Servizio di leva Clausole campione

Servizio di leva. Per il servizio di leva si applicano le norme di legge vigenti in materia. Per la chiamata ed il richiamo in servizio militare dei lavoratori, si applicano le norme di legge vigenti in materia.
Servizio di leva. Superato il periodo di prova, la ferma volontaria e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L’azienda è tenuta alla conservazione del posto per la durata del servizio militare ai volontari con ferma prefissata di un anno di cui all’art.3 della legge 23 agosto 2004 n°226, il relativo periodo sarà utile a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, fatta eccezione per la maturazione degli aumenti periodici e per gli accantonamenti di cui alla legge 227/1982, quando non sia corrisposta la retribuzione. Il periodo di richiamo alle armi sarà considerato utile agli effetti dell’an- zianità di servizio anche per il lavoratore richiamato durante il periodo di prova qualora, cessato lo stesso, l’azienda faccia completare al lavoratore l’interrotto periodo, in modo da fargli conseguire la conferma in servizio. Per tutte le categorie di personale, quanto al trattamento economico du- rante il periodo di richiamo, si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940 n°653. Cessato il periodo di richiamo alle armi il lavoratore ha l’obbligo di met- tersi a disposizione dell’azienda entro i termini stabiliti dalla legge 3 maggio 1955 n°370. Il lavoratore che non riprende servizio nei predetti termini sarà considerato dimissionario.
Servizio di leva. Superato il periodo di prova, la ferma volontaria e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L’azienda è tenuta alla conservazione del posto per la durata del servizio militare ai volontari con ferma prefissata di un anno di cui all’art.3 della legge 23 agosto 2004 n°226, il relativo periodo sarà utile a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, fatta eccezione per la maturazione degli aumenti periodici e per gli accantonamenti di cui alla legge 227/1982, quando non sia corrisposta la retribuzione. Il periodo di richiamo alle armi sarà considerato utile agli effetti dell’an- zianità di servizio anche per il lavoratore richiamato durante il periodo di prova qualora, cessato lo stesso, l’azienda faccia completare al lavoratore l’interrotto periodo, in modo da fargli conseguire la conferma in servizio. considerato dimissionario.
Servizio di leva. In caso di chiamata o di richiamo alla leva si applicano le norme di legge in vigore.
Servizio di leva. Per il servizio di leva si applicano le norme di legge vigenti in materia. Per la chiamata ed il richiamo in servizio militare dei lavoratori, si applicano le norme di legge vigenti in materia. A termine delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:
Servizio di leva. La chiamata per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto d'impiego per tutto il periodo del servizio di leva e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto, purché, in base all'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 303 del 13 settembre 1946, abbia oltre tre mesi di dipendenza dal datore con assunzione definitiva. Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. In caso di richiamo il datore di lavoro conserverà il posto all'impiegato e gli corrisponderà per il periodo di tre mesi un'indennità mensile pari allo stipendio in danaro. Limitatamente a tale periodo di tempo, il datore di lavoro è tenuto a mantenere alla famiglia dell'impiegato, l'alloggio, la corresponsione dei generi in natura nonché le concessioni godute all'atto del richiamo in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia possibile per le esigenze della sostituzione. L'impiegato richiamato per esigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali. I periodi di richiamo di cui sopra saranno computati agli effetti dell'anzianità di servizio.
Servizio di leva. Superato il periodo di prova la ferma volontaria e richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L'azienda è tenuta alla conservazione del posto per la durata del servizio militare ai volontari con ferma prefissata di un anno di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 2004, n. 226; il relativo periodo sarà utile a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio, fatta eccezione per la maturazione degli aumenti periodici e per gli accantonamenti di cui alla legge n. 227/1982, quando non sia corrisposta la retribuzione. Il periodo di richiamo alle armi sarà considerato utile agli effetti dell'anzianità di servizio anche per il lavoratore richiamato durante il periodo di prova qualora, cessato lo stesso, l'azienda faccia completare al lavoratore l'interrotto periodo, in modo da fargli conseguire la conferma in servizio. Per tutte le categorie di personale, quanto al trattamento economico durante il periodo di richiamo, si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940, n. 653. Cessato il periodo di richiamo alle armi il lavoratore ha l'obbligo di mettersi a disposizione dell'azienda entro i termini stabiliti dalla legge 3 maggio 1955, n. 370. Il lavoratore che non riprende servizio nei predetti termini sarà considerato dimissionario.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: