Incrementi retributivi Clausole campione

Incrementi retributivi. Ai sensi e per gli effetti dell'accordo interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle dat e del 3.8.92 e del 3.12.92, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi d'inflazione programmata: 1999 (6 mesi) 0,75% 2000 1,2% 2001 1,1% 2002 1,0% 2003 (6 mesi) 0,5% Premesso che la IVC deve essere erogata fino al 30.6.99, a partire dall'1.7.99 verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi, corrispondenti ai tassi d'inflazione programmata, concordati per i rispettivi per iodi. liv. 1.7.99 1.4.00 1.4.01 1.6.02 totale 1 81.000 36.000 36.000 36.000 189.000 2 67.950 30.200 30.200 30.200 158.550 3Super 65.000 29.000 29.000 28.500 152.500 3 59.400 26.400 26.400 26.400 138.600 4 53.550 23.800 23.800 23.800 124.950 5 49.500 22.000 22.000 22.000 115.500 6 45.000 20.000 20.000 20.000 105.000 La somma forfetaria di £. 20.000 mensili, erogata a partire dal mese di gennaio 1993 a titolo di EDR, sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla ste ssa stregua dell'ex indennità di contingenza di cui alla legge 26.2.86 n. 38. Eventuali aumenti mensili, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione della stipula di questo primo CCNL, saranno assorbiti fino a con correnza dagli incrementi retributivi previsti dal presente CCNL. Nota a verbale. Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale sottoscritto d alle parti in data 3.8.92 e 3.12.92, per cui rispondono, pur ricompresi nell'unico importo di cui alla successiva tabella B), anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dall'indennità di contingenza. In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese. In caso di scostam ento tra inflazione programmata e inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente. Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio d i ciascun anno (2001, 2002) allo scopo di stabilire le modalità e i criteri di er...
Incrementi retributivi. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Incrementi retributivi. Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dall’1/7/2011, dall’1/1/2012 e dall’1/7/2012 così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 124,00 euro con la retribuzione di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123,00 con la retribuzione di aprile 2012. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell’”una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del tfr. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a decorrere dall’1/7/2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento. A far data dalla presente intesa sono conglobati in un'unica voce denominata "Retribuzione tabellare" i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR).
Incrementi retributivi. A decorrere dal 1 gennaio 2006 la retribuzione mensile viene determinata: 1) inglobando il premio di produttività aziendale di livello nazionale prevista nella tabella allegata al Contratto scaduto al 31 dicembre 2005; 2) incrementando la retribuzione mensile così determinata in vigore dal 31 dicembre 2005 dello 0,6% a definizione del periodo pregresso e del 2,2% in conformità all’inflazione programmata per l’anno 2006; 3) la retribuzione mensile prevista per il livelle Q1 viene incrementato di 150 euro mensili e per il livello Q2 di 250 euro mensili dal 1 luglio 2006. A decorrere dal 1 gennaio 2007 la retribuzione mensile viene determinata adeguandola all’inflazione reale che si sarà verificata nell’anno 2006 ed incrementandola dell’inflazione programmata prevista per l’anno 2007 dal DPEF 2007/2011 nella misura del 2,2%, salvo modifiche.
Incrementi retributivi. Le retribuzioni in atto alla data del 31.12.2009 sono rivalutate del 2,09% a far data dal 01.01.2010 Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, l’importo della retribuzione maturata alla data di applicazione del nuovo assetto retributivo è riferito alle seguenti voci retributive: • Tabellare • Indennità di livello/funzione • Indennità di contingenzaIndennità integrativa di scatto • Indennità di anzianitàPremio di operosità • Gratifica annuale • Edr • Assegni ad personam • Pro rata e verrà suddiviso in tredici mensilità. Le voci su elencate sono tutte conglobate , all’atto dell’inquadramento nel nuovo sistema retributivo , nella fascia retributiva assegnata, l’eventuale assegno ad persona derivante dall’applicazione di quanto previsto dal presente articolo è attribuito o conservato come assegno ad persona non riassorbibile.
Incrementi retributivi. Con riferimento al Protocollo Governo-Parti Sociali del 23-07-93 e agli indici di inflazione programmata previsti dal DPEF, nel corso del primo biennio di validità economica del CCNL interverranno gli aumenti previsti alle tabelle B3 – B5 con le decorrenze ivi indicate. Alla data del 1 gennaio 2003 inoltre i lavoratori che nel corso del precedente triennio non sono stati interessati da alcuno riconoscimento di progressione professionale (inquadramenti superiori di area e/o livello ) avranno diritto ad un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) come riportato nella tabella B6.
Incrementi retributivi. Le Parti hanno convenuto, in via sperimentale e per la vigenza del presente CCNL, che gli aumenti contrattuali saranno erogati ex post anno su anno e, pertanto, a decorrere dal 2017, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale, si provvederà all’adeguamento dei minimi contrattuali per livello sulla base della dinamica inflattiva misurata tramite “l’IPCA al netto degli energetici importati” (come fornita dall’ISTAT) applicata ai minimi stessi. Nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL è previsto un incontro delle parti per determinare, sulla base dei dati comunicati dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello. In fase di prima applicazione nel mese di giugno 2017 sarà preso a riferimento il tasso medio di variazione dell’anno 2016 sul 2015. Si sottolinea che, a partire dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data, ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad es. indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).
Incrementi retributivi. L'aumento dei minimi tabellari del vigente CCNL è pari € 59,68 calcolati sul parametro 100, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Incrementi retributivi. L’accordo prevede i seguenti incrementi retributivi: dicembre 2018 Con il verbale integrativo del 6 marzo 2017 sono state condivise le tabelle retributive per ciascun settore. Eventuali somme erogate a titolo di anticipazioni contrattuali cesseranno di essere corrisposte a partire dalla retribuzione di marzo 2017.
Incrementi retributivi. Si rivendica la rivalutazione delle indennità di reperibilità sulla base di una percentuale rapportata all'incremento retribu- tivo complessivo.