Common use of Ritardo nei pagamenti Clause in Contracts

Ritardo nei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture di energia elettrica e/o di gas naturale, verrà applicato al Cliente un interesse di mora, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Fornitore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. Saranno imputati al Cliente tutti i costi effettivi sostenuti dal Fornitore per pretendere il pagamento delle morosità.

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Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura, www.axpo.com

Ritardo nei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture di energia elettrica e/o di gas naturale, verrà applicato al Cliente un interesse di mora, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002legale. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Fornitore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. Saranno imputati al Cliente tutti i costi effettivi sostenuti dal Fornitore per pretendere il pagamento delle morosità.

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Samples: www.axpo.com, axpoenergia.com

Ritardo nei pagamenti. Nel caso Fermo quanto indicato al punto 1, in ipotesi di ritardato pagamentomancato pagamento del Prodotto entro il termine di cui al punto 10.1, anche parziale, delle fatture di energia elettrica e/o di gas naturale, verrà applicato al Cliente maturerà a favore del Fornitore un interesse pari all’Euroribor maggiorato di morasette punti e rapportato al periodo di ritardo. Il Fornitore e’ autorizzato ad emettere fattura per interessi secondo le modalità di cui al presente punto, ed inviarla al Cliente. La fattura sarà anche gravata dalle spese che il Fornitore avrà sostenuto per ogni giorno di ritardo detta attività. Il Cliente dovrà immediatamente provvedere al pagamento del dovuto. Nella ipotesi in cui sia emessa una fattura per interessi per ritardato pagamento il Fornitore potrà, a partire proprio insindacabile giudizio, imputare tutti i pagamenti successivamente effettuati dal giorno successivo alla scadenza Cliente a saldo della fattura rimasta insolutaper interessi e spese e solo per il residuo al pagamento del Prodotto fornito. Il Fornitore potrà anche, nella misura prevista dall’art. 5 qualora l’inadempimento del D.Lgs. n. 231/2002. In caso Cliente sia ripetuto o grave, sospendere l’invio del Prodotto, rifiutare la richiesta di mancato, ritardato ulteriori consegne o parziale pagamento, ritenere risolto il Fornitore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 cod. civcontratto., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. Saranno imputati al Cliente tutti i costi effettivi sostenuti dal Fornitore per pretendere il pagamento delle morosità.

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