Common use of Scatti di anzianità Clause in Contracts

Scatti di anzianità. 1. L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall’1/7/2004. - Norma transitoria - Ai dirigenti in servizio al 30/6/2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel xxxxx xxx xxxxxxx 0/0/0000 - 30/6/2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l’abrogato scatto di anzianità; b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione del precedente importo; c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di cui alla precedente lettera a). Per la determinazione degli importi maturati prima del 30/6/2004 a titolo di scatti di anzianità valgono le disposizioni previste ai commi dall’1 al 4 dell’art. 9 del TU 23/1/2008, che qui di seguito si riportano integralmente: 1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dall’1/1/1992 a euro 129,11 mensili lorde. 2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo. 3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva. 4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31/12/1977, sulla base dell’importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso". - chiarimento a verbale - Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità in atto prima dell'entrata in vigore del contratto del 1988, con particolare riferimento all'aspetto della cadenza biennale ed a quello della rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12/7/1984 e del 22/4/1986 e nel contratto 1/3/1988.

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Samples: Dirigenti Aziende Commerciali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Scatti di anzianità. 1. L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a decorrere dall’1/7/2004. - Norma transitoria - Ai dirigenti in servizio al 30/6/2004tempo indeterminato, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel xxxxx xxx xxxxxxx 0/0/0000 - 30/6/2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l’abrogato scatto di anzianità; b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione del precedente importo; c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di cui alla precedente lettera a). Per la determinazione degli importi maturati prima del 30/6/2004 a titolo di scatti di anzianità valgono le disposizioni previste ai commi dall’1 al 4 dell’art. 9 del TU 23/1/2008, che qui di seguito si riportano integralmente: 1. Al compimento di per ciascun biennio di anzianità nella qualificadi servizio presso la stessa azienda, con un hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari ad euro 8,99 mensili se operai comuni, ad euro 10,33 mensili se operai qualificati, ad euro 10,85 mensili se operai qualificati super, ad euro 11,36 mensili se operai specializzati e ad euro 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto. Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dall’1/1/1992 a euro 129,11 mensili lorde. 2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, cinque e maturano dal primo giorno del mese successivo. 3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si il lavoratore compie il biennio di servizio. In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore, l'operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l'importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva. 4sino al raggiungimento del numero massimo di cinque. In occasione della maturazione L'importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all'operaio dipendente è computato ad ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31/12/1977, sulla base dell’importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati effetto per il periodo pregresso"calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. - chiarimento Resta ferma la decorrenza dell'11.11.1969, stabilita dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, quale data relativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a verbale - Per quanto riguarda il sistema di calcolo tempo indeterminato. Con decorrenza dall'1.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità in atto prima dell'entrata in vigore anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali individuati nelle aree di cui all'art. 31 del contratto del 1988presente Contratto Collettivo Nazionale, con particolare riferimento all'aspetto della cadenza biennale ed sono incrementati nelle seguenti misure: - da euro 8,99 a quello della rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12/7/1984 e del 22/4/1986 e nel contratto 1/3/1988euro 9,89 per gli operai comuni; - da euro 10,33 a euro 11,36 per gli operai qualificati; - da euro 10,85 a euro 11,93 per gli operai qualificati super; - da euro 11,36 a euro 12,50 per gli operai specializzati; - da euro 11,62 a euro 12,78 per gli operai specializzati super.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Scatti di anzianità. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nel a qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nel a misura elevata dal 1° gennaio 1992 a euro 129,11 mensili lordi. L’istituto La maturazione degli scatti decorre dal a data di anzianità aziendale nel a qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quel o in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva. In occasione del a maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quel i maturati successivamente al 31 dicembre 1977, sul a base del 'importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso. L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall’1/7/2004dal 1° luglio 2004. - Norma transitoria - Ai dirigenti in servizio al 30/6/200430 giugno 2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel xxxxx xxx xxxxxxx 0/0/0000 - 30/6/2006corso del biennio 1° luglio 2004-30 giugno 2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a) 129,11 euro, dalla dal a data in cui avrebbero maturato l’abrogato l'abrogato scatto di anzianità; b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione dal 'erogazione del precedente importo; c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11l'11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo l'importo di cui alla al a precedente lettera lett. a). Per la determinazione degli importi maturati prima del 30/6/2004 a titolo di scatti di anzianità valgono le disposizioni previste ai commi dall’1 al 4 dell’art. 9 del TU 23/1/2008, che qui di seguito si riportano integralmente: 1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dall’1/1/1992 a euro 129,11 mensili lorde. 2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo. 3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva. 4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31/12/1977, sulla base dell’importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso". - chiarimento Chiarimento a verbale - Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità in atto prima dell'entrata del 'entrata in vigore del contratto del 1988, con particolare riferimento all'aspetto della al 'aspetto del a cadenza biennale ed a quello della quel o del a rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12/7/1984 12 luglio 1984 e del 22/4/1986 22 aprile 1986 e nel contratto 1/3/19881° marzo 1988.

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Scatti di anzianità. 1. L’istituto L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall’1/7/2004dal 1° luglio 2004. - Norma transitoria - Ai dirigenti in servizio al 30/6/200430 giugno 2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel xxxxx xxx xxxxxxx 0/0/0000 - 30/6/2006corso del biennio 1° luglio 2004-30 giugno 2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l’abrogato l'abrogato scatto di anzianità;anzianità; b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione dall'erogazione del precedente importo;importo; c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11l'11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo l'importo di cui alla precedente lettera lett. a). Per la determinazione degli importi maturati prima del 30/6/2004 30 giugno 2004 a titolo di scatti di anzianità valgono le disposizioni previste ai commi dall’1 dall'1 al 4 dell’artdell'art. 9 del TU 23/1/2008T.U. 23 gennaio 2008, che qui di seguito si riportano integralmente: 1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dall’1/1/1992 dal 1° gennaio 1992 a euro 129,11 mensili lordelordi. 2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo. 3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva. 4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31/12/197731 dicembre 1977, sulla base dell’importo dell'importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso". - chiarimento a verbale - Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità in atto prima dell'entrata in vigore del contratto del 1988, con particolare riferimento all'aspetto della cadenza biennale ed a quello della rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12/7/1984 12 luglio 1984 e del 22/4/1986 22 aprile 1986 e nel contratto 1/3/19881° marzo 1988.

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Scatti di anzianità. 1. L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall’1/7/2004. - Norma transitoria - Ai dirigenti in servizio al 30/6/2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel xxxxx xxx xxxxxxx 0/0/0000 - 30/6/2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l’abrogato scatto di anzianità; b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione del precedente importo; c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di cui alla precedente lettera a). Per la determinazione degli importi maturati prima del 30/6/2004 a titolo di scatti di anzianità valgono le disposizioni previste ai commi dall’1 al 4 dell’art. 9 del TU 23/1/2008, che qui di seguito si riportano integralmente: 1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dall’1/1/1992 dal 1° gennaio 1992 a euro 129,11 mensili lorde. 2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo. 3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva. 4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31/12/197731 dicembre 1977, sulla base dell’importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso". 5. - chiarimento L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2004. 6. Ai dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1° luglio 2004/30 giugno 2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l’abrogato scatto di anzianità; b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione del precedente importo; c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di cui alla precedente lettera a). Chiarimento a verbale - Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità in atto prima dell'entrata in vigore del contratto del 1988, con particolare riferimento all'aspetto della cadenza biennale ed a quello della rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12/7/1984 12 luglio 1984 e del 22/4/1986 22 aprile 1986 e nel contratto 1/3/19881° marzo 1988.

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Scatti di anzianità. 1. L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall’1/7/2004. - Norma transitoria - Ai dirigenti in servizio al 30/6/2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel xxxxx xxx xxxxxxx 0/0/0000 - 30/6/2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l’abrogato scatto di anzianità; b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione del precedente importo; c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di cui alla precedente lettera a). Per la determinazione degli importi maturati prima del 30/6/2004 a titolo di scatti di anzianità valgono le disposizioni previste ai commi dall’1 al 4 dell’art. 9 del TU 23/1/2008, che qui di seguito si riportano integralmente: 1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dall’1/1/1992 dal 1° gennaio 1992 a euro 129,11 mensili lorde. 2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo. 3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva. 4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31/12/197731 dicembre 1977, sulla base dell’importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso". 5. - chiarimento L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a verbale - decorrere dal 1° luglio 2004. 6. Ai dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1° luglio 2004/30 giugno 2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l’abrogato scatto di anzianità; b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione del precedente importo; c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di cui alla precedente lettera a). Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità in atto prima dell'entrata in vigore del contratto del 1988, con particolare riferimento all'aspetto della cadenza biennale ed a quello della rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12/7/1984 12 luglio 1984 e del 22/4/1986 22 aprile 1986 e nel contratto 1/3/19881° marzo 1988 (cfr. all. G, H e I).

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Scatti di anzianità. 1. L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall’1/7/2004. - ­ Norma transitoria - ­ Ai dirigenti in servizio al 30/6/2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel xxxxx xxx xxxxxxx 0/0/0000 - corso del biennio 1/7/2004 ­ 30/6/2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l’abrogato scatto di anzianità;anzianità; b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione del precedente importo;importo; c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di cui alla precedente lettera a). Per la determinazione degli importi maturati prima del 30/6/2004 a titolo di scatti di anzianità valgono le disposizioni previste ai commi dall’1 al 4 dell’art. 9 del TU 23/1/2008, che qui di seguito si riportano integralmente: 1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dall’1/1/1992 a euro 129,11 mensili lorde. 2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo. 3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva. 4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31/12/1977, sulla base dell’importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso". - ­ chiarimento a verbale - ­ Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità in atto prima dell'entrata in vigore del contratto del 1988, con particolare riferimento all'aspetto della cadenza biennale ed a quello della rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12/7/1984 e del 22/4/1986 e nel contratto 1/3/1988.

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Scatti di anzianità. 1Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari a Euro 8,99 mensili se operai di 7° livello, a Euro 10,33 mensili, se operai di 6° livello, a Euro 11,36 mensili se operai di 4° livello ed a Euro 11,62 mensili se operai di 3° livello. L’istituto Gli operai a tempo indeterminato, che saranno classificati al 5° livello in applicazione del presente accordo, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari a Euro 10,85. Con decorrenza dal 1.7.2006 l’importo degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall’1/7/2004. - Norma transitoria - Ai dirigenti in servizio al 30/6/2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel xxxxx xxx xxxxxxx 0/0/0000 - 30/6/2006, quello stabilito nella tabella riportata di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l’abrogato scatto di anzianità; b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall’erogazione del precedente importo; c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di cui alla precedente lettera a). Per la determinazione degli importi maturati prima del 30/6/2004 a titolo di scatti di anzianità valgono le disposizioni previste ai commi dall’1 al 4 dell’art. 9 del TU 23/1/2008, che qui di seguito si riportano integralmente: 1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualificaseguito, con un rivalutazione degli scatti maturati fino al 30.6.2006. 3° E 11,62 E 12,20 4° E 11,36 E 11,93 5° E 11,39 6° E 10,33 E 10,85 7° E 8,99 E 9,44 Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto. Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dall’1/1/1992 a euro 129,11 mensili lorde. 2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, 5 e matu- rano dal primo giorno del mese successivo. 3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si il lavoratore compie il biennio di servizio. In caso di passaggio alla qualifica superiore, l’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro ri- valutazione secondo l’importo previsto per la nuova qualifica. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva. 4sino al raggiungimento del numero massimo di 5. In occasione della maturazione L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31/12/1977, sulla base dell’importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati effetto per il periodo pregresso"calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. - chiarimento a verbale - Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità Il presente articolo non si applica nelle situazioni in atto prima dell'entrata cui è in vigore una diversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali re- altà è demandato alla contrattazione integrativa il compito di individua- re tempi e modalità per la omogeneizzazione dell’istituto alla normativa del contratto del 1988, con particolare riferimento all'aspetto della cadenza biennale ed a quello della rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12/7/1984 e del 22/4/1986 e nel contratto 1/3/1988CCNL.

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