Common use of Sicurezza del lavoro Clause in Contracts

Sicurezza del lavoro. Le parti convengono sull’esigenza di sviluppare misure efficaci per combattere l’attività criminale nei confronti di luoghi di lavoro di aziende di credito, al fine di garantire la sicurezza delle persone. A tal fine le parti convengono che fra le misure e gli strumenti di sicurezza sono da prediligere quelli volti alla prevenzione del c.d. “rischio rapina” Le R.S.A. o in mancanza le XX.XX. locali, in occasioni di eventi criminosi, dovranno essere tempestivamente informate dell’avvenuta rapina. In occasione di eventi criminosi di particolare rilevanza, le XX.XX. potranno richiedere un apposito incontro - da tenersi in Federazione con la Banca interessata - allo scopo di verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza adottati. Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Annualmente la Federazione invierà alle XX.XX. stipulanti i dati statistici consuntivi relativi agli eventi criminosi subiti dalle strutture delle BCC nel corso dell’anno precedente. Le BCC sono impegnate a consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le RSA, ove costituite, o, in assenza, il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza volte a variare quelle in atto. Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Interregionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti. Le BCC si impegnano a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che possono essere uditi nel salone del pubblico. Nel caso di ristrutturazione o costruzione di nuovi sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere installate prima dell’apertura operativa. Le BCC sono impegnate a comunicare alla Federazione le misure che, in materia di sicurezza del lavoro, vorranno adottare, seppure in via sperimentale.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo, Contratto Collettivo Integrativo

Sicurezza del lavoro. Le parti convengono sull’esigenza di sviluppare misure efficaci per combattere l’attività criminale La Ditta aggiudicataria deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell’attività oggetto della con- tratto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicu- rezza e sull’igiene nei confronti di luoghi di lavoro, anche ai fini di tutelare l’incolumità degli utenti. La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro do- cumento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l’espletamento del servizio: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l’ottenimento di aziende quanto sopra. Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/08 la stazione appaltante ha l’obbligo di creditopromuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di garantire affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva nonché fra la sicurezza delle personenormale attività dell’ASL BI e le lavorazioni oggetto del presente appalto. A tal fine le parti convengono che fra le misure e gli strumenti di sicurezza sono da prediligere quelli volti alla prevenzione del c.d. “rischio rapina” Le R.S.A. o fine, prima dell’inizio delle attività, la stazione appaltante in mancanza le XX.XX. locali, in occasioni di eventi criminosi, dovranno essere tempestivamente informate dell’avvenuta rapina. In occasione di eventi criminosi di particolare rilevanza, le XX.XX. potranno richiedere un apposito incontro - da tenersi in Federazione col- laborazione con la Banca interessata - allo scopo ditta aggiudicataria procederà alla stesura del Documento Unico di verificare l'idoneità Valutazione dei sistemi Rischi di sicurezza adottatiInterferenza (DUVRI) che sarà allegato al contratto. Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Annualmente la Federazione invierà alle XX.XX. stipulanti i dati statistici consuntivi relativi agli eventi criminosi subiti dalle strutture delle BCC nel corso dell’anno precedente. Le BCC sono impegnate La ditta aggiudicataria si impegna sin da ora a consultare il Rappresentante dei Lavoratori collaborare con l’ASL BI in questo senso anche for- nendo dettagliate informazioni sui rischi per la Sicurezza e le RSA, ove costituite, o, in assenza, sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della pre- sente gara (compilazione dei relativi allegati) nonché autocertificando il personale dipendente, prima possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 1 lett. a). L’Azienda sanitaria si riserva di adottare esercitare un’azione di controllo sull’effettivo rispetto delle misure di sicurezza volte a variare quelle prevenzione e protezione concordate in attosede di applicazione dell’art. Nell’eventualità che le misure 26 del D.Lgs.81/08 e di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Interregionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta pro- cedere con richiami formali o altro tipo di una delle parti. Le BCC si impegnano a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che possono essere uditi nel salone del pubblico. Nel caso di ristrutturazione o costruzione di nuovi sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere installate prima dell’apertura operativa. Le BCC sono impegnate a comunicare alla Federazione le misure che, in materia di sicurezza del lavoro, vorranno adottare, seppure in via sperimentalepenale.

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Samples: Service Agreement

Sicurezza del lavoro. Le parti convengono sull’esigenza di sviluppare misure efficaci per combattere l’attività criminale nei confronti di luoghi CAFC S.p.A. garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro di aziende di credito, al fine di garantire la sicurezza delle personeagile. A tal fine le parti convengono che fra le misure al lavoratore verrà consegnata, a cadenza annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e gli strumenti i rischi specifici connessi alla particolare modalità di sicurezza sono da prediligere quelli volti alla prevenzione esecuzione del c.drapporto di lavoro. “rischio rapina” Le R.S.A. o in mancanza le XX.XX. locali, in occasioni di eventi criminosi, dovranno essere tempestivamente informate dell’avvenuta rapina. In occasione di eventi criminosi di particolare rilevanza, le XX.XX. potranno richiedere un apposito incontro - da tenersi in Federazione con la Banca interessata - allo scopo di verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza adottati. Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Annualmente la Federazione invierà alle XX.XX. stipulanti i dati statistici consuntivi relativi agli eventi criminosi subiti dalle strutture CAFC S.p.A. fornirà altresì adeguata informazione circa l’utilizzo delle BCC nel corso dell’anno precedente. Le BCC sono impegnate a consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le RSA, ove costituite, o, in assenza, il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza volte a variare quelle in atto. Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condiviseapparecchiature, la soluzione corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona. A tal fine CAFC S.p.A. promuoverà attività di carattere formativo, sia con riferimento alle modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di lavoro agile, sia riguardo al rispetto delle disposizioni contenute all’interno del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Interregionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle partiD. Lgs. Le BCC si impegnano a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che possono essere uditi nel salone del pubblico. Nel caso di ristrutturazione o costruzione di nuovi sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere installate prima dell’apertura operativa. Le BCC sono impegnate a comunicare alla Federazione le misure che, 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza del nei luoghi di lavoro, vorranno adottarealle quali il/la Lavoratore/Lavoratrice è tenuto fin d’ora a partecipare. Il/la Lavoratore/Xxxxxxxxxxx è altresì tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte da CAFC S.p.A. per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Il/la Lavoratore/Lavoratrice ha l’obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e di utilizzare le apparecchiature in dotazione conformemente alle istruzioni ricevute, seppure evitando che le stesse siano utilizzate da altre persone. CAFC S.p.A. non potrà ritenersi responsabile in via sperimentalemerito ad eventuali infortuni in cui il/la Lavoratore/Lavoratrice o i terzi dovessero incorrere, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell’ambito della propria postazione di lavoro. CAFC S.p.A. è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti assegnati o da comportamenti inidonei adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante la prestazione in lavoro agile, il/la Lavoratore/Xxxxxxxxxxx dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione a CAFC S.p.A..

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Samples: Accordo Sindacale

Sicurezza del lavoro. Le parti convengono sull’esigenza di sviluppare misure efficaci per combattere l’attività criminale nei confronti di luoghi L’Azienda garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro di aziende di credito, al fine di garantire la sicurezza delle personeagile. A tal fine le parti convengono che fra le misure Le verrà consegnato, a cadenza (almeno annuale), un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e gli strumenti i rischi specifici connessi alla particolare modalità di sicurezza sono da prediligere quelli volti alla prevenzione esecuzione del c.drapporto di lavoro. “rischio rapina” L’Azienda Le R.S.A. o in mancanza le XX.XX. locali, in occasioni di eventi criminosi, dovranno essere tempestivamente informate dell’avvenuta rapina. In occasione di eventi criminosi di particolare rilevanza, le XX.XX. potranno richiedere un apposito incontro - da tenersi in Federazione con la Banca interessata - allo scopo di verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza adottati. Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Annualmente la Federazione invierà alle XX.XX. stipulanti i dati statistici consuntivi relativi agli eventi criminosi subiti dalle strutture fornirà altresì adeguata informazione circa l’utilizzo delle BCC nel corso dell’anno precedente. Le BCC sono impegnate a consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le RSA, ove costituite, o, in assenza, il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza volte a variare quelle in atto. Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condiviseapparecchiature, la soluzione corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona. A tal fine la Azienda promuoverà attività di carattere formativo, sia con riferimento alle modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di lavoro agile, sia riguardo al rispetto delle disposizioni contenute all’interno del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Interregionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti. Le BCC si impegnano a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che possono essere uditi nel salone del pubblico. Nel caso di ristrutturazione o costruzione di nuovi sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere installate prima dell’apertura operativa. Le BCC sono impegnate a comunicare alla Federazione le misure che, D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza del nei luoghi di lavoro, vorranno adottarealle quali Ella è tenuto fin d’ora a partecipare. Ella è altresì tenuta a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dalla Azienda per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Ella ha l’obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e di utilizzare le apparecchiature in dotazione conformemente alle istruzioni ricevute, seppure evitando che le stesse siano utilizzate da altre persone. L’Azienda non potrà ritenersi responsabile in via sperimentalemerito ad eventuali infortuni in cui Ella o i terzi dovessero incorrere, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell’ambito della propria postazione di lavoro. L’Azienda è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti assegnati o da comportamenti inidonei adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante la prestazione in lavoro agile Xxxx dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Azienda.

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Samples: Accordo Individuale Per Lavoro Agile