SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta per cento al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 46, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. 5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati. 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
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Samples: Regolamento Sull’imposta Unica Comunale, Regolamento Sull’imposta Unica Comunale
SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versataversato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad a un importo pari ad a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al duecento 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta 50 per cento al cento 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 4621, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione da euro 50,00 ad euro 200,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Municipale Propria (Imu)
SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versataversato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad a un importo pari ad a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (art.1, commi 696-698, della L. n. 147/2013) di seguito specificate.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al duecento 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00, in caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta per cento al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
45. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 4633, comma 11 lett a), del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
56. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
67. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
78. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legalesaggio legale aumentato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
9. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall’esecutività dell’atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)
SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versatodovuto, con un minimo di euro 50,0051,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. In caso di infedele dichiarazioneSe l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione dal cinquanta amministrativa da euro 52,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per cento al cento le violazioni concernenti la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 46, comma 1, Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli xxx.xx 16 e 17 del presente regolamentoD. Lgs. n° 472/97 se, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stessoper ricorrere alle commissioni tributarie, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
56. Le sanzioni applicate nei casi In caso di cui ai commi 2ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’art. 13 del D. Lgs, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturatin° 471/97.
67. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica una sanzione stabilita dall’art. 15 del D. Lgs. n° 471/97.
8. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione le violazioni di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472D. Lgs. n° 472/97.
79. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono del 1,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Tributo Sui Rifiuti (Tari)
SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di omesso euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o insufficiente la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Per l’omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo dell’imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
24. In caso di omessa presentazione della dichiarazione Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa sanzione si applica per cento del tributo non versatole violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, con un minimo ovvero per la mancata restituzione di euro 50,00questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
35. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta per cento al cento per cento del tributo non versato, con Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 46, comma 1, del presente regolamentoterzo se, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stessoper ricorrere alla commissione tributarie, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Municipale Propria
SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versataversato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al duecento 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta 50 per cento al cento 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 4622, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione da euro 50,00 ad euro 200,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
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