Trattamento giuridico ed economico Clausole campione

Trattamento giuridico ed economico. I dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di lavoro agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell’orario di lavoro aggiuntive. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto. Sono riconosciute, previa autorizzazione del dirigente, le prestazioni lavorative aggiuntive effettate al fine del recupero di minori prestazioni dovute a permessi brevi o per la fruizione della flessibilità dell’orario di lavoro o per far fronte a lavoro straordinario richiesto dal Dirigente. Le comunicazioni relative a tali disposizioni dovranno avvenire a mezzo mail istituzionale.
Trattamento giuridico ed economico. 1. L'Ateneo garantisce che il dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera, al pari a quello ordinariamente reso presso la sede di servizio abituale. Lo svolgimento di parte dell’attività in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento. 2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio, 3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di missione, non è possibile svolgere lavoro straordinario né maturare alcun tipo di credito orario; sono invece compatibili - previa autorizzazione del relativo Responsabile di Struttura/Superiore gerarchico - le fruizioni dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con cui il/la dipendente chiede di essere sollevato/a, in tutto o in parte, dall’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie concordate 4. Nelle giornate di attività in lavoro agile viene erogato il buono pasto in applicazione del vigente CCNL
Trattamento giuridico ed economico. 1. L'Amministrazione garantisce che il dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione del dipendente al progetto di smart working non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4. 2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso la sede abituale ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio. 3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi e altri istituti che comportino riduzioni di orario. 4. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto.
Trattamento giuridico ed economico. L’Impresa deve riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle leggi vigenti e dai CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio oggetto del presente contratto. L’Azienda, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all’Impresa dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, può sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa.
Trattamento giuridico ed economico. 1. L'assegnazione del dipendente al lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, contrattuali e alle condizioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti, né sul trattamento economico in godimento. 2. L’amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono del lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. 3. La prestazione lavorativa resa con la modalità lavoro agile è assimilata al servizio ordinariamente reso presso la sede abituale di lavoro ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio. 4. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate lavorative svolte all’esterno dei locali dell’amministrazione non sono riconosciute le prestazioni di lavoro straordinario. 5. Non sono previste indennità a copertura delle spese riguardanti i consumi elettrici, la connessione alla rete internet e le comunicazioni telefoniche con l’ufficio. 6. Nelle giornate di attività svolte all’esterno dei locali dell’amministrazione non si verificano le condizioni per la maturazione del diritto alla erogazione del buono pasto.
Trattamento giuridico ed economico. Il/la dipendente che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei/lle lavoratori/trici che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'Amministrazione. È garantita parità di trattamento normativo e giuridico dei lavoratori che aderiscono al lavoro agile anche in riferimento alle indennità e al trattamento accessorio rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno della sede dell'Amministrazione. Il lavoro agile non pregiudica in alcun modo le prospettive di sviluppo professionale e formativo previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile non spetta il buono pasto.
Trattamento giuridico ed economico. L’Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Al personale che svolge la propria attività in lavoro in modalità agile è garantito che tale modalità non incida sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, contrattuali e alle condizioni dei Contratti collettivi nazionali integrativi. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera e del computo dell'anzianità. Nelle giornate di attività in lavoro agile non è riconosciuto il buono pasto. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di lavoro agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario, notturne o festive, attività turnanti, protrazioni dell’orario di lavoro aggiuntive, lavoro svolto in condizioni di rischio, sede disagiata ed ogni altro emolumento collegato alla prestazione in presenza. È consentita la fruizione oraria dei permessi secondo le relative discipline normative e contrattuali.
Trattamento giuridico ed economico. L’amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
Trattamento giuridico ed economico. L’Impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e dai CCNL di riferimento. L'Azienda, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all'Impresa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa.
Trattamento giuridico ed economico. 1. I dipendenti in modaIità di Iavoro agiIe hanno diritto aII’ordinario trattamento economico e normativo previsto daIIa vigente contrattazione coIIettiva per iI personaIe avente eguaIe inquadramento e che svoIge Ia propria attività escIusivamente presso Ia sede deII’Amministrazione. 2. In reIazione aIIe giornate di Iavoro agiIe, non è riconosciuto iI trattamento di trasferta e non sono configurabiIi prestazioni straordinarie, notturne o festive nonché protrazioni deII’orario di Iavoro aggiuntive. 3. Non sono consentiti, a vaIere suI Iavoro agiIe, recuperi reIativi a carenze o debiti orari maturati daI dipendente. 4. NeIIe fasce di contattabiIità, iI Iavoratore agiIe può fruire di tutti i permessi o aItri istituti previsti daIIe vigenti disposizioni IegaIi e contrattuaIi, previa comunicazione/autorizzazione deI Direttore/Dirigente. 5. NeIIe giornate svoIte in modaIità agiIe non matura iI diritto aI buono pasto. NeII’ipotesi in cui Ia prestazione Iavorativa sia resa in parte in modaIità agiIe e in parte in sede aIIe condizioni di cui aII’articoIo 5, comma 3, secondo periodo, iI dipendente ha diritto aI buono pasto soIo quaIora svoIga in presenza presso I’ufficio aImeno otto ore e trenta minuti di Iavoro comprensive deIIa pausa pranzo ai sensi deIIa vigente normativa regionaIe.