RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO Clausole campione

RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO. 1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 4 del CCNL del 21.2.2002, II biennio, a decorrere dal 1.1.2003 sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,55% del monte salari riferito all’anno 2001, relativo al personale destinatario della presente sezione del contratto. 2. Al fondo di cui al comma 1 confluiscono altrersì le eventuali risorse non utilizzata relative all’applicazione dell’articolo 8, comma 5 con vincolo di destinazione in favore delle risorse di cui all’art. 43, comma 2, lettera c) del CCNL del 7.10.1996.
RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO. 1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell’art. 10 (Risorse per il trattamento accessorio) del CCNL del quadriennio 2006-09, biennio economico 2006-07, sono ulteriormente incrementate a decorrere dal 1.1.2009, di un importo pari allo 0,2% del monte salari riferito all’anno 2007 relativo al personale destinatario del presente Capo.
RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO. 1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all’art. 43 del CCNL 7-10-1996, ivi incluse le eventuali ulteriori risorse derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni, sono incrementate a decorrere dal 1 gennaio 2003 di € ….
RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO. 1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell’art. 4 del CCNL ASI del 29 novembre 2007, biennio economico 2004-05, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1.9.2007 (5/13 per l’anno 2007), di un importo pari allo 1,07% del monte salari riferito all’anno 2005 relativo al personale di cui al presente Capo.
RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO. 1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art. 43 CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996, ivi incluse le eventuali ulteriori risorse derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni, sono incrementate a decorrere dal 1 gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi: a) 0,38% della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X derivante dalla rivalutazione in base ai tassi d’inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione; b) 3 % della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X (v. atto di indirizzo del 24. 4. 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione ed incentivazione professionali; c) i risparmi della retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L’importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo di cui all’art. 5, comma 2, del presente CCNL, con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; - i risparmi degli incrementi retributivi di cui all’art. 53 del presente ccnl, I biennio, in godimento del personale comunque cessato dal servizio. L’accantonamento avverrà con le stesse modalità previste per l’accantonamento della RIA del personale cessato; d) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997; e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n. 662//1996 e successive modifiche e integrazioni; f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001; g) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale; h) le risorse che, a consuntivo, risultassero non interamente utilizzate, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 3, I biennio economico. 2. Le eventuali risorse che, a consuntivo, risultassero non interamente utilizzate come previsto dall’art. 53, I biennio economico, saranno destinate...
RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO. 1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell’art. 10 del XXXX 0000-0000, biennio economico 2006-07, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1.1.2009, di un importo pari allo 0,28 % del monte salari riferito all’anno 2007 relativo al personale di cui al presente Capo.

Related to RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

  • Trattamento dei dati, consenso al trattamento 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia. 3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

  • Consenso al trattamento dei dati 1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

  • Chi è il titolare del trattamento? Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; Allianz Darta Saving, con sede in Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, telefono 00000 0 0000000; email xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, è il Titolare del Trattamento come definito dal Regolamento.

  • Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.