RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI LAVORO Clausole campione

RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI LAVORO. 17.1 Ferme restando le disposizioni di cui all'art.8, il Fornitore assume gli obblighi di cui al presente articolo in materia di Personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi, la cui violazione è causa di Risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art.21. 17.2 Il Fornitore è obbligato ad osservare e a far osservare, anche agli eventuali subappaltatori autorizzati ai sensi del precedente art.15, tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso del Contratto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e assunzione obbligatoria. Il Fornitore è inoltre obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i Dipendenti occupati nella prestazione dei Servizi, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. applicabile, per l'intera durata del rapporto contrattuale. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. Se il Fornitore impiega o comunque utilizza personale di nazionalità straniera, garantisce ed è l’unico responsabile del possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, ivi inclusi permessi di soggiorno o autorizzazioni equivalenti da parte di detto Personale. 17.3 In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dal Committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente comunicherà al Fornitore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento al Fornitore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sarà stato accertato che i predetti obblighi siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Fornitore non potrà opporre eccezioni al Committente, né avrà diritto a interessi e/o a risarcimento danni. Resta inteso che le trattenute di cui sopra si applicheranno anche in caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte di eventuali imprese subappaltatrici restando il Fornitore direttamente responsabile dell'applicazione delle richiamate disposizioni. 17.4 Il Fornitore, relativamente al Personale impie...

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  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

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  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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