Servizi. EY metterà a disposizione degli Associati ANCE le sue competenze professionali e la sua rete di rappresentanze sul territorio nella prestazione dei seguenti servizi: 1. Assistenza telefonica – che sarà debitamente tracciata - riservata agli Associati Ance attraverso un numero dedicato, per il supporto consulenziale dal punto di vista amministrativo e fiscale nella pianificazione e gestione delle operazioni di valorizzazione di cui all’art. 1; 2. predisposizione di apposita documentazione standard (accordi di esclusiva tra condominio e impresa promotrice; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei lavori; contratti di appalto; contratti di cessione dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione di cui all’art. 1; 3. analisi e verifica della documentazione alla base della richiesta di accesso ai bonus fiscali; 4. emissione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Rilancio; 5. gestione dei cassetti fiscali dei beneficiari dei crediti fiscali, dei soggetti cedenti, dei soggetti cessionari; 6. conservazione in apposito data base di tutta la documentazione relativa all’intervento di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate; 7. prestazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999. Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clienti. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EY. EY si riserva pertanto di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE a seguito della verifica preliminare di assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse. Rimane naturalmente inteso che qualsiasi servizio che un Associato ANCE potrà richiedere a EY ai sensi della presente Convenzione dovrà essere disciplinata da specifico contratto di consulenza da sottoscriversi tra EY e l’Associato ANCE interessato, nell’ambito del quale saranno definiti, tra gli altri, le prestazioni e i servizi, i termini di svolgimento dei medesimi, il compenso (in linea con quanto indicato nel successivo articolo 4) e le responsabilità in capo ad entrambe le parti, il diritto di recesso di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente per servizi di revisione della rete di imprese internazionale di EY, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy e procedure di EY.
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Samples: Convenzione
Servizi. EY metterà a disposizione degli Associati ANCE le sue competenze professionali e la sua rete di rappresentanze sul territorio nella prestazione dei seguenti servizi:
1. Assistenza telefonica L’importo dei servizi, da corrispondere alla ditta aggiudicataria in ragione di 1/12 per ogni trimestre maturato, sarà determinato come segue: ‐ per ogni servizio di gestione, conduzione e di manutenzione impianti indicati nella PARTE II – che sarà debitamente tracciata - riservata agli Associati Ance attraverso un numero dedicatoMODALITA’ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONE TECNICHE l’importo mensile del canone, moltiplicato per il supporto consulenziale dal punto trimestre, deducibile da ciascun paragrafo “modalità di vista amministrativo esecuzione” corrispondente a un lotto al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara e fiscale nella pianificazione e gestione delle operazioni riferito alla totalità degli impianti descritti da tali paragrafi; ‐ qualora ci fossero impianti per i quali risultasse necessaria la sospensione del servizio definitiva o temporanea, il corrispettivo sarà decurtato proporzionalmente alla durata del periodo di valorizzazione sospensione; ‐ per quegli impianti a cui non venga reso il servizio di cui all’art. 1;manutenzione, il corrispettivo unitario non sarà liquidato.
2. predisposizione di apposita documentazione standard (accordi di esclusiva tra condominio Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e impresa promotrice; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei per tali variazioni la direzione lavori; contratti di appalto; contratti di cessione dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione di cui all’art. 1;, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
3. analisi Nei casi di cui al comma 2, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, ai sensi dell’Art. 106 del Codice. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica della documentazione sulla misura o sul valore attribuito alla base della richiesta quantità di accesso ai bonus fiscali;detti lavori.
4. emissione del visto di conformità Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla detrazione d’imposta per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020funzionalità, n. 34, cosiddetto Rilancio;completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
5. gestione dei cassetti fiscali dei beneficiari dei crediti fiscaliLa contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, dei soggetti cedential netto del ribasso contrattuale, dei soggetti cessionari;le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
6. conservazione in apposito data base La realizzazione di tutta la documentazione relativa all’intervento sistemi e sub‐sistemi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica impianti tecnologici per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate;i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
7. prestazione della polizza Gli oneri per la sicurezza, di assicurazione della responsabilità civilecui all'articolo 1.2, con massimale adeguato al numero comma 1, lettera b) sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei contribuenti assistitilavori negli atti progettuali e sul bando di gara, nonché al numero dei visti secondo la percentuale stabilita negli atti di conformitàprogetto o di perizia, delle asseverazioni intendendosi come eseguita e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore liquidabile la quota parte proporzionale a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999. Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clienti. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EY. EY si riserva pertanto di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE a seguito della verifica preliminare di assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse. Rimane naturalmente inteso che qualsiasi servizio che un Associato ANCE potrà richiedere a EY ai sensi della presente Convenzione dovrà essere disciplinata da specifico contratto di consulenza da sottoscriversi tra EY e l’Associato ANCE interessato, nell’ambito del quale saranno definiti, tra gli altri, le prestazioni e i servizi, i termini di svolgimento dei medesimi, il compenso (in linea con quanto indicato nel successivo articolo 4) e le responsabilità in capo ad entrambe le parti, il diritto di recesso di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente per servizi di revisione della rete di imprese internazionale di EY, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy e procedure di EYeseguito.
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Samples: Service Agreement
Servizi. EY metterà a disposizione degli Associati ANCE le sue competenze professionali e 6.1 Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua rete impresa. Potrà subappaltare la fornitura di rappresentanze sul territorio nella prestazione dei seguenti servizi:
1servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di SITIM e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di SITIM di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Assistenza telefonica – che sarà debitamente tracciata - riservata agli Associati Ance attraverso un numero dedicatoNel caso in cui richieda servizi a terzi, per il supporto consulenziale dal punto di vista amministrativo Fornitore dovrà incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e fiscale nella pianificazione e gestione delle operazioni di valorizzazione le condizioni di cui all’artal presente documento.
6.2 Gli standard di prestazione desiderati da SITIM, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. 1;
2. predisposizione Il Fornitore dovrà tempestivamente informare SITIM se gli standard di apposita documentazione standard (accordi di esclusiva tra condominio e impresa promotrice; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei lavori; contratti di appalto; contratti di cessione dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui all’artsopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o migliorie nell'oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi. 1;Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di SITIM non potranno essere addotti quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.
3. analisi 6.3 SITIM dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l'esecuzione dell'ordine, anche solo se ve ne sia il rischio ed il fornitore in caso di omessa comunicazione sarà tenuto a tenere manlevata ed indenne SITIM da ogni qualsivoglia richiesta avanzata dai legittimi titolari dei diritti violati ivi comprese le spese legali necessarie alla eventuale difesa
6.4 I servizi devono essere eseguiti in conformità con l'oggetto del contratto e verifica lo scopo della documentazione prestazione; quanto sopra si applica anche alla base della richiesta di accesso ai bonus fiscali;
4. emissione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Rilancio;
5. gestione dei cassetti fiscali dei beneficiari dei crediti fiscali, dei soggetti cedenti, dei soggetti cessionari;
6. conservazione in apposito data base di tutta la documentazione relativa all’intervento alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate;
7. prestazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999. Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clienti. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EYrelative misure, compresa le norme di sicurezza di SITIM. EY si riserva pertanto Nell'esecuzione di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE ordini di ingegnerizzazione, la prestazione dovrà essere finalizzata a seguito della verifica preliminare consentire la facile esecuzione di assenza lavori di situazioni di incompatibilità manutenzione e/o conflitti ispezione.
6.5 Nell'esecuzione dell'ordine il Fornitore si impegna a rispettare gli interessi di interesse. Rimane naturalmente inteso che qualsiasi servizio che SITIM, adottando e ponendo in essere tutti i provvedimenti affidati alla sua discrezione (per esempio la scelta dei materiali, degli accessori o delle parti di ricambio) solo in base a un Associato ANCE potrà richiedere a EY ai sensi della presente Convenzione dovrà essere disciplinata da specifico contratto di consulenza da sottoscriversi tra EY e l’Associato ANCE interessatoesame obbiettivo.
6.6 Se non diversamente previsto dal contratto, nell’ambito del quale saranno definiti, tra gli altrii disegni, le prestazioni descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà a SITIM al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione, motivo per cui le parti convengono fin d'ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di SITIM, ma ancora che per le stesse quest'ultima non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione era già stato considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a SITIM in originale non appena realizzati e completati. I documenti messi a disposizione da SITIM dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire l'ordine resteranno di proprietà di SITIM, cui dovranno essere restituiti al più tardi al completamento dell'ordine. SITIM si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. E' escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.
6.7 Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti del servizio, non influiranno sull'obbligazione del Fornitore di eseguire i servizi e di prestare garanzia per gli stessi. L'accettazione seguirà all'approvazione dei servizi completi, non all'eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.
6.8 SITIM potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell'esecuzione dei servizi, comprese le invenzioni e i servizidiritti di uso e sfruttamento secondo la Legge sul Diritto di Autore, i termini fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione, senza alcun corrispettivo per il Fornitore come già ampiamente previsto nel precedente punto 6.6.
6.9 Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell'incarico, brevettabili o non brevettabili, saranno di svolgimento dei medesimiesclusiva proprietà di SITIM senza alcun corrispettivo per il Fornitore. Quest'ultimo adotterà idonei provvedimenti per l'immediato trasferimento a SITIM delle invenzioni, il compenso (in linea con quanto indicato nel successivo articolo 4) e le responsabilità in capo ad entrambe le parti, il diritto di recesso di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente per servizi di revisione della rete di imprese internazionale di EY, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy e procedure di EYnon diversamente previsto dal contratto.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Servizi. EY metterà 5.1 (servizi) NT renderà al Cliente i Servizi come meglio dettagliati nella CO direttamente o per il tramite di un incaricato di sua fiducia a disposizione degli Associati ANCE le sue competenze professionali propria insindacabile scelta.
5.2 (termini non essenziali) Resta inteso che i termini indicati per la resa dei Servizi sono da considerarsi indicativi e non essenziali: NT sarà libera dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine pattuito per la sua rete resa dei Servizi e sarà esonerata da ogni responsabilità nei casi di rappresentanze sul territorio nella prestazione dei seguenti servizi:sospensione di cui al punto 1.3 ed in ogni evento causa di forza maggiore di cui al punto 7.3 delle CGC ovvero altri eventi imprevedibili non imputabili a NT
5.3 (sospensione) NT avrà la facoltà di sospendere o di annullare i Servizi nei casi di cui al cui il punto 1.3.
1. Assistenza telefonica – contratto DI LOCAZIONE
1.1 (oggetto) Il contratto di locazione ha ad oggetto la locazione delle attrezzature (“Attrezzature”) meglio descritte nella proposta di locazione accettata dalle Parti via telefax/email che sarà debitamente tracciata - riservata agli Associati Ance attraverso un numero dedicatosono da considerarsi parte integrante del contratto. Il contratto si intende, in ogni caso, concluso solo dopo la conferma delle condizioni ivi pattuite per iscritto di NT, in qualità di locatore.
1.2 (periodo di locazione) La locazione delle Attrezzature ha inizio a partire dalla data di inizio di locazione e termina con la data di fine locazione di cui alla proposta di locazione. Il periodo di locazione pattuito deve considerarsi minimo ed impegnativo per il Cliente, non potendo aver luogo la restituzione anticipata se non dietro autorizzazione scritta o richiesta di NT. Al termine del periodo di locazione, il Cliente potrà:
a) acquistare l’Attrezzatura locata: un’eventuale richiesta di acquisto delle Attrezzature dovrà essere inoltrata a NT in forma scritta, almeno 30 gg. prima del termine previsto di locazione, per il supporto consulenziale dal punto l’eventuale accettazione di vista amministrativo e fiscale nella pianificazione e gestione delle operazioni di valorizzazione di cui all’art. 1NT;
2b) prorogare la locazione dell’Attrezzatura locata: un’eventuale richiesta di proroga del termine di locazione dovrà essere inoltrata a NT in forma scritta, almeno 30 gg. predisposizione prima del termine previsto di apposita documentazione standard (accordi locazione, per l’eventuale accettazione di esclusiva tra condominio e impresa promotrice; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei lavori; contratti di appalto; contratti di cessione dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione di cui all’art. 1NT;
3. analisi e verifica della documentazione alla base della richiesta c) restituire l’Attrezzatura locata: un’eventuale comunicazione di accesso ai bonus fiscali;
4. emissione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Rilancio;
5. gestione dei cassetti fiscali dei beneficiari dei crediti fiscali, dei soggetti cedenti, dei soggetti cessionari;
6. conservazione in apposito data base di tutta la documentazione relativa all’intervento di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate;
7. prestazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999. Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clienti. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EY. EY si riserva pertanto di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE a seguito della verifica preliminare di assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse. Rimane naturalmente inteso che qualsiasi servizio che un Associato ANCE potrà richiedere a EY ai sensi della presente Convenzione riconsegna dovrà essere disciplinata da specifico contratto inviata con almeno 10 giorni lavorativi di consulenza da sottoscriversi tra EY e l’Associato ANCE interessato, nell’ambito del quale saranno definiti, tra gli altri, anticipo rispetto alla data di riconsegna alla al fine di definire le prestazioni e i servizi, i termini modalità di svolgimento dei medesimi, il compenso (in linea con quanto indicato nel successivo articolo 4) e le responsabilità in capo ad entrambe le parti, il diritto di recesso di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente per servizi di revisione della rete di imprese internazionale di EY, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy e procedure di EYriconsegna dell’Attrezzatura.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Servizi. EY metterà Si fa espresso riferimento a disposizione degli Associati ANCE le sue competenze professionali e la sua rete di rappresentanze sul territorio nella prestazione dei seguenti servizi:
1. Assistenza telefonica – che sarà debitamente tracciata - riservata agli Associati Ance attraverso un numero dedicato, per il supporto consulenziale dal punto di vista amministrativo e fiscale nella pianificazione e gestione delle operazioni di valorizzazione di cui all’art. 1;
2. predisposizione di apposita documentazione standard (accordi di esclusiva tra condominio e impresa promotrice; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei lavori; contratti quanto previsto nelle Condizioni speciali di appalto; contratti , da intendersi qui per ritrascritte e immediatamente applicabili. Il Fornitore è obbligato a fornire i beni ed ei servizi oggetto del contratto direttamente e non potrà dare in subappalto, neppure parziale la fornitura/esecuzione a terzi se non previo consenso scritto di cessione Gruppo DP in persona del legale rappresentante p.t., e riferito espressamente allo specifico ordine o contratto. In ogni caso il Fornitore resterà comunque responsabile, nei confronti di Gruppo DP, del pieno adempimento di tutti gli obblighi, in relazione alla fornitura dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione di cui all’art. 1;
3. analisi beni e verifica della documentazione alla base della richiesta di accesso ai bonus fiscali;
4. emissione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Rilancio;
5. gestione dei cassetti fiscali dei beneficiari dei crediti fiscali, dei soggetti cedenti, dei soggetti cessionari;
6. conservazione in apposito data base di tutta la documentazione relativa all’intervento di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli servizi da parte dell’Agenzia delle Entrate;
7del subappaltatore. prestazione Il Fornitore risponderà in proprio nei confronti di Gruppo DP di tutte le attività del subappaltatore. Se non diversamente previsto dal contratto, le opere dell’ingegno (modelli, disegni, marchi, progetti, testi, contenuti editoriali, pubblicità, realizzazioni multimediali, software, siti web, applicazioni e altro) realizzati dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività siano state date in subappalto, saranno trasferiti a Gruppo DP immediatamente all’atto della polizza loro realizzazione, senza alcun obbligo di assicurazione della responsabilità civileremunerazione aggiuntiva da parte di Gruppo DP, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 tenuto conto che il compenso per la loro realizzazione era già stato riconosciuto nel prezzo del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999. Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clienti. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EY. EY si riserva pertanto di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE a seguito della verifica preliminare di assenza di situazioni di incompatibilità bene e/o conflitti di interesseservizio, da intendersi onnicomprensivo. Rimane naturalmente inteso che qualsiasi servizio che un Associato ANCE potrà richiedere a EY ai sensi della presente Convenzione dovrà essere disciplinata da specifico contratto di consulenza da sottoscriversi tra EY e l’Associato ANCE interessato, nell’ambito del quale saranno definiti, tra gli altri, le prestazioni Il Fornitore e i suoi eventuali subappaltatori non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno pertanto di piena proprietà di Gruppo DP. Ove il Fornitore sia stato informato da Gruppo DP dello scopo dei beni e/o servizi, dovrà garantirne la piena conformità allo scopo dichiarato. Gruppo DP potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione tutti i termini risultati conseguiti nell’esecuzione dei servizi, comprese le invenzioni e i diritti di svolgimento dei medesimi, il compenso (in linea con quanto indicato nel successivo articolo 4) uso e le responsabilità in capo ad entrambe le parti, il sfruttamento secondo la Legge sul diritto di recesso autore, e/o altre norme applicabili, senza alcun corrispettivo per il Fornitore come sopra già specificato. Il Fornitore dovrà garantire che le attività da lui svolte (così come quelle svolte da eventuali subappaltatori) avvengano nel pieno rispetto di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente tutte le normative di volta in volta applicabili, ed esemplificativamente di quelle fiscali, lavoristiche, di assicurazione obbligatoria, in materia di privacy, in materia di diritto di autore, di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e ambientali. E’ obbligo del Fornitore rilasciare, su richiesta di Gruppo DP, idonea documentazione atta a comprovare il rispetto di tali normative. E’ espressamente esclusa ogni responsabilità di Gruppo DP per servizi di revisione della rete di imprese internazionale di EY, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy e procedure di EYincidenti che dovessero verificarsi presso i propri locali.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Servizi. EY metterà Il Fornitore di servizi accetta di fornire i servizi di radiologia della sperimentazione clinica (“Servizi”) descritti nell’Allegato A (Servizi) al presente Contratto e contenuti nel Protocollo (“Servizi”). Il Fornitore di servizi presterà tutti i Servizi in conformità a disposizione degli Associati ANCE tutte le sue competenze professionali leggi, i regolamenti, le normative, le linee guida e i precetti applicabili, incluse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte le pertinenti linee guida e gli standard previsti dalla Buona pratica clinica del Consiglio internazionale sull’armonizzazione (“ICH GCP”) e dalla Dichiarazione di Helsinki sviluppata dall’Associazione Medica Mondiale “Principi etici per la sua rete ricerca medica che coinvolge soggetti umani” (2013), Regolamento (UE) N. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di rappresentanze sul territorio nella prestazione dei seguenti servizi:
1. Assistenza telefonica – che sarà debitamente tracciata - riservata agli Associati Ance attraverso un numero dedicatomedicinali ad uso umano, per il supporto consulenziale dal punto quando in vigore,tutte le leggi e le indicazioni applicabili in materia di vista amministrativo sperimentazioni cliniche di prodotti farmaceutici e fiscale nella pianificazione tutte le leggi applicabili in materia di diritti umani, la normativa sulla distribuzione di prodotti farmaceutici, le norme in materia di tessuti umani e gestione campioni biologici, e tutte le leggi applicabili in materia di riservatezza, privacy e sicurezza delle operazioni di valorizzazione di cui all’art. 1;
2. predisposizione di apposita documentazione standard (accordi di esclusiva tra condominio e impresa promotrice; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei lavori; contratti di appalto; contratti di cessione dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione di cui all’art. 1;
3. analisi e verifica della documentazione alla base della richiesta di accesso ai bonus fiscali;
4. emissione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Rilancio;
5. gestione dei cassetti fiscali dei beneficiari dei crediti fiscali, informazioni dei soggetti cedentidella Sperimentazione incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento generale sulla protezione dei soggetti cessionari;
6. conservazione in apposito data base di tutta la documentazione relativa all’intervento di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate;
7. prestazione della polizza di assicurazione della responsabilità civiledati dell’UE - GDPR (“Legge applicabile”) nonché le istruzioni dello Sperimentatore principale, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999. Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clienti. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EY. EY si riserva pertanto di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE a seguito della verifica preliminare di assenza di situazioni di incompatibilità dello Sponsor e/o conflitti della CRO. I Servizi saranno forniti presso i locali del Fornitore di interesseServizi, . Rimane naturalmente inteso Il Fornitore di servizi dichiara che qualsiasi servizio che un Associato ANCE potrà richiedere a EY lo Sponsor sarà il titolare dei risultati dei Servizi ai sensi della presente Convenzione dovrà ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 27/12/2023.0001069.I scrittura, fermo restando il rispetto della normativa privacy sopra richiamata nei confronti dei pazienti coinvolti. In providing Services, Service Provider has in place and will follow the applicable Regu- lations and Good Clinical Practices, as well as the Standard Operating Procedures in force at the Service Provider. The Service Provider guarantees that its SOPs are con- sistent with the terms of this Agreement and the requirements of the Protocol. Nell’espletare i servizi concordati, il Fornitore di servizi ha in essere disciplinata da specifico contratto e seguirà le Normative applicabili e Buone Pratiche cliniche, oltre che le Procedure Operative Standard in vigore presso il Fornitore di consulenza da sottoscriversi tra EY e l’Associato ANCE interessato, nell’ambito Servizi. Il Fornitore di servizi garantisce che le sue Procedure Operative Standard siano coerenti con i termini del quale saranno definiti, tra gli altri, le prestazioni presente Contratto e i servizi, i termini di svolgimento dei medesimi, il compenso (in linea con quanto indicato nel successivo articolo 4) e le responsabilità in capo ad entrambe le parti, il diritto di recesso di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente per servizi di revisione della rete di imprese internazionale di EY, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy e procedure di EYrequisiti del Protocollo.
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Samples: Radiology Services Agreement
Servizi. EY metterà L’affidamento ha per oggetto interventi rivolti alla realizzazione delle seguenti attività: Servizio di ricerca e consultazione in loco della documentazione, che si identifica con la ricerca e la messa a disposizione dei documenti che necessitano all'Ente appaltante per le relative consultazioni nell’intero periodo dell’appalto; Selezione, redazione degli Associati ANCE le sue competenze professionali elenchi di scarto e la sua rete di rappresentanze sul territorio nella prestazione dei seguenti servizi:
1. Assistenza telefonica – che sarà debitamente tracciata - riservata agli Associati Ance attraverso un numero dedicato, per il supporto consulenziale dal punto di vista amministrativo e fiscale nella pianificazione e gestione delle operazioni di valorizzazione di cui all’art. 1;
2. predisposizione di apposita documentazione standard (accordi di esclusiva tra condominio e impresa promotrice; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei lavori; contratti di appalto; contratti di cessione dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione di cui all’art. 1;
3. analisi e verifica macero/distruzione della documentazione alla base giunta a scadenza di conservazione secondo quanto indicato dal massimario; Redazione di un elenco di consistenza informatico complessivo della richiesta documentazione afferente sia all’archivio di accesso ai bonus fiscali;
4. emissione deposito che all’archivio storico; Spolveratura e ricondizionamento ove necessario, sia per quanto riguarda le unità di conservazione ammalorate, sia per quanto riguarda il materiale eventualmente non condizionato, a carico del visto fornitore; Redazione della proposta di conformità che attesta la sussistenza scarto” a seguito dell’analisi dell’elenco di carico puntuale da parte di un archivista della società aggiudicatrice con le indicazione dettate dal Massimario di conservazione e scarto redatto dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana e autorizzato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio; Estrazione e macero dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta documenti da scartare a seguito di autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica competente per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Rilancio;
5. gestione territorio Riconsegna dei cassetti fiscali documenti all’Associazione APS CRI Trasferimento dei beneficiari dei crediti fiscali, dei soggetti cedenti, dei soggetti cessionari;
6. conservazione in apposito data base documenti nelle sedi di tutta la documentazione relativa all’intervento Roma di efficientamento energetico via Ostiense o di messa in sicurezza sismica per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate;
7. prestazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999. Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clienti. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EY. EY si riserva pertanto di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE a seguito della verifica preliminare di assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse. Rimane naturalmente inteso che qualsiasi servizio che un Associato ANCE potrà richiedere a EY ai sensi della presente Convenzione dovrà essere disciplinata da specifico contratto di consulenza da sottoscriversi tra EY e l’Associato ANCE interessato, nell’ambito del quale saranno definiti, tra gli altri, le prestazioni e i servizi, i termini di svolgimento dei medesimi, il compenso (in linea con quanto indicato xxx Xxxxxxx 00 come specificato nel successivo articolo 4) art. 10 Descrizione dei servizi Versamento" della documentazione di interesse storico agli Archivi di Stato competenti territorialmente, se questi avranno spazio per poterla ritirare. Durante il periodo di riordino, selezione e le responsabilità scarto della documentazione, la ditta deve in capo ad entrambe le parti, ogni caso garantire il diritto servizio di recesso di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente ricerca e accesso agli atti nei termini e nelle modalità previste per servizi di revisione della rete di imprese internazionale di EY, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy e procedure di EYlegge.
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Samples: Disciplinary Agreement
Servizi. EY metterà 2.1 Il presente Contratto regola i rapporti tra le Parti in relazione alla fornitura da parte del Fornitore a GSK dei seguenti Servizi, ciascuno inscindibilmente legato agli altri:
a) Servizi generali
b) Utilities
c) Attrezzature
d) Messa a disposizione dei Locali
e) Servizi di supporto per la cura degli Associati ANCE animali e per il loro utilizzo a fini sperimentali La descrizione dettagliata dei Servizi è riportata negli Allegati 1, 2 e 5. Nel caso in cui GSK richieda al Fornitore servizi o forniture supplementari oltre a quelli già concordati e forniti ai sensi del presente Contratto, le sue competenze professionali Parti esamineranno la richiesta e negozieranno in buona fede i termini e le condizioni relative alla fornitura di tali nuovi servizi.
2.2 Il Fornitore fornirà i Servizi in favore di GSK con la massima diligenza e nel rispetto di ogni normativa italiana e comunitaria applicabile. Il Fornitore si impegna a svolgere i Servizi con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio per quanto di propria competenza, in completa autonomia e senza vincolo alcuno nei confronti di GSK, se non quello derivante dalla puntuale esecuzione del presente Contratto, salvo per le disposizioni contenute nel D. Lgs 4 marzo 2014 n. 26 e le istruzioni di GSK in applicazione della richiamata normativa.
2.3 GSK nominerà e comunicherà al Fornitore una persona di riferimento quale proprio contatto a cui indirizzare gli eventuali quesiti tecnici e/o richieste comunque relativi ai Servizi. Il Fornitore nominerà e comunicherà a GSK a sua rete volta un responsabile della conduzione dei Servizi al proprio interno, in conformità alle clausole del presente Contratto. Ciascuna Parte è altresì tenuta a nominare e comunicare all'altra Parte un sostituto autorizzato a rappresentarla in assenza della persona di rappresentanze sul territorio riferimento sopra indicata. Le modalità di collaborazione e comunicazione tra le Parti ed i relativi dipendenti, rappresentanti saranno regolate dalle procedure riportate nell'Allegato 3 al Contratto.
2.4 Ai fini dell'esecuzione dei Servizi e limitatamente agli aspetti legati all'applicazione del D. Lgs 26/2014, il Fornitore sarà vincolato e si impegna ad osservare le direttive e le linee guida di GSK, la quale rimarrà la sola ed esclusiva responsabile delle attività definite dal D. Lgs 26/2014.
2.5 In nessuno modo il presente Contratto dà luogo a rapporti di agenzia o di lavoro subordinato tra le Parti o tra una Parte ed i dipendenti dell'altra Parte. Il Fornitore non è autorizzato ad agire in nome e/o per conto di GSK, né potrà assumere obblighi per conto e/o nell'interesse di GSK o fare dichiarazioni vincolanti per GSK e non dovrà manifestare e/o lasciare intendere in alcun modo o forma a terzi di disporre di tale autorità, senza la previa autorizzazione scritta di GSK, che verrà concessa solo in circostanze eccezionali e in relazione a situazioni chiaramente identificate e concordate.
2.6 GSK è a conoscenza del fatto che il Fornitore può accettare altri incarichi o riassegnare o modificare gli incarichi di lavoro assegnati da terzi. Tuttavia, il Fornitore garantisce che tali attività verranno effettuate in spazi differenti da quelli identificati nel presente Contratto e non interferiranno con l'esecuzione dei Servizi descritti nel presente Contratto e non causeranno inefficienze o ritardi o incuria nella loro fornitura. Il Fornitore assicura la separazione del lavoro svolto in base al presente Contratto dal lavoro eseguito per conto di terzi — siano essi enti pubblici o privati — in modo da evitare le problematiche relative alla divulgazione di Informazioni Confidenziali o alla titolarità dei diritti riguardanti eventuali invenzioni o Informazioni Confidenziali. Laddove, in vigenza del presente Contratto, il Fornitore avesse intenzione di eseguire servizi simili, per caratteristiche e finalità, a quelli oggetto del presente Contratto in favore di un potenziale concorrente di GSK, il Fornitore si impegna a comunicare il nome della controparte a GSK.
2.7 Il Fornitore garantisce che al proprio personale coinvolto nella prestazione dei seguenti servizi:Servizi è riconosciuto il trattamento giuridico previsto dalla normativa vigente e solleva espressamente GSK da qualsiasi responsabilità in materia.
12.8 II Fornitore si impegna a garantire permanentemente (24/7) il mantenimento delle infrastrutture in maniera che le condizioni ambientali (ivi incluse di temperatura, umidità e pressione) e igieniche dello stabilimento presso cui gli Animali saranno custoditi ed allevati, siano idonee a garantirne il benessere, la sopravvivenza e la crescita nelle migliori condizioni.
2.9 Il Fornitore prende atto e accetta che gli Animali accederanno allo Stabilimento in virtù di consegna diretta da parte di Rappresentanti di GSK o di sue Affiliate ovvero di consegna da parte di fornitori di GSK o di sue Affiliate su ordine di GSK o di queste ultime. Assistenza telefonica – Resta inteso che sarà debitamente tracciata - riservata con la consegna degli Animali al Fornitore la proprietà degli stessi rimane in capo a GSK e non viene dunque trasferita al Fornitore.
2.10 Per tutta la durata del Contratto il Fornitore si impegna a garantire accesso allo Stabilimento secondo le norme di accesso allo Stabilimento durante i normali orari di lavoro nei giorni sia feriali sia festivi, al personale e agli Associati Ance attraverso un numero dedicatoaltri Rappresentati di GSK al fine di consentire a GSK di svolgere le attività connesse all'utilizzo di animali per fini sperimentali, e di verificare la corretta esecuzione del Contratto da parte del Fornitore e delle attività ad esso affidate.
2.11 Per tutta la durata del Contratto, la responsabilità prevista dal D. Lgs 26/2014 in relazione alla esecuzione dei progetti è e rimarrà di competenza esclusiva di GSK. Il Fornitore, per quanto di propria competenza ed in conseguenza dei Servizi previsti dal Contratto e specificatamente commissionati, si coordina con GSK per le attività di cura e mantenimento degli Animali, custoditi presso lo Stabilimento ai sensi del Contratto.
2.12 Nello svolgimento del Servizio il supporto consulenziale Fornitore garantirà un diritto di uso esclusivo a GSK nell'utilizzo dei Locali e delle apparecchiature site nell'area individuata nella planimetria allegata (Allegato 2) dello Stabilimento. GSK potrà inoltre utilizzare in modo non esclusivo, ma condiviso con il Fornitore o con terzi, le parti individuate nella planimetria allegata sub.2. Il Fornitore garantisce che le attrezzature e gli arredi, elencati nell'Allegato 5, sono in perfetto stato di sicurezza e funzionamento. La manutenzione ordinaria delle attrezzature ad uso esclusivo di GSK è a carico di quest'ultima; eventuali interventi di riparazione che dovessero rendersi necessari in seguito ad un utilizzo improprio saranno a carico di GSK.
2.13 GSK dà atto di essere stato specificamente edotta dal punto Fornitore dello stato attuale dell'attrezzatura e di vista amministrativo averla trovata idonea all'uso che lo stesso ne dovrà fare; GSK si obbliga ad usare l'attrezzatura con la necessaria diligenza e fiscale nella pianificazione perizia e gestione nel pieno rispetto delle operazioni norme di valorizzazione sicurezza e si impegna a restituire l'attrezzatura alla scadenza del Contratto nello stesso stato in cui si trova al momento della consegna, esonerando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare o derivargli dall'attrezzatura o dal suo uso.
2.14 Il Fornitore si impegna ad effettuare tutta la manutenzione straordinaria di tutte le attrezzature, siano esse interne e/o esterne allo Stabilimento, rimanendo a carico di GSK solamente la manutenzione preventiva e correttiva delle attrezzature all'interno dello stabulario situata nei locali ad uso esclusivo di GSK. Per le attrezzature di GSK, siano esse interne e/o esterne allo Stabilimento, la manutenzione sia quella preventiva e correttiva sia quella straordinaria, rimane a carico della GSK stessa.
2.15 Senza pregiudizio di quanto già stabilito nel presente articolo, il Fornitore si impegna ad effettuare qualsiasi attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sullo Stabilimento, sui Locali e sulle Attrezzature, in modo tale che lo stato di questi ultimi sia sempre idoneo all’attività svolta da GSK e conforme all’autorizzazione Ministeriale di cui all’art. 1;
2. predisposizione di apposita documentazione standard (accordi di esclusiva tra condominio e impresa promotrice; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei lavori; contratti di appalto; contratti di cessione dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione di cui all’art. 1;
3. analisi e verifica della documentazione alla base della richiesta di accesso ai bonus fiscali;
4. emissione 20 del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020D. Lgs 4 marzo 2014, n. 34, cosiddetto Rilancio;
5. gestione dei cassetti fiscali dei beneficiari dei crediti fiscali, dei soggetti cedenti, dei soggetti cessionari;
6. conservazione in apposito data base di tutta la documentazione relativa all’intervento di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli 26 da parte dell’Agenzia delle Entrate;
7. prestazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999. Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clientiquest’ultima detenuta. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni caso di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EY. EY si riserva pertanto di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE a seguito della verifica preliminare di assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse. Rimane naturalmente inteso che qualsiasi servizio che un Associato ANCE potrà richiedere a EY ai sensi della presente Convenzione dovrà essere disciplinata da specifico contratto di consulenza da sottoscriversi tra EY e l’Associato ANCE interessato, nell’ambito del quale saranno definiti, tra gli altri, le prestazioni e i servizi, i termini di svolgimento dei medesiminecessità, il compenso (Fornitore si impegna ad effettuare le operazioni di manutenzione nel più breve tempo possibile. In caso di inerzia del Fornitore, GSK potrà effettuare le operazioni di manutenzioni, in linea con quanto indicato nel successivo articolo 4) modo tale da tutelare lo svolgimento della propria attività e le responsabilità il permanere della propria autorizzazione, fermo restando che i costi di tali interventi sarà da intendersi interamente in capo ad entrambe le parti, il diritto di recesso di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente per servizi di revisione della rete di imprese internazionale di EY, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy e procedure di EYal Fornitore.
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Samples: Servizi
Servizi. EY metterà Riguardo alle prestazioni e ai servizi affidati, la D. A. s’impegna a:
a) garantire il funzionamento dei Servizi di cui agli Arrtt. 1 e 2 ed oggetto del presente Capitolato, con proprio personale e a disposizione mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti, provvedendo, con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo, vedi art. 8;
b) garantire, salvo casi di forza maggiore, adeguatamente documentati, la stabilità del personale educativo;
c) assumere l'onere retributivo degli Associati ANCE operatori impiegati nella gestione dei Servizi, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza, sospensione del lavoro in caso di malattia, infortunio e gravidanza, e sicurezza sul lavoro indipendentemente dalla tipologia di rapporto (dipendente, associato,..);
d) a legalizzare il rapporto che intercorre con i propri operatori, in forma subordinata, ovvero in qualsiasi forma scritta (secondo le sue competenze professionali tipologie previste dalla normativa vigente in materia);
e) deve assicurare l’applicazione delle norme riguardanti l’igiene e la sua rete prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dall’ASL, dotando il personale di rappresentanze tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e ad assumere tutti gli obblighi inerenti l’ organizzazione dei servizi e la formazione del personale, e comunque è responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul territorio nella prestazione dei seguenti servizi:
1. Assistenza telefonica – lavoro che sarà debitamente tracciata - riservata agli Associati Ance attraverso un numero dedicato, per il supporto consulenziale dal punto la legge attribuisce ai datori di vista amministrativo e fiscale nella pianificazione e gestione delle operazioni di valorizzazione di cui all’art. 1lavoro;
2. predisposizione di apposita documentazione standard f) farsi carico degli oneri concernenti il coordinamento tra ditte diverse (accordi di esclusiva tra condominio e impresa promotrice; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei lavori; contratti di appalto; contratti di cessione dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione di cui all’art. 1;
3. analisi e verifica della documentazione alla base della richiesta di accesso ai bonus fiscali;
4. emissione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020in raggruppamento, n. 34, cosiddetto Rilancio;
5. gestione dei cassetti fiscali dei beneficiari dei crediti fiscali, dei soggetti cedenti, dei soggetti cessionari;
6. conservazione in apposito data base di tutta la documentazione relativa all’intervento di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate;
7. prestazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999. Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clienti. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EY. EY si riserva pertanto di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE a seguito della verifica preliminare di assenza di situazioni di incompatibilità consorzio e/o conflitti di interesse. Rimane naturalmente inteso che qualsiasi servizio che un Associato ANCE potrà richiedere a EY ai sensi della presente Convenzione dovrà essere disciplinata da specifico contratto di consulenza da sottoscriversi tra EY e l’Associato ANCE interessato, nell’ambito subappalto);
g) nominare entro 10 giorni dal perfezionamento del quale saranno definiti, tra gli altri, le prestazioni e i servizi, i termini di svolgimento dei medesimicontratto, il compenso (in linea con nominativo del responsabile tecnico che dovrà curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali alla luce di quanto indicato nel successivo articolo 4) Documento Unico di Valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI). Il Responsabile tecnico è il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81 del 2008 e le responsabilità s. m. i. in capo ad entrambe le partimateria di sicurezza sul lavoro. All’inizio del servizio, il diritto Responsabile tecnico deve presentare il “Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori”;
h) sostenere il rischio e il pericolo, l’utile o il danno comportanti dall’assunzione dell’appalto, sia per eventuali aumenti di recesso tariffe del costo per il personale che per qualsiasi altra causa imprevedibile e fortuita;
i) garantire almeno tre giorni di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente tirocinio/affiancamento per servizi gli operatori che dovessero subentrare al personale della ditta aggiudicataria. in corso d’opera. Per queste giornate, oltre a restare a carico della ditta aggiudicataria. stessa tutti gli oneri di revisione della rete di imprese internazionale di EYqualsiasi natura (contributiva, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy assicurativa e procedure di EY.previdenziale) dei tirocinanti, non potrà essere chiesto alcun corrispettivo all'A.C.;
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Samples: Authorization to Contract for Educational and Assistance Services
Servizi. EY metterà 3.1 Il Subappaltatore fornirà i servizi, la supervisione, il lavoro, i materiali, gli strumenti, i beni e le attrezzature e svolgerà i lavori necessari alla completa, appropriata, puntuale e sicura esecuzione del Lavoro come descritto nella Concessione di Lavoro conformemente ai termini di Subappalto (congiuntamente il "Lavoro"). Qualora il contratto di Subappalto non fornisse i dettagli necessari al completo espletamento del Lavoro, il Lavoro dovrà considerarsi comprensivo dei documenti aggiuntivi rilasciati da ERM dopo la Data di Entrata in Vigore, a disposizione degli Associati ANCE meno che tali documenti aggiuntivi non
3.2 Il Subappaltatore accetta di espletare il Lavoro in modo da soddisfare ERM e conformemente ai termini del presente contratto di Subappalto. Il Subappaltatore espleterà il Lavoro:
3.2.1 Impiegando le sue competenze professionali competenze, la cura e la sua rete diligenza tipiche di rappresentanze sul territorio un fornitore di servizi debitamente qualificato e competente, specializzato nella prestazione dei seguenti servizi:fornitura di servizi simili nell'ambito di progetti di dimensione, portata, natura e complessità analoghi a quelli del Progetto; e
1. Assistenza telefonica – che sarà debitamente tracciata - riservata agli Associati Ance attraverso un numero dedicato3.2.2 conformemente ad ogni trattato, per il supporto consulenziale dal punto di vista amministrativo e fiscale nella pianificazione e gestione delle operazioni di valorizzazione di cui all’art. 1;
2. predisposizione di apposita documentazione standard (accordi di esclusiva tra condominio e impresa promotrice; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei lavori; contratti di appalto; contratti di cessione dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione di cui all’art. 1;
3. analisi e verifica della documentazione alla base della richiesta di accesso ai bonus fiscali;
4. emissione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Rilancio;
5. gestione dei cassetti fiscali dei beneficiari dei crediti fiscali, dei soggetti cedenti, dei soggetti cessionari;
6. conservazione in apposito data base di tutta la documentazione relativa all’intervento di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate;
7. prestazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999. Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clienti. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EY. EY si riserva pertanto di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE a seguito della verifica preliminare di assenza di situazioni di incompatibilità regolamento e/o conflitti direttiva, atto normativo locale o nazionale nonché od ogni normativa, statuto, regolamento, ordine o nel rispetto ed in ottemperanza ad ogni notifica effettuata in virtù di interessedetti atti e norme, nonché in conformità con i codici di buona pratica professionale e gli standard industriali applicabili.
3.3 Il Lavoro sarà espletato e/o supervisionato dal Personale Responsabile specificato nella Concessione di Lavoro. Rimane naturalmente inteso che qualsiasi servizio che un Associato ANCE Senza previa autorizzazione scritta di XXX, la quale non sarà irragionevolmente negata, il Subappaltatore non provvederà in alcun modo alla sostituzione del Personale Responsabile. XXX potrà richiedere l’allontanamento del Personale Responsabile nel caso in cui, a EY discrezione di ERM, tale persona dimostrasse di aver espletato una performance o tenuto una condotta inappropriata o insoddisfacente; in tal caso il Subappaltatore dovrà sostituire prontamente a proprie spese tale figura con un’altra che sia accettabile per ERM.
3.4 Il Subappaltatore dichiara di avere le capacità e le qualifiche necessarie per espletare perfettamente il Lavoro, nonché di disporre delle competenze, dell'esperienza e delle conoscenze, oltre che del personale e delle risorse finanziare necessari, per portare a termine il Lavoro conformemente ai sensi della presente Convenzione dovrà essere disciplinata da specifico termini del contratto di consulenza da sottoscriversi tra EY Subappalto.
3.5 Il Subappaltatore si impegna a stipulare, mantenere e l’Associato ANCE interessatosostenere le spese per permessi, nell’ambito assicurazioni, licenze, certificati, compensi e notifiche previsti dalla legge applicabile perl'espletamento del quale saranno definitiLavoro. Inoltre, tra gli altriil Subappaltatore fornirà, a proprie spese, obbligazioni, pegni,garanzie e cauzioni o depositi necessari per l’espletamento del Lavoro, incluse, senza limitazionealcuna, le prestazioni e i serviziobbligazioni, i termini pegni, le garanzie o le cauzioni richieste da ERM o dal Cliente di svolgimento dei medesimiERM.
3.6 ERM, il compenso (in linea con quanto indicato nel successivo articolo 4) e le responsabilità in capo ad entrambe le parti, Cliente di ERM o i rispettivi rappresentanti si riservano il diritto di recesso ispezionare il Lavoro e, ai fini di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente per servizi tale ispezione, avranno libero e totale accesso ai relativi siti inclusi, senza limitazione alcuna, punti di revisione della rete di imprese internazionale di EYvendita, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy stabilimenti ed ogni altra sede operativa del Subappaltatore nonché dei suoi subcontraenti e procedure di EYfornitori.
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Samples: Subcontract Agreement
Servizi. EY metterà a disposizione degli Associati ANCE Ove tali servizi siano richiesti nell’ambito della RdO, devono avere le sue competenze professionali seguenti caratteristiche, salvo quanto diversamente previsto dalla RdO: ⮚ imballaggio, trasporto, consegna e la sua rete di rappresentanze sul territorio nella prestazione dei seguenti servizi:
1. Assistenza telefonica – che sarà debitamente tracciata - riservata agli Associati Ance attraverso un numero dedicato, per il supporto consulenziale scarico presso l’indirizzo indicato dal punto di vista amministrativo e fiscale nella pianificazione e gestione delle operazioni di valorizzazione di cui all’art. 1;
2. predisposizione di apposita documentazione standard (accordi di esclusiva tra condominio e impresa promotricePunto Ordinante; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei lavori; contratti di appalto; contratti di cessione dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione di cui all’art. 1;
3. analisi e verifica della documentazione alla base della richiesta di accesso ai bonus fiscali;
4. emissione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Rilancio;
5. gestione dei cassetti fiscali dei beneficiari dei crediti fiscali, dei soggetti cedenti, dei soggetti cessionari;
6. conservazione in apposito data base di tutta la documentazione relativa all’intervento di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate;
7. prestazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999. Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clienti. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EY. EY si riserva pertanto di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE a seguito della verifica preliminare di assenza di situazioni di incompatibilità ⮚ installazione e/o conflitti configurazione, se previste. Le attività di interessecui sopra dovranno essere a cura, spese e rischio del Fornitore, che dovrà svolgere tutte le attività che garantiscono la piena fruizione dei prodotti offerti da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. Rimane naturalmente inteso I Prodotti dovranno essere corredati della documentazione tecnica e dal manuale d’uso se previsti. L’esecuzione di ciascuna RdO deve avvenire di norma in un’unica consegna. Consegne parziali sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Aggiudicatrice. La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, sottoscritta dall’Amministrazione Aggiudicatrice e riportante l’esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità, il numero e la data della RdO e l’indicazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Una copia della distinta è trattenuta dall’Amministrazione Aggiudicatrice. La sottoscrizione della ricevuta non equivale ad accettazione incondizionata della merce. Il Fornitore è obbligato alla sostituzione dei Prodotti che, a seguito di verifiche “a vista” e/o mediante strumenti di misurazione effettuate dai Punti Ordinanti al momento della consegna, risultassero non conformi ai requisiti di legge. La qualità, la quantità e la corrispondenza della merce consegnata a quanto richiesto con la RdO sono accertate dall’Amministrazione Aggiudicatrice, anche in un momento successivo alla consegna. Le merci difformi per qualità e caratteristiche, eccedenti rispetto alle quantità ordinate o che qualsiasi servizio che un Associato ANCE potrà richiedere a EY ai sensi presentino difetti, rilevate all’atto della presente Convenzione dovrà consegna, possono essere disciplinata da specifico contratto rifiutate dall’Amministrazione, con obbligo del Fornitore di consulenza da sottoscriversi tra EY e l’Associato ANCE interessatoprovvedere al loro contestuale ritiro, nell’ambito del quale saranno definiti, tra gli altrisenza ulteriori oneri per l’Amministrazione. Le difformità, le prestazioni eccedenze e i servizidifetti rilevati nei dieci giorni successivi alla consegna, devono essere sostituiti dal Fornitore a sue totali spese, salvo che l’Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una variazione di prezzo. Per le pratiche di reso l’Amministrazione Aggiudicatrice chiede per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione. La comunicazione scritta deve riportare: il codice, la denominazione, la quantità e l’indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti. La merce non ritirata nei termini di svolgimento dei medesimicui sopra può essere inviata dall’Amministrazione Aggiudicatrice al Fornitore, il compenso (in linea con quanto indicato nel successivo articolo 4) addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Il Fornitore non può opporre l’eccezione dell’avvenuta apertura delle confezioni, alla sostituzione e le responsabilità in capo ad entrambe le partial ritiro delle merci difformi o che presentino difetti, il diritto di recesso di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente per servizi di revisione quando l’apertura è operazione necessariamente preliminare alla verifica della rete di imprese internazionale di EYmerce. Eventuali consegne parziali, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy e procedure di EYnon previamente concordate, devono essere completate entro 5 giorni lavorativi dalla consegna o dalla relativa segnalazione scritta. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore è considerata “mancata consegna”.
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Samples: Capitolato