Common use of R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI Clause in Contracts

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016.

Appears in 3 contracts

Samples: Public Procurement Agreement, Contract for Public Procurement, Contract

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.LgsD.lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, 2359 del codice civile Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.LgsD.lgs. 50/2016.

Appears in 2 contracts

Samples: Determinazione a Contrarre Per l'Affidamento Dei Servizi Assicurativi, Disciplinare Di Gara Per L’affidamento Dei Servizi Assicurativi

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) ), coassicurazione e di consorzio, ferma restando consorzio dovrà essere garantita la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i rischio. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che per la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto partecipazione alla gara è necessario attenersi a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Delegantiquanto riportato al successivo punto 11. In relazione ad ogni singolo lotto, è É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.LgsD.Lgs.n. 50/2016. 50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.LgsD.Lgs.n. 50/2016.50/2016 e ss.mm.ii..

Appears in 2 contracts

Samples: Bando Di Gara Per L’affidamento Dei Servizi Assicurativi, Indizione Gara a Procedura Aperta Per Servizi Assicurativi

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. 50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii.. IL PASSOE deve riportare i dati della Agenzia o Soggetto (indicandolo come ATI), ed in caso di coassicurazione anche le altre Compagnie.

Appears in 1 contract

Samples: Servizi Assicurativi

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% base a quanto pattuito in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Delegantiseguito. In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) ), di consorzio o di accordo di coassicurazione e di consorzioex art. 1911, del codice civile, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lottoafferente, i requisiti di capacità tecnicatecnico/professionale professionali richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50al 100% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando tutte le Imprese che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. costituiscono il R.T.I. In relazione ad ogni singolo lottoalla copertura assicurativa RCT/O, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 36, co. 5, e 4837, comma co. 7, D.Lgs. 50/2016163/2006. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 8038, comma 5co. 1, lettera - lett. m) -quater), del D.Lgs. 50/2016163/2006.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016. In tutti i casi di raggruppamento, consorzio o coassicurzione resta ferma la responsabilità solidale di tutte le Compagnie associate.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lottoil lotto oggetto della presente procedura, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. In relazione ad ogni singolo lottoal lotto oggetto della presente procedura, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.LgsD. Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.LgsD. Lgs. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinary Regulations for Insurance Services

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.LgsD. Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.LgsD. Lgs. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Agreement

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. 50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016.50/2016 e ss.mm.ii..

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lottorischio, i requisiti di capacità tecnicatecnico/professionale professionali richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria in misura maggioritaria. Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo (RTI), Coassicurazione o di Consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, la Capogruppo Mandataria dovrà ritenere una quota del rischio nella misura minima del 50%. Non saranno ammesse offerte che non raggiungano il 100% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Delegantidella copertura dei rischi. In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 36, co. 5, e 4837, comma co. 7, D.Lgs. 50/2016163/2006. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 8038, comma 5co. 1, lettera - lett. m) -quater), del D.Lgs. 50/2016163/2006.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara informa singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione cui agli artt. 47 e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa 48 del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie DelegantiCodice. In relazione ad ogni singolo lottoparticolare: - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è fatto divieto vietato ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamentoraggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio o in coassicurazione, ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete é vietato partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, individuale; - ai sensi degli arttdell’art. 45 e 4848 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 72, D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovinolettere b) e c) del Codice, rispetto sono tenuti ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamentoindicare, in una situazione sede di controllo offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi é vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all’art. 235945 comma 2 lett. b) e c) del Codice é vietato incaricare, in fase di esecuzione,un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art.48, comma 7-bis del codice civile od Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in una qualsiasi relazionetale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di fattoqueste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovverosia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la situazione rete è dotata di controllo organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la relazione comporti che le offerte siano imputabili veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete e dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o e sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un unico centro decisionaleun’impresa retista, ai la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. Ai sensi dell’art. 80186-bis del X.X. 00 marzo 1942, comma 5n. 267 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, lettera m) del D.Lgsin caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l’Amministrazione procederà a segnalare all’Autorità tali fenomeni. 50/2016.La delibera è consultabile all’indirizzo:

Appears in 1 contract

Samples: Brokerage Service Agreement

R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lottorischio, i requisiti di capacità tecnicatecnico/professionale professionali richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 5060% e da ciascuna mandante, coassicurata o consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%20% Inoltre, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppatiraggruppamento temporaneo (RTI),Coassicurazione o di Consorzio, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandanteferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, alle altre Consorziate o alle Compagnie Delegantila Capogruppo Mandataria dovrà ritenere una quota del rischio nella misura minima del 60%. In relazione ad ogni singolo al lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, 48 del D.Lgs. 50/201650/2016 e succ. mod. e/o int.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, decisionale ai sensi dell’art. 80, comma c. 5, lettera m) del D.LgsD. Lgs. 50/2016.n. 50/2016 e succ. mod. e/o int..

Appears in 1 contract

Samples: Acquisizione Di Polizze Assicurative