Common use of Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Clause in Contracts

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

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Samples: Contratto a Corpo, Disciplinare Di Gara, www.arezzocasa.net

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 21, del presente capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

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Samples: www.provincia.brescia.it, www.provincia.brescia.it, www.provincia.brescia.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di cui all’articolo 133pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, comma 1, del Codice dei contrattisono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.

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Samples: www.comune.napoli.it, trasparenza.mit.gov.it, www.misterbianco.gov.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

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Samples: www.cira.it, www.beniculturalicalabria.it, garetelematiche.provincia.rc.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazionepagamento; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, 1 del Codice dei contrattiD.Lgs. 163/2006.

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Samples: www2.regione.sicilia.it, www2.regione.sicilia.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 30 (quarantacinquediconsi trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 27, comma 5, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (diconsi sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contrattiministeriale.

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Samples: www.inps.it, servizi2.inps.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per Per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 4.3 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale liquidazione non sono dovuti interessi. Decorso il termine suddetto senza che sia emesso il certificato di pagamento, all’appaltatore sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

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Samples: garetelematiche.provincia.rc.it, garetelematiche.provincia.rc.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per Per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 1.5.2 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale liquidazione non sono dovuti interessi. Decorso il termine suddetto senza che sia emesso il certificato di pagamento, all’appaltatore sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

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Samples: www.comuneurzulei.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 dell’art. 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita stabilità con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133all’art. 26, comma 1, del Codice dei contratti1 della L. 109/94 e ss.mm.ii.

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Samples: www.comunecasapinta.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

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Samples: Contratto a Corpo

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del previsto dal Codice dei contratti.

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Samples: www.izs.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 30 (quarantacinquetrenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 dell'articolo 30 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazioneliquidazione che dovrà essere effettuata entro i successivi quindici giorni; trascorso tale termine senza che sia emesso stato effettuato il certificato pagamento spettano all'appaltatore gli interessi di pagamento, mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. Parimenti non sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 30 (sessantatrenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di ritardopagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso infruttuosamente anche questo tale termine spettano senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contrattiministeriale.

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Samples: www.comune.terni.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante del Soggetto Finanziatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contrattiministeriale.

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Samples: www.comune.sarnico.bg.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 60 (quarantacinquesessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazioneliquidazione che dovrà essere effettuata entro i successivi quindici giorni; trascorso tale termine senza che sia emesso stato effettuato il certificato pagamento spettano all'appaltatore gli interessi di pagamento, mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. Parimenti non sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di ritardopagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso infruttuosamente anche questo tale termine spettano senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contrattiministeriale.

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Samples: www.comune.spoleto.pg.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamentopagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

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Samples: www.sardegnaricerche.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamentopagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contrattiD.Lgs. 163/2006 .

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Samples: www.provincia.brescia.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 del precedente art. 21 del presente Capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante dell’Ente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamentopagamento per causa imputabile all’Ente, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale Decreto Ministeriale, di cui all’articolo all’art. 133, comma 1, del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 163/2006.

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Samples: www.unipd.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 11 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contrattiD.Lgs. 163/2006 .

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Samples: www.provincia.brescia.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamentopagamento per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del come definito nel Codice dei contratticontratti pubblici.

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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, all’art. 133 del Codice dei contratti.D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.D.Lgs 12/04/2006 n.163

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Samples: Assicurazione E Garanzia Della Qualita’

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora mora, ai sensi dell’art. 30 del D.M. 19.04.2000 n. 145, nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133ai sensi dell’art. 5, comma 12, del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 231/2002.

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Samples: www.comune.caorle.ve.it

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 dell’art. 20 e la sua effettiva emissione emis- sione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo all’art. 133, comma com- ma 1, del Codice dei contrattiD.Lgs 163/06.

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Samples: www.regione.sardegna.it