Risultanze complessive della gestione Clausole campione

Risultanze complessive della gestione. Il rendiconto generale 2018, approvato dal Consiglio di amministrazione il 16 aprile 2019, non è stato oggetto di osservazioni da parte del Collegio dei revisori33, che lo ha esaminato nella seduta dell’11 aprile 2019. Del pari positivo, fatte salve alcune osservazioni, è stato il giudizio dei ministeri vigilanti34. Il Mef, riguardo alla classificazione delle spese, segnala - come per il 2017 - l’elevata consistenza della spesa imputata nella missione “servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
Risultanze complessive della gestione. Il rendiconto generale 2017, approvato dal Consiglio di amministrazione il 19 aprile 2018, non è stato oggetto di osservazioni da parte del Collegio dei revisori31, che lo ha esaminato nella seduta del 16 aprile 2018. Del pari positivo, fatte salve alcune osservazioni, è stato il giudizio dei ministeri vigilanti32. Il Mef, riguardo alla classificazione delle spese, premessa la corretta individuazione delle missioni e dei programmi, segnala l’esigenza di verificare la tipologia di spesa classificata nella missione “servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” che appare elevata, ricordando che la stessa deve essere utilizzata in misura residuale. Ha inoltre rappresentato la necessità - in accordo con il Ministero della Salute - che l’Agenzia fornisca elementi informativi circa il rispetto complessivo delle norme di contenimento della spesa pubblica. In merito, l’Agenzia con proprie note del 14 settembre 2018 e del 4 dicembre 2018 ha dichiarato di aver operato, anche nell’esercizio 2017, nel rispetto dei limiti imposti dalle leggi in tema di spending review. In particolare, riguardo al d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, art. 61 c. 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16,) e art. 67 c. 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) e al d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (spese per organismi collegiali e altri organismi, incarichi di consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, spese per missioni e per la formazione) l’Agenzia nel rispetto dei limiti imposti dalle norme nel 2017 ha versato all'entrata del bilancio dello Stato euro 61.401. La seguente tabella riporta, in sintesi, i saldi contabili più significativi del rendiconto generale 2017, a raffronto con quelli del precedente esercizio.

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  • Valutazione sulla produzione complessiva L’intensità della produzione scientifica appare molto buona nell'arco di tempo considerato e le pubblicazioni sono considerate di livello buono quanto a originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo è PIÙ CHE BUONO.

  • Importo complessivo dell’appalto L’importo complessivo presunto dell’appalto, è pari ad Euro 4.195.566,00 (quattromilionicentonovantacinquemilacinquecentosessantasei/00) netto I.V.A., così suddiviso: L’importo dell’Accordo Quadro e le quantità indicate nel Modello di Pianificazione Trasporti (di seguito per brevità anche “MPT”) non sono vincolanti per Poste. Nell’arco del periodo di validità dell’Accordo Quadro, l’attribuzione delle attività avverrà in funzione delle effettive esigenze di fabbisogno di Poste. Per eventuali sopraggiunte esigenze di variazione dei programmi riportati nel relativo MPT, l’Impresa non potrà avanzare alcuna riserva o eccezione e, per le variazioni in aumento o diminuzione, si procederà come disposto all’Art. 9 - Aumento/Riduzione delle prestazioni del CSO Parte II – Capitolato Tecnico. Le quantità sopra indicate sono puramente indicative e non sono da considerarsi in alcun modo impegnative per Poste e quindi nulla potrà pretendere l’Impresa in caso di affidamenti per quantità inferiori a quelli oggetto dell’Accordo Quadro medesimo. I servizi oggetto del presente appalto saranno affidati, previa stipula dell’Accordo Quadro, tramite l’emissione di Buoni di Consegna da parte di Poste, che riporteranno gli impegni temporali e di esecuzione e l’importo relativo all’intervento affidato, fermo restando quanto previsto nel CSO Parte III In ragione della natura delle attività oggetto del contratto, delle modalità descritte di erogazione del servizio, non è previsto l'utilizzo di risorse legate da contratto di collaborazione secondo la disciplina vigente.

  • Gestione delle vertenze La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1 Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID). Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti: a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 2 Il Tesoriere dovrà inoltre:‌ - inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 10 giorni, trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione; - ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate;‌ - registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi; - intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. 3 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.‌

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Obblighi assicurativi L’IMPRESA assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quanto altro attinente all’esecuzione delle prestazioni d’appalto ad esso riferibili e espressamente solleva FEM da tali responsabilità. L’IMPRESA è ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; resta pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. È fatto pertanto obbligo all’IMPRESA di stipulare, a Suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della FEM e per l’intera durata dell’appalto (ed anche per l’eventuale ulteriore periodo di proroga), apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) alle condizioni di seguito riportate: 1) La Società (Compagnia di Assicurazione) risponde delle somme che l’Assicurato (IMPRESA) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di Impresa dei servizi affidati dalla FEM. La polizza di assicurazione dovrà elencare esplicitamente le attività indicate all’art. 3 del CSA, compreso l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie alla attività oggetto dell’appalto. 2) L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali: - R.C.T. : Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone; - R.C.O.: Euro 5.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona infortunata; 3) La Società riconosce la qualifica di Assicurato anche alle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. 4) La Società riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (DPR 30 giugno 1965 n. 1124; D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38). La qualifica di Terzo si estende anche alla FEM ed a chiunque operi nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto, compresi i relativi dipendenti. 5) In deroga e/o in aggiunta a quanto disposto dalle Condizioni generali e/o particolari di assicurazione normalmente previste dal mercato assicurativo, la garanzie viene estesa ai: a) danni a persone e cose di Xxxxx conseguenti ad incendio dei beni di proprietà dell’IMPRESA, o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione Euro 500.000,00; b) danni alle cose di Xxxxx che si trovano nel luogo ove si eseguono i lavori; c) danni a condutture, tubazioni, fognature, cavi, servizi ed impianti vari, sia fuori terra che sotterranei Euro 500.000,00; d) danni a persone e cose di Xxxxx, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore nell’ambito del dei luoghi di svolgimento del servizio; restando inteso che sono esclusi tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi della legge 24.12.90 n. 990. e) danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi Euro 1.000.000,00; f) danni causati da contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari Euro 500.000,00. 6) La copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell’Assicurato e delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge. 7) La Società rinuncia all’esercizio di surrogazione spettante ai sensi del 1916 del Codice Civile nei confronti della FEM o di qualsiasi ente o società della stessa, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai della FEM e membri delle loro famiglie. 8) In caso di recesso del contratto di assicurazione la Società si impegna a darne comunicazione alla FEM, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Copia delle polizze deve essere consegnata alla FEM prima della stipulazione del contratto/dell’inizio del servizio. Qualora l’IMPRESA sia un raggruppamenti temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese e coprono senza, alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso in cui l’IMPRESA disponga già di coperture assicurative che contengano le garanzie richieste dal presente articolo, può eventualmente avvalersene, specificando che, se le polizze già in corso coprono per intero i rischi e i massimali sopra specificati, l’IMPRESA può presentare copia delle stesse polizze corredate di atto di appendice rilasciato dalle Compagnie Assicuratrici, attestante che un importo non inferiore a quanto richiesto dal presente articolo, è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto e che è vincolato al rispetto dell’art. 1891 del codice civile.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.