L’ORARIO DI LAVORO Clausole campione

L’ORARIO DI LAVORO. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004 è stato pubblicato il d.lgs 19 luglio 2004, n. 213, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro”. Vediamo in sintesi le principali novità, valevoli anche per il comparto agricolo.
L’ORARIO DI LAVORO. Le tematiche riguardanti l’orario di lavoro rivestono da sempre una grande importanza per la totalità della compagine lavorativa, in quanto è sempre più sentita l’esigenza di raggiungere l’obiettivo di una migliore qualità della vita e di conciliare l’attività lavorativa con le numerose problematiche che le persone e le famiglie moderne si trovano a fronteggiare. Si pensi, ad esempio, alla cura dei figli, all’assistenza agli anziani e alle persone non completamente autosufficienti e in generale, alle particolari situazioni di tutte le persone in condizioni di svantaggio e fragilità, cui lo Stato continua a non garantire il giusto supporto con adeguate politiche di welfare. La recente evoluzione delle modalità di lavoro attraverso sistemi di lavoro agile può dare una risposta concreta a tali esigenze. Si tratta di una modalità lavorativa che, peraltro può fornire soluzioni anche rispetto a altre problematiche di ampio respiro: in tema di cambiamenti climatici, la riduzione degli spostamenti casa-lavoro fornisce contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra, nonché ai problemi legati al congestionamento delle aree metropolitane e all’incremento del costo degli immobili nei centri storici. Con il percorso avviato nel nostro contesto lavorativo, inteso a potenziare gli strumenti di flessibilità lavorativa, sono stati raggiunti importanti risultati negli ultimi anni, da ultimo attraverso la firma del contratto sul lavoro ibrido, che ha inserito nel nostro Istituto questa modalità e che è prossimo ad una revisione che dovrà necessariamente tener conto del buon esito della prima applicazione, superare le disparità presenti e condurre ad una piena realizzazione applicativa. L’azione sindacale, quindi, può e deve rimanere in prima linea nel proporre e migliorare strumenti innovativi che possano anche fungere da modello nel variegato panorama delle realtà lavorative. Per questo motivo ci sembra indispensabile individuare i seguenti principi e le seguenti linee di azione prioritarie da condurre nel corso dei prossimi anni, precisando che la riflessione sindacale deve rimanere costantemente aperta sul tema, pronta ad individuare nuove esigenze e nuovi strumenti, anche in relazione al mutare delle condizioni sociali e dei progressi tecnologici.
L’ORARIO DI LAVORO. Come già visto in precedenza, l’orario di lavoro ridotto caratterizza l’attività lavorativa di molte donne nel comparto del terziario, mentre ri- sulta residuale tra i lavoratori di sesso maschile. Questo fenomeno di- pende anche in misura cruciale dalla divisione dei ruoli sia nell’ambito lavorativo sia in quello domestico. In ambito lavorativo, le donne rico- prono ruoli tipicamente intercambiabili, che facilmente si prestano al- l’alternanza (ad esempio, le cassiere nella grande distribuzione o le commesse nei piccoli esercizi con orario spezzato). In ambito domesti- co rimane a carico delle donne la maggior parte delle attività di cura dei figli e di gestione della casa. Soprattutto in presenza di figli, laddo- ve tali compiti ricadano esclusivamente sulle donne, i rigidi orari impo- sti dalla loro cura limita la flessibilità “offerta” dalle lavoratrici, penaliz- zandone opportunità di carriera e di formazione. Ne consegue che le donne dedicano o possono dedicare al lavoro retribuito un numero di ore minore rispetto agli uomini con il risultato di un reddito da lavoro mediamente inferiore a quello dei loro colleghi. Nel nostro caso, osser- viamo un micro-universo dove la quota di lavoro parziale raggiunge tra le donne il 47,3%, una quota non troppo distante da quella registrata a delle lavoratrici a tempo parziale, questo rappresenta una necessità le- gata alla cura dei figli e della casa, mentre per il 22,2% rappresenta un modo di conciliare studio e lavoro. Tra gli uomini i lavoratori a tempo parziale sono appena il 15,7%. In tal caso, tuttavia, le motivazioni sot- tostanti tale condizione sono legate alla difficoltà a trovare un impiego a tempo pieno ovvero allo svolgimento di una seconda attività lavorati- va. Nel complesso, dunque, il monte ore cumulato dalle donne in una settimana risulta assai inferiore a quello dei colleghi. Oltre a un orario medio che differisce di circa quattro ore, è interessante osservare co- me il 43,6% delle lavoratrici non superi le 31 ore settimanali, mentre l’81,3% degli uomini cumula mediamente almeno 32 ore di lavoro in una settimana. Un dato del nostro campione che appare in controten- denza con quello nazionale è la maggiore frequenza del lavoro straor- dinario tra le donne: di queste, infatti, il 20% dichiara di svolgere fino a 5 ore di straordinario mensile e il 9,1% dichiara di svolgerne anche più di cinque. Tra gli uomini le analoghe quote ammontano, rispettivamen- te, al 12,9% e al 6,5%. Due sono le osservazio...
L’ORARIO DI LAVORO. È quello stabilito dalle parti nei limiti massimi di: ▪ 10 ore giornaliere, per un totale di 54 ore alla settimana, se il lavora- tore è convivente; ▪ 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore alla settimana distribuite su 5 o 6 giorni, se il lavoratore non è convivente. Nel pagare lo stipendio con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.), il datore di lavoro deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. Nel prospetto paga vanno indicate le seguenti voci: ▪ la retribuzione concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore (che non deve essere inferiore alla minima contrattuale - vedi tabella); ▪ eventuali scatti di anzianità (spetta per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro un aumento del 4% calcolato sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di sette scatti); ▪ eventuale indennità di vitto e alloggio; ▪ i compensi per lavori straordinari e festivi; ▪ i contributi previdenziali a carico sia del datore sia del lavoratore. Inoltre, il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione, firmata, dalla quale risulti la somma dei compensi e- rogati nell'anno precedente. Tale dichiarazione (paragonabile al Cud dei lavoratori dipendenti) può age- volare lo straniero nel momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o di ricongiungimento familiare, quando, cioè, deve dimostrare di percepire un reddito superiore a determinati limiti fissati dalla legge. La retribuzione varia a seconda che i lavoratori siano: ▪ conviventi con il datore di lavoro a tempo pieno; ▪ conviventi con il datore di lavoro a tempo parziale; ▪ non conviventi; ▪ addetti all'assistenza o alla sola presenza notturna. La retribuzione può essere concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore nel rispetto dei seguenti minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale. A euro 569,52 A super euro 673,07 B euro 724,85 B super euro 776,62 C euro 828,40 C super euro 880,17 D euro 1.035,50* D super euro 1.087,27*
L’ORARIO DI LAVORO. È quello stabilito dalle parti nei limiti massimi di: - 10 ore giornaliere, per un totale di 54 ore alla settimana, se il lavoratore è convivente; - 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore alla settimana distribuite su 5 o 6 giorni, se il lavoratore non è convivente. Nel pagare lo stipendio con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.), il datore di lavoro deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. Nel prospetto paga vanno indicate le seguenti voci: - la retribuzione concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore (che non deve essere inferiore alla minima contrattuale - vedi tabella); - eventuali scatti di anzianità (spetta per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro un aumento del 4% calcolato sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di sette scatti); - eventuale indennità di vitto e alloggio; - i compensi per lavori straordinari e festivi; - i contributi previdenziali a carico sia del datore sia del lavoratore. La retribuzione varia a seconda che i lavoratori siano: - conviventi con il datore di lavoro a tempo pieno; - conviventi con il datore di lavoro a tempo parziale; - non conviventi; - addetti all'assistenza o alla sola presenza notturna. La retribuzione può essere concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore nel rispetto dei seguenti minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale. A euro 550,00 C euro 800,00 AS euro 650,00 CS euro 850,00 B euro 700,00 D euro 1.000,00 (1) BS euro 750,00 DS euro 1.050,00 (1)
L’ORARIO DI LAVORO. La durata normale dell’orario di lavoro è concordata tra le parti, ma non può superare i seguenti tetti massimi: Conviventi (non consecutive) 10 54 Non conviventi 8 40 5-6 Il tempo necessario alla consumazione del pasto non rientra nel calcolo dell’orario di lavoro. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa tra 16 e 40 anni, possono essere assunti con regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali, da collocare obbligatoriamente nelle seguenti fasce orarie: • tra le 6 e le 14; • tra le 14 e le 22; • massimo 10 ore al giorno (non consecutive), per un massimo di 3 giorni alla settimana. Alla lavoratrice può essere chiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte: è il lavoro straordinario che, a meno che non sia stato concordato come recupero di ore non lavorate, deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni retributive: • diurno (dalle 6 alle 22): + 25% sulla retribuzione globale; • notturno (dalle 22 alle 6): + 50% sulla retribuzione globale; • festivo: + 60% sulla retribuzione globale. La maggiorazione diurna è ridotta al 10% per le ore eccedenti le 40 settimanali e fino a 44 prestate dai lavoratori non conviventi. Le ore di straordinario devono essere chieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
L’ORARIO DI LAVORO. L’orario normale di lavoro è stabilito, dall’art.23 del Ccnl dei dipendenti e soci lavoratori di associazioni, in trentasette ore settimanali che possono essere suddivise in cinque o sei giorni lavorativi. E’ fatto obbligo alle associazioni di esporre le varie articolazioni che vengono praticati nell’Associazione, in modo che possa essere visibile a tutti i dipendenti. Inoltre l’Associazione ha l’obbligo di comunicare le articolazioni dell’orario di lavoro praticato all’ispettorato del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario, che potranno essere svolte soltanto in casi di effettiva necessità od in situazioni di comprovata emergenza, potranno essere svolte volontariamente per un massimo di duecento ore a lavoratore.

Related to L’ORARIO DI LAVORO

  • Orario di lavoro I. Il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale utilizzo del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando concretamente la coincidenza tra la disponibilità della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo. II. L’orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive. Conseguentemente, in tale ambito, fatto salvo quanto definito tra le Parti in relazione alle esigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di specifiche figure professionali, l’orario giornaliero è, di norma, rispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti. III. Le tabelle relative all’orario di lavoro verranno rese note mediante affissione nei luoghi di lavoro; eventuali variazioni verranno comunicate agli interessati con un preavviso di 48 ore. IV. L'osservanza dell’orario di lavoro, quale elemento essenziale della prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore. V. L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro verrà effettuato mediante l’impiego di sistemi di rilevazione automatica. VI. L’orario di lavoro settimanale concentrato su 6 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al sabato. VII. L'orario di lavoro settimanale concentrato su 5 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al venerdì con un intervallo da 30 a 60 minuti in relazione alle esigenze di servizio che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo; in questa tipologia di orario il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide con il sabato. La determinazione della durata di detto intervallo oltre i 30 minuti ed entro il limite di 60 minuti, formerà oggetto di confronto con la delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL, fatti salvi gli accordi aziendali firmati in materia. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni. VIII. Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, la Società potrà prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli interessati. Detta soluzione, ove impegni un arco temporale superiore a 30 giorni, formerà oggetto di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni. IX. Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a undici ore consecutive ogni ventiquattro ore. Per esigenze legate all’articolazione di lavoro su turni, le Parti, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, potranno stabilire durate inferiori di riposo giornaliero, fino ad un minimo di otto ore consecutive, ferma restando la misura minima di undici ore medie nell’arco del mese. X. E’ facoltà del dipendente richiedere riscontro delle ore di servizio riferite al mese precedente ovvero ad un periodo non superiore ai sei mesi precedenti, attestate dal sistema di rilevazione delle presenze. Tali richieste dovranno essere presentate alle competenti strutture di risorse umane, che si obbligano a dare tempestiva risposta entro il mese successivo a quello della richiesta. Sia la richiesta che la risposta dovranno essere formalizzate per iscritto.

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

  • Gruppo di lavoro In considerazione della natura dell’attività oggetto della presente gara, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Regione Puglia un gruppo di lavoro composto da professionalità qualificate nel settore della comunicazione ed organizzazione di eventi, con preferibile competenza nel settore del lavoro agricolo. L’Aggiudicatario dovrà garantire (specificandolo nella offerta tecnica ed economica) un gruppo di lavoro, con la seguente composizione minima: • n° 1 Capo progetto/Account senior, con esperienza nel ruolo di almeno 8 anni, che abbia coordinato/diretto negli ultimi 5 anni almeno una campagna di comunicazione integrata, preferibilmente istituzionale, di livello interregionale. • n° 1 Direttore creativo con esperienza nel ruolo di almeno 5 anni, che sia stato responsabile di almeno una campagna complessa e articolata su più mezzi di comunicazione (TV, radio, stampa, affissioni, cartellonistica, etc.), preferibilmente istituzionale, di livello interregionale. • n. 1 Responsabile dei contenuti e della produzione, con almeno 8 anni di esperienza interdisciplinare nei settori della produzione esecutiva (campagne informative ed organizzazione eventi). • n. 1 Social media manager, con almeno 4 anni di esperienza nella gestione di account e campagne di social media advertising e stakeholder engagement. Il gruppo di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività. L’Aggiudicatario dovrà inoltre garantire il servizio di traduzione di tutti gli output previsti in almeno le seguenti lingue: Italiano e inglese. Se, durante lo svolgimento del servizio, l’Aggiudicatario dovesse avere la necessità di sostituire i componenti che prestano la propria opera, sarà necessario notificare l’esigenza alla Regione Puglia, indicando il nominativo ed i curricula professionali dei componenti che si intende proporre in sostituzione a quelli indicati in sede di offerta. Tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal Committente. Nel caso in cui l’offerta provenga da un raggruppamento di soggetti, la composizione del gruppo di lavoro dovrà indicare l’appartenenza di ciascun componente rispetto ai soggetti costituenti il raggruppamento.

  • Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda. 3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia. 4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato: - l’identità delle parti; - la tipologia del contratto di assunzione; - la data di assunzione; - la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato; - il livello e/o parametro retributivo di inquadramento; - il relativo trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la sede/residenza di lavoro; - l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare. 5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in particolare: - il documento di identità; - il titolo di studio; - il codice fiscale; - le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento. 6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. 7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.

  • Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Rapporto di lavoro Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.