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Risoluzione dell’Assicurazione Clausole campione

Risoluzione dell’AssicurazioneValidità dell’Assicurazione indipendentemente da ogni obbligo di legge
Risoluzione dell’Assicurazione. L’Assicurazione sulla vita di ciascun Cedente/Delegante cessa in ogni caso: • al termine del piano di rimborso del Prestito; • al compimento del 86° anno di età del Cedente/Delegante, ad eccezione dei casi in cui sia stato attivato un prolungamento del piano di ammortamento come disciplinato nel successivo Art. 9 “Durata e Decorrenza dell’Assicurazione”; • in caso di estinzione anticipata del Prestito; • in caso di Sinistro.
Risoluzione dell’Assicurazione. Qualora in corso di contratto l’Assicurato raggiunga il limite di età di 70 anni, le garanzie operanti in questa Sezione cessano alla scadenza annuale del premio successiva al compimento di detta età. PACK PROTEZIONE BENESSERE
Risoluzione dell’Assicurazione. Qualora nel corso della durata del contratto l'Assicurato manifesti una delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, resta stabilito che l'assicurazione cessa automaticamente. La Società rimborsa la parte di Premio, al netto di imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Risoluzione dell’Assicurazione. Limitatamente a questa Sezione II di Polizza, il contratto è risolto di diritto nei casi di fallimento o di ammissione dell'Assicurato alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di messa in liquidazione, di cessione o vendita dell'attività assicurata.
Risoluzione dell’Assicurazione. La presente garanzia accessoria cessa di produrre effetti nei casi di risoluzione della garanzia in caso di premorienza o di invalidità totale e permanente dell'Aderente.
Risoluzione dell’Assicurazione. L'assicurazione è automaticamente risoluta con effetto dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello del riscatto delle cose assicurate o di quello di risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.
Risoluzione dell’Assicurazione. 3 Norme che regolano la garanzia Malattie
Risoluzione dell’Assicurazione. Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo, tossicodipendenze, A.I.D.S. e sindromi correlate. L'assicurazione cessa dalla successiva scadenza annuale del premio dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche. L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente alla cessazione per le cause sopra previste, da parte della Società, dà diritto all'Assicurato di richiedere la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali.
Risoluzione dell’Assicurazione. L'Assicurazione prestata dalla presente Sezione è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) fallimento o ammissione dell’azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale; b) messa in liquidazione o cessazione dell’azienda; c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell’azienda stessa. In tutti i casi, il Premio del Periodo di assicurazione in corso, relativo alla presente Sezione, è dovuto per intero all’Impresa.