Assemblea Sindacale. I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite. Nelle Aziende fino a 15 (quindici) ma con almeno 7 (sette) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o di crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RSA/RST, nell’unità in cui prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite. Nelle Aziende con meno di 7 (sette) Dipendenti, alle stesse condizioni che precedono, i Lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il prosieguo dell’attività, saranno comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio conciliate con quelle dei Lavoratori.
Assemblea Sindacale. I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
Assemblea Sindacale. I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell’attività, saranno comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Assemblea Sindacale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’unità o nella sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell’attività, saranno comunicati con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili con le esigenze di servizio.
Assemblea Sindacale. 1. Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 12 ore annue retribuite per tene- re l’assemblea degli operatori in orario di lavoro. L’assemblea, che sarà convocata con un preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi, potrà essere svolta anche fuori dalla a- bituale sede di servizio, previa opportuna precisazione nella richiesta avanzata dalla RSA/RSU.
2. All’assemblea potranno partecipare, previo preavviso, dirigenti esterni delle Organiz- zazioni Sindacali.
Assemblea Sindacale. Tutto il personale di cui al presente Contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, ha diritto di partecipare durante l’orario di lavoro ad assemblee sindacali all’interno della propria sede in locali idonei indicati dalla Direzione per 10 ore individuali ad anno solare per le quali sarà corrisposta la normale retribuzione. Le assemblee sono convocate dalle RSA con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al Datore di lavoro, dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali. Le assemblee in orario di lavoro possono avere una durata massima di 2 ore ciascuna. La convocazione dell’assemblea, la durata, l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni e l’ordine del giorno devono essere comunicate dalle RSA al Datore di lavoro almeno 5 giorni lavorativi di preavviso tramite comunicazione scritta.
Assemblea Sindacale. In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti il rapporto di lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle XX.XX congiuntamente stipulanti il presente contratto. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con un preavviso di 24 ore e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro. È ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro un limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno avere luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o di gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti territoriali da essi designati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Assemblea Sindacale. Per l'esercizio dell'attività sindacale sono riconosciute 12 ore annue individuali retribuite per tenere l'assemblea degli operatori in orario di lavoro. L'assemblea, che sarà convocata con un preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi, potrà essere svolta anche al di fuori della abituale sede di servizio, previa opportuna precisazione nella richiesta avanzata dalla RSA/RSU o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presente C.C.N.L..
Assemblea Sindacale. 2.8.1 Possono indire assemblee dentro e fuori le sedi scolastiche le XX.XX. che ne hanno titolo e, nell’ambito della sede scolastica di servizio, la Rappresentanza sindacale nel suo complesso. Le assemblee possono essere indette da singole Organizzazioni o congiuntamente da più XX.XX.
2.8.2 La richiesta, avanzata dall’RSU interna deve essere presentata al Capo d’Istituto almeno sei giorni prima della sua effettuazione, indicando l’ordine del giorno e l’eventuale presenza di dirigenti sindacali esterni alla scuola. Il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso immediato mediante circolare interna al personale interessato e la affiggerà contestualmente all’albo. In caso di assemblee sindacali indette da XX.XX.. di categoria, farà fede il CCNL.
2.8.3 Non possono essere indette assemblee sindacali in ore coincidenti con lo svolgimento degli esami o scrutini finali.
2.8.4 La dichiarazione individuale preventiva ed espressa in forma scritta mediante circolare per i docenti e modulo apposito per ATA dal personale che intende aderirvi durante il proprio orario di servizio, deve pervenire al D.S. in tempo utile indicato in circolare per rendere possibile la comunicazione alle famiglie; essa è irrevocabile e fa fede ai fini del computo annuale del monte ore previsto. I partecipanti all’assemblea non sono obbligati a firmare alcun foglio di presenza né altro documento.
2.8.5 Qualora la partecipazione alle assemblee coinvolga anche il personale ATA, il Dirigente Scolastico e le RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo dei lavoratori necessario ad assicurare i servizi minimi essenziali alle attività non differibili e coincidenti con l’assemblea. L’individuazione del personale obbligato a prestare servizio tiene conto dell’eventuale disponibilità del singolo lavoratore, diversamente si procederà per sorteggio garantendo un’opportuna rotazione.
2.8.6 Ai fini della garanzia dell’espletamento dei servizi essenziali dovuti essenzialmente alla presenza di minori non altrimenti vigilati e al presidio necessario per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni il Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio di n° 1 Assistente Amministrativo in sede centrale e di n° 1 Collaboratore scolastico per ciascuna sede.
Assemblea Sindacale. Ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006/2009 per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA:
1) Se la partecipazione è totale, con la presente contrattazione di istituto, viene stabilita di seguito la quota del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della Scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.
2) Si stabilisce che durante le assemblee sindacali verrà assicurata la presenza per ciascun plesso di un collaboratore scolastico e un assistente amministrativo, a rotazione.