizio a favore dell’Universitàdanno.
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Samples: Capitolato Amministrativo
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università si riserva Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dell’art. 122 del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.; parimenti la facoltà stazione appaltante potrà esercitare il diritto di risolvere recesso nei casi previsti dall’art. 123 del D.Lgs. stesso. Inoltre il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna potrà essere risolto qualora l’appaltatore ceda o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, subappalti in tutto o in parte avvalendosi l’opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solaristazione appaltante, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore ne resti compromesso sia il buon esito dell’opera che l’ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l’ammontare delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagnopenali comminate superi il 10% dell’importo contrattuale. In ogni questi casi l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento degli interventi eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione degli interventi d’ufficio in economia. È altresì facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, in danno dell’Appaltatore, qualora si manifestino più di tre contestazioni relative al ritardo nell’esecuzione degli interventi richiesti, considerate, ad insindacabile giudizio del DEC, gravi e non giustificate. In questo caso l’Appaltatore non avrà titolo a richiedere alcun tipo di compenso aggiuntivo oltre il Fornitore corrispettivo per i lavori effettivamente eseguiti ed il valore dei materiali utili presenti in cantiere. Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all’appaltatore a mezzo PEC, con l’intimazione a consentire l’occupazione e l’uso del cantiere e dei materiali e mezzi d’opera per la prosecuzione degli interventi, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. L’appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si impegna presenti, il Direttore Lavori, con l’assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza degli interventi già eseguiti e l’inventario degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito all’appaltatore sarà eseguita d’ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti. Per provvedere alle spese per la prosecuzione degli interventi, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d’opera dell’appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a porre in essere ogni attività necessaria credito dell’appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell’appaltatore per assicurare la continuità il risarcimento del servizio a favore dell’Universitàdanno.
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Samples: Servizio Di Supporto Specialistico
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1456 c.c.codice civile, la risoluzione avverrà di diritto a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione • gravi violazioni degli obblighi contrattualicontrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. Il 108 del d. lgs. 50/2016; • gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; • mancata sottoscrizione di un contratto è risolto discendente nel corso di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università validità dell’accordo quadro; • penali comminate dall’Unione sui contratti discendenti per importo superiore al 20% del valore del corrispettivo contrattuale; • sospensione, abbandono o ritardo che comportino di volersi avvalere della clausola risolutivafatto la mancata effettuazione, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione da parte dell’impresa affidataria del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, servizio; • cessione ad altri in tutto o in parte avvalendosi sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; • manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; • gravi violazioni dei codici di comportamento dell’Unione delle Terre d’Argine; • ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà consentita dall’artdel Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 c.cdel Codice Civile. con un preavviso Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di almeno trenta giorni solaricui all'art. 1, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenutecomma 3, delle prestazioni rese e del mancato guadagnod.l. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre 95/2012, convertito in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Universitàlegge 135/2012.
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Samples: Accordo Quadro
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università si riserva Il contratto, oggetto del presente appalto, potrà essere risolto a giudizio dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx” ove ricorrano speciali motivi di inadempienza della Ditta previsti dalla normativa vigente. Fermo restando che qualsiasi inadempienza darà luogo all’applicazione delle penali, le cause di risoluzione saranno previste esplicitamente nel contratto ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del Codice Civile. L’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx” ha la facoltà facoltà, previa comunicazione scritta alla Ditta, di risolvere il contratto in caso con tutte le conseguenze di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., legge che la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione comporta, compresi l’incameramento del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto deposito cauzionale e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere affidare l’appalto a terzi in danno alla graduatoria Ditta Appaltatrice, salva l’applicazione di garapenali nelle seguenti ipotesi:
1. qualora l’importo complessivo delle penali erogate ai sensi dell’art. 29 del Presente Disciplinare superi il 10% dell’importo contrattuale trova applicazione la risoluzione del contatto;
2. qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, secondo le disponibilità che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei concorrenti interpellati beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
3. qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti, dal capitolato speciale di appalto e dal disciplinare Amministrativo relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo;
4. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in ordine di classificagiudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contrattopresente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
6. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contrattoinosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
7. qualora la Ditta addivenga alla cessione del contratto od al subappalto, anche parziale senza il preventivo consenso scritto come indicato nell’art. 28 e 9 del presente Disciplinare;
8. in tutto o caso di mancata comunicazione di cessione di cui all'art. 28 del presente disciplinare;
9. in parte avvalendosi della facoltà consentita caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.
10. grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dalla Ditta Aggiudicataria anche a seguito di diffide formali dell’Amministrazione.
11. rifiuto a sottostare alle penalità poste dall’art. 1671 c.c29 del presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale di Appalto
12. con un preavviso nei casi previsti dall’art. 3.6 del Capitolato d’Oneri.
13. Con riferimento alla polizza assicurativa nel caso di almeno trenta giorni solarimancato pagamento dei premi successivi relativi la tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa come previsto dall’art. 24 del presente Disciplinare. Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione, da comunicarsi parte dell'Autorità Tutoria, di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, la sospensione e l'annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate alla Ditta. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie alla Ditta per l'espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portati a conoscenza dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx”, a cura e responsabilità della Ditta stessa. Il contratto sarà altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L’appaltatore, il sub-appaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-UTG territorialmente competente (art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010). La Ditta riconosce fin d'ora il diritto dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx”, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere "ipso iure" il corso dell'intero contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagnodomicilio eletto dalla Ditta medesima. In ogni caso di fallimento della Ditta, tale comunicazione interrompe senz'altro il Fornitore contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti della Ditta avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Per qualsiasi ragione si impegna addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a porre in essere ogni attività necessaria titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx” dovrà andare incontro per assicurare la continuità il rimanente periodo contrattuale. All'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio a favore dell’Universitàeffettuato fino al giorno della disposta risoluzione.
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Risoluzione e recesso del contratto. L’Università si riserva la E’ facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14recedere, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, la Stazione appaltante potrà, senza preavvisoalcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:
1. Per giusta causa nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in commercio di medicinali generici. La Stazione appaltante che si intende avvale, nell’ipotesi di cui al precedente punto 2, della facoltà di annullare la fornitura, procederà, anche ai sensi dell’Indagine conoscitiva dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all’esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per la specifica molecola ed il prezzo al pubblico del nuovo medicinale generico sarà posto come base d'asta. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a titolo esemplificativo ma non esaustivo regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto ulteriore eventuale pretesa, anche di fiducia sottostante il Contrattonatura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Università potrà La Stazione appaltante potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi lettera pec , purché tenga indenne l’appaltatore lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni La Stazione appaltante in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa alla Stazione appaltante che ha richiesto l’adempimento. La Stazione appaltante, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo di pec, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi: nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La risoluzione del Contratto non si impegna a porre estende alle prestazioni già eseguite. La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del servizio a favore dell’Universitàcontratto.
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Samples: Fornitura Di Prodotti Farmaceutici
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1456 c.c.codice civile, la risoluzione avverrà di diritto a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: - perdita ⋅ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; ⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; ⋅ sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativadi cui all’art. 7 del presente Capitolato; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - ⋅ cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, ad altri in tutto o in parte avvalendosi sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; ⋅ manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica; ⋅ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ⋅ violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; ⋅ gravi violazioni dei codici di comportamento del Comune di Carpi; ⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà consentita dall’artdel Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell’impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 c.cdel Codice Civile. con un preavviso Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di almeno trenta giorni solaricui all'art. 1, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenutecomma 3, delle prestazioni rese e del mancato guadagnod.l. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre 95/2012, convertito in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Universitàlegge 135/2012.
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Samples: Accordo Quadro Per La Formazione E Aggiornamento in Materia Di Salute E Sicurezza
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università si riserva In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la facoltà di risolvere Stazione appaltante risolverà il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitorenei casi e con le modalità ivi previste. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’artal Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto ex art. 141453 del c.c. In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, oppure in caso senza bisogno di tre contestazioni formali assegnare previamente alcun termine per reiterato mancato rispetto del termine l’adempimento, potrà risolvere di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora diritto il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione avverrà di diritto previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa• Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante; - apertura • Nei casi di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione cui ai precedenti paragrafi: 11 – Responsabilità dell’Aggiudicatario, 12 – Sicurezza sul lavoro, 15 – Subappalto ‐ Cessione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione contratto e del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattualicredito. Il contratto è risolto La risoluzione di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario delle obbligazioni contrattuali ex art. 1453 c.c. , oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Fornitore risultato aggiudicatarioD.Lgs. n. 50/2016, l’Università comporterà, senza alcuna messa in mora, l’incameramento del deposito cauzionale ex art. 1456 c.c., oltreché l’esecuzione del completamento della fornitura in danno dell’aggiudicatario. Pertanto, all’aggiudicatario inadempiente, saranno addebitati tutti i costi derivanti dall’applicazione del maggior prezzo pagato dal Dipartimento, rispetto a quello del contratto risolto, per il periodo intercorrente dalla data di risoluzione anticipata del contratto fino alla data di naturale scadenza del contratto medesimo. Il Dipartimento si riserva riserva, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento la fornitura e di risolvere l’affidamento in danno qualora rilevasse ripetuta incuria, negligenza od intempestività nell’espletamento degli impegni assunti o nei casi di inadempienza accertata alle norme di legge. E’ prevista la facoltà di ricorrere recesso unilaterale da parte del Dipartimento, oltre a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con adeguato preavviso scritto; in tal caso resta inteso che il pagamento si baserà esclusivamente sulle prestazioni di forniture effettivamente eseguite e correttamente documentate, fino alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momentodata effettiva del recesso, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Universitàalcuna ulteriore pretesa.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto