Riunioni in azienda Clausole campione

Riunioni in azienda. I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente retribuite. Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (vedi allegato n. 10).
Riunioni in azienda. I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda agricola nella quale prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite. Le riunioni sono indette congiuntamente dalle organizzazioni sindacali territoriali, firmatarie del presente contratto, in materia di interesse sindacale e di lavoro. La convocazione della riunione in azienda o assemblea sindacale, dovrà avvenire con un congruo anticipo in accordo con la direzione aziendale.
Riunioni in azienda. Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee. I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove presta- no la loro attività fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 13 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto o, singo- larmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Direzione aziendale, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresen- tanza sindacale aziendale. In sede di contrattazione integrativa regionale saranno individuati i criteri per la più funzionale utilizzazione delle predette ore di permesso per la partecipazione alle assemblee di cui al 1° comma.
Riunioni in azienda. I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente retribuite. Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Per le aziende ove sono state costituite le R.S.U. si rinvia all'apposito Protocollo (vedi allegato n. 10).
Riunioni in azienda. Nelle unità produttive nelle quali sono occupati da 6 a 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e/o del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazione del delegato aziendale di cui all’art. 71 e/o dalle XX.XX firmatarie il C.C.N.L. La convocazione dovrà essere comunicata alla Direzione dell’Azienda con un preavviso di almeno 48 ore antecedenti alla data fissata per la riunione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi in forza nell’unità produttiva. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti sindacali esterni dalle XX.XX. firmatarie il presente C.C.N.L. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro, dovrà avere luogo e modalità che tengono conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed il servizio di vendita. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento del delegato aziendale e/o delle XX.XX. Il datore di lavoro deve consentire, nell’ambito aziendale, lo svolgimento, durante l’orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indette dalle XX.XX., con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum, saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali.
Riunioni in azienda. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 82 del CCNL vigente, le parti concordano che le riunioni in azienda sono indette singolarmente e congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle organizzazioni sindacali provinciali firmatarie del CPL vigente.
Riunioni in azienda. Gli operai hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda agricola in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonchè durante l'orario di lavoro, nei limiti di ore 13 all’anno, regolarmente retribuite. Agli operai che non potranno usufruire di tali permessi, in dipendenza della loro particolare prestazione di lavoro, sarà corrisposta la retribuzione per il tempo di durata dell'assemblea con paga normale. Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali su materie di interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato territoriale.
Riunioni in azienda. A fronte di problemi di particolare importanza sindacale, su richiesta specifica delle XX.XX. i lavoratori di aziende distribuite in più corpi possono partecipare ad Assemblee retribuite anche fuori dalla normale sede lavorativa ma comunque presso una sede aziendale. Sarà cura delle XX.XX. comunicare alle Aziende i nominativi dei lavoratori che hanno partecipato alle Assemblee stesse.
Riunioni in azienda. I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite. […]
Riunioni in azienda. Nelle unità produttive nelle quali sono occupati da 6 a 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e/o del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazione del delegato aziendale di cui all'art. 71 e/o dalle XX.XX firmatarie il CCNL. La convocazione dovrà essere comunicata alla Direzione dell'Azienda con un preavviso di almeno 48 ore antecedenti alla data fissata per la riunione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi in forza nell'unità produttiva. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti sindacali esterni dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro, dovrà avere luogo e modalità che tengono conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed il servizio di vendita. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento del delegato aziendale e/o delle XX.XX. Il datore di lavoro deve consentire, nell'ambito aziendale, lo svolgimento, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indette dalle XX.XX., con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum, saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali.