Servizio militare. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 303/1946, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto. Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di ciò il rapporto di lavoro è risolto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso. Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività dell'Istituto, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali e saltuari. Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della L. 772/1972, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonchè per effetto della L. 49/1987, sulla cooperazione dell' Italia con i Pesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa. Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità definite dalla L. 88/89 art. 24.
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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione, c.c.n.l. Aninsei 2006 2009
Servizio militare. 1. La chiamata alle armi per adempiere agli gli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 303/1946o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, a norma nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso ed il segretario ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, con senza diritto alla retribuzione.
2. I segretari che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto alla conservazione del postoposto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Al termine del servizio militare di leva per Entro quindici giorni dal congedo o per invio dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza segretario deve porsi a disposizione dell'ente, dell’Agenzia nazionale, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del datore di lavoro DPR n.465/1997, e delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, per riprendere servizio, in mancanza di ciò . Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del segretario, salvo il caso i casi di impedimento per comprovati motivi comprovato impedimento. A tal fine l’ente e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari comunicano tempestivamente all’Agenzia nazionale la mancata ripresa di forza maggioreservizio del segretario nel termine prescritto e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il periodo trascorso in di servizio militare va computato nell'anzianità produce sul rapporto di servizio ai soli lavoro tutti gli effetti dell'indennità previsti dalle vigenti disposizioni di anzianità, in vigore legge e contrattuali.
5. I segretari richiamati alle armi hanno diritto alla data conservazione del 31 maggio 1982, e del preavviso. Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività dell'Istituto, posto per tutto il periodo trascorso in servizio militare sarà del richiamo, che viene computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessaai fini dell’anzianità di servizio. Le norme del presente articolo non si applicano Al predetto personale l’ente, l’Agenzia, nel caso di contratto a termine segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso gli stessi, comprensivo anche della retribuzione di assunzione per lavori stagionali e saltuari. Le norme posizione di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della L. 772/1972, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonchè per effetto della L. 49/1987, sulla cooperazione dell' Italia con i Pesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa. Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità definite dalla L. 88/89 art. 24all’art.41.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Servizio militare. 1. La chiamata alle armi per adempiere agli gli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 303/1946o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, a norma nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del quale il rapporto di lavoro non viene risoltolavoro, ma si considera sospeso anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, con senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del postoposto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Al termine del servizio militare di leva per Entro trenta giorni dal congedo o per invio dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza dipendente deve porsi a disposizione del datore di lavoro CNEL per riprendere servizio, in mancanza di ciò . Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo il caso i casi di impedimento per comprovati motivi di forza maggiorecomprovato impedimento.
4. Il periodo trascorso in di servizio militare va produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato nell'anzianità ai fini dell’anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità servizio. Al predetto personale, il CNEL corrisponde l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella erogato dall’amministrazione militare.
6. Alla fine del richiamo, il dipendente deve porsi a disposizione del CNEL per riprendere la sua occupazione entro il termine di anzianitàcinque giorni, in vigore alla data del 31 maggio 1982se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, e del preavvisodi otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività dell'IstitutoIn tale ipotesi, il periodo trascorso in tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali e saltuari. Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della L. 772/1972, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonchè per effetto della L. 49/1987, sulla cooperazione dell' Italia con i Pesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa. Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità definite dalla L. 88/89 art. 24è retribuito.
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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001
Servizio militare. Per il caso di chiamata alle armi per assolvere il servizio di leva e richiamo alle armi si rinvia alle norme di legge che regolano la materia. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 303/1946, a norma del quale ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro non viene risoltolavoro. Il tempo passato sotto le armi per assolvere il servizio di leva vale quale anzianità a tutti gli effetti contrattuali ad essa connessi, ma si considera sospeso per mentre il periodo del richiamo alle armi vale quale anzianità di servizio. Terminato il servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto. Al termine del il lavoratore dovrà presentarsi a riprendere servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di entro 30 giorni dal congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di ciò il rapporto di lavoro è risoltoillimitata, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi comprovato impedimento. Alla fine del richiamo il lavoratore deve presentarsi in azienda, sempre salvo il caso di forza maggiorecomprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata inferiore ad un mese ma non a sei, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Non presentandosi nei termini suddetti il lavoratore sarà considerato dimissionario. Il periodo trascorso lavoratore richiamato alle armi non potrà essere licenziato, semprechè non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell'occupazione. Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che anzichè il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge. I lavoratori cui sia attribuita la qualifica di volontario in servizio militare va computato nell'anzianità civile, che beneficiano del rinvio del servizio militare, hanno diritto alla conservazione del posto di servizio ai soli effetti dell'indennità lavoro secondo le norme di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso. Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti legge previste per la durata normale del chiamata alle armi per il servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività dell'Istituto, il periodo trascorso Sono considerati volontari in servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso civile i cittadini italiani maggiorenni i quali, in possesso dei requisiti richiesti e prescindendo da fini di contratto a termine e lucro, assumano un impegno di assunzione per lavori stagionali e saltuari. Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della L. 772/1972, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonchè per effetto della L. 49/1987, sulla cooperazione dell' Italia con i Pesi lavoro nei Paesi in via di svilupposviluppo della durata di almeno due anni, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica per l'esercizio di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa. Per il periodo attività dirette alla realizzazione di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità definite dalla L. 88/89 art. 24programmi di cooperazione internazionale.
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Servizio militare. 1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 303/1946, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
2. Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di ciò il rapporto di lavoro è risolto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore.
3. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
4. Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
5. Nel caso di cessazione dell'attività dell'Istituto, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
6. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali e saltuari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della L. 772/1972, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonchè per effetto della L. 49/1987, sulla cooperazione dell' Italia con i Pesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa. Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità definite dalla L. 88/89 art. 24.
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Samples: CCNL 1998 2001
Servizio militare. 1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 303/1946, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
2. Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di ciò il rapporto di lavoro è risolto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore.
3. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
4. Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
5. Nel caso di cessazione dell'attività dell'Istituto, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
6. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali e saltuari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della L. 772/1972, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonchè per effetto della L. 49/1987, sulla cooperazione dell' Italia con i Pesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.
8. Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità definite dalla L. 88/89 art. 24.
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