Scatti di anzianità. 1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese. 2. A far data dal 1/1/2005, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare iniziale in vigore alle varie scadenze. 3. Resta salva l’eccezione prevista all’art. 35, comma 4, relativamente all’aumento di riparametrazione. 4. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15/7/1998, gli scatti di an- zianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati effettivamente cor- risposti scatti di anzianità in numero superiore a 15. 5. Gli scatti di anzianità sono biennali.
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Scatti di anzianità. 1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.
2. A far data dal 1/1/2005, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare iniziale in vigore alle varie scadenze.
3. Resta salva l’eccezione prevista all’art. 35, comma 41, relativamente all’aumento di riparametrazione.
4. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15/7/1998, gli scatti di an- zianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati effettivamente cor- risposti scatti di anzianità in numero superiore a 15.
5. Gli scatti di anzianità sono biennali.
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Scatti di anzianità. 1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.
2. A far data dal 1/1/2005, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare iniziale in vigore alle varie scadenze.
3. Resta salva l’eccezione prevista all’art. 35, comma 4, relativamente all’aumento di riparametrazione.
4. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15/7/1998, gli scatti di an- zianità anzianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati effettivamente cor- risposti corrisposti scatti di anzianità in numero superiore a 15.
5. Gli scatti di anzianità sono biennali.
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Scatti di anzianità. 1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.
2. A far data dal 1/1/20051.01.2005, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare iniziale in vigore alle varie scadenze.
3. Resta salva l’eccezione prevista all’art. 35all’art.35, comma 4, relativamente all’aumento di riparametrazione.
4. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15/7/199815.07.1998, gli scatti di an- zianità anzianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati effettivamente cor- risposti corrisposti scatti di anzianità in numero superiore a 15.
5. Gli scatti di anzianità sono biennalibiennali (Cfr. le pagg.47/50).
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Scatti di anzianità. 1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.
2. A far data dal 1/1/2005, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare iniziale in vigore alle varie scadenze.
3. Resta salva l’eccezione prevista all’art. 35, comma 4, relativamente all’aumento di riparametrazione.
4. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15/7/1998, gli scatti di an- zianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati effettivamente cor- risposti scatti di anzianità in numero superiore a 15.
5. Gli scatti di anzianità sono biennali.
6. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo la data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, la decorrenza degli scatti di anzianità, fer- ma restando la loro misura complessiva pari a 15, sarà biennale per i primi 8 e triennale per i restanti 7.
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Scatti di anzianità. 1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.
2. A far data dal 1/1/2005, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare iniziale in vigore alle varie scadenze.
3. Per i lavoratori con inquadramento di Capo ufficio o di Ia categoria il valore scatto di cui sopra sarà adeguato, fino a concorrenza, a quello in atto al 1/1/05 prima dell’aumento, pari rispettivamente ad € 27,13 ed € 24,02.
4. Resta salva l’eccezione prevista all’art. 3531, comma 45°comma, relativamente all’aumento di riparametrazione.
45. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15/7/1998, gli scatti di an- zianità anzianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati effettivamente cor- risposti corrisposti scatti di anzianità in numero superiore a 15.
56. Gli scatti di anzianità sono biennali.
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Scatti di anzianità. 1. Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, a 8 (otto) scatti triennali. La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1° gennaio 1978. A decorrere dal 1° ottobre 2011, gli importi degli scatti in cifra fissata sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure: IV° 20 V° 20
2. Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire triennali decorreranno dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzionein cui si compie il triennio di anzianità. In occasione del nuovo scatto, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine l’importo degli scatti maturati successivamente alla data del mese.
2. A far data dal 1/1/20051° ottobre 2011, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare iniziale ricalcolati in vigore alle varie scadenzebase ai valori indicati nella tabella sopra esposta.
3. Resta salva l’eccezione prevista all’art. 35Nel caso in cui, comma 4nel corso del triennio intercorrente tra l’uno e l’altro scatto intervengono passaggi di livello, relativamente all’aumento di riparametrazioneda quel momento si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito.
4. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15/7/1998, gli scatti di an- zianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati effettivamente cor- risposti scatti di anzianità in numero superiore a 15.
5. Gli scatti di anzianità sono biennali.
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Scatti di anzianità. 1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.
2. A far data dal 1/1/2005, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare iniziale in vigore alle varie scadenze.
3. Per i lavoratori con inquadramento di Capo ufficio il valore scatto di cui sopra sarà adeguato, fino a concorrenza, a quello in atto al 1/1/05 prima dell’aumento, pari ad € 27,13.
4. Resta salva l’eccezione prevista all’art. 35, comma 45° comma, relativamente all’aumento di riparametrazione.
45. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15/7/1998, gli scatti di an- zianità anzianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati effettivamente cor- risposti corrisposti scatti di anzianità in numero superiore a 15.
56. Gli scatti di anzianità sono biennali.
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