Common use of Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) Clause in Contracts

Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore se espressamente richiesto dall’Amministrazione. Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Resta peraltro inteso che è estraneo all’oggetto della Convenzione la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T.E., ecc.). A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 26 gennaio 2010 (Cessione dei beni mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010 (Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato). La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di XXXX per il loro trasporto e trattamento in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalle predette vigenti disposizioni normative. Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di dismissione dell’esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell’Amministrazione medesima. Il servizio dovrà essere erogato entro i termini di seguito descritti: • per ordinativi di fornitura fino a 100 apparecchiature nuove, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da 101 fino a 500 apparecchiature nuove, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura; • per ordinativi di fornitura da 501 a 1.000 apparecchiature nuove, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura. • per ordinativi di fornitura superiori alle 1.000 apparecchiature nuove, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 100 (cento) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate, ad eccezione dei RAEE storici (apparecchiature immesse sul mercato prima del 1 gennaio 2011) che potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite. Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. Del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s.m.i.

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Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore se espressamente richiesto dall’Amministrazione. Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Resta peraltro inteso che è estraneo all’oggetto della Convenzione la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T.E., ecc.). A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 26 gennaio 2010 29 dicembre 2009 (Cessione dei beni mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010 (Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato)2010. La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di XXXX per il loro trasporto e trattamento in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalle predette vigenti disposizioni normative. Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di dismissione dell’esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell’Amministrazione medesima. Il servizio dovrà essere erogato entro i termini di seguito descritti: • per ordinativi di fornitura fino a 100 apparecchiature nuoveapparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 30 40 (trentaquaranta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura“Data Ordine”; • per ordinativi di fornitura da 101 fino a 500 apparecchiature nuoveapparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 50 60 (cinquantasessanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura“Data Ordine”; • per ordinativi di fornitura da 501 a 1.000 apparecchiature nuoveapparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura“Data Ordine”. • per ordinativi di fornitura superiori superiore alle 1.000 apparecchiature nuoveapparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 100 110 (centocentodieci) giorni lavorativi solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura“Data Ordine”. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate, ad eccezione dei RAEE storici (apparecchiature immesse sul mercato prima del 1 gennaio 2011) che potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite. Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. Del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s.m.i.

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