Common use of Rotazioni Clause in Contracts

Rotazioni. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie), anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l’interessato anche nell’ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursale). Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, l’interessato può chiedere alla Direzione aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti. I lavoratori/lavoratrici di cui al comma 1 hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta. L’impresa è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante. Le domande sono accolte secondo l’ordine di presentazione.

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Samples: Verbale Di Accordo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali, Verbale Di Accordo

Rotazioni. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie), anche al fine di favorire l’accrescimento l'accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato dell'allegato n. 55 al presente contratto collettivo) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l’interessato l'interessato anche nell’ambito nell'ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursale). Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, l’interessato l'interessato può chiedere alla Direzione aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti. I lavoratori/lavoratrici di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta. L’impresa L'azienda è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante. Le domande sono accolte secondo l’ordine l'ordine di presentazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Rotazioni. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie), anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 55 al presente contratto collettivo) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l’interessato anche nell’ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursale). Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, l’interessato può chiedere alla Direzione aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti. I lavoratori/lavoratrici di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta. L’impresa L’azienda è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante. Le domande sono accolte secondo l’ordine di presentazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Rotazioni. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie), ) anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie capacità professionali, professionali possono richiedere alla Direzione aziendale competenteal Concessionario, dopo 3 tre anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per i lavoratori/lavoratrici gli addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5alla cassa) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. La Direzione aziendale Il Concessionario accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l’interessato l'interessato anche nell’ambito nell'ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursaleservizio della Concessione). Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 tre mesi dalla relativa presentazione, l’interessato l'interessato può chiedere alla Direzione aziendale competente al Concessionario che gli vengano forniti motivati chiarimenti. I lavoratori/lavoratrici di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta. L’impresa Il Concessionario è tenuta tenuto a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante. Le domande sono accolte secondo l’ordine l'ordine di presentazione. Per i lavoratori/lavoratrici adibiti alle mansioni di ufficiale della riscossione o messo notificatore le possibilità di rotazione saranno subordinate alle esigenze di servizio, semprechè sia possibile far ricoprire il posto che si rende vacante e senza che ciò comporti il ricorso a nuove assunzioni.

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Samples: www.firstcisl.it