Common use of SANZIONI ED INTERESSI Clause in Contracts

SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

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Samples: www.sepi-pisa.it, www.sepi-pisa.it

SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versataversato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

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Samples: www1.finanze.gov.it

SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versataversato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad a un importo pari ad a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

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Samples: www.comune.vinci.fi.it