Servizio reclami. il Fornitore è tenuto a reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento del sollecito da parte delle Unità Ordinanti salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e si impegna a fornire riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso specifico report mensile di seguito descritto al punto 25.8. All'inizio di ogni anno, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso della fornitura, il Fornitore è tenuto ad informare le Unità Ordinanti circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli per i quali è stato richiesto il servizio diretto.
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Servizio reclami. il Il Fornitore è tenuto a reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito da parte delle Unità Ordinanti salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e ; si impegna altresì a fornire riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso specifico report mensile di seguito descritto al punto 25.86.9. All'inizio di ogni anno, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso della fornitura, il Fornitore è tenuto ad informare le Unità Ordinanti l’Unità Ordinante circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli editori per i quali è stato richiesto il servizio direttociascun titolo.
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Servizio reclami. il Fornitore è tenuto a reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito da parte delle Unità Ordinanti salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e si impegna a fornire riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso specifico report mensile di seguito descritto al punto 25.86.8. All'inizio di ogni anno, e tempestivamente in In caso di variazioni nel corso della fornitura, il Fornitore è tenuto ad informare tempestivamente le Unità Ordinanti circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli per i quali è stato richiesto il servizio diretto.
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