TRASPORTO VALORI. L’assicurazione è prestata alle condizioni indicate e in aggiunta a quanto previsto all’art. 2 punto 2.1) – Trasporto valori - delle Condizioni Aggiuntive sempre operanti;
TRASPORTO VALORI. Le Banche cureranno che l'entità dei valori trasportati sia contenuta nei limiti dei massimali di copertura assicurativa, che saranno comunicati al personale. Il dipendente comandato del trasporto valori potrà esporre, anche per iscritto, proprie osservazioni sulle modalità di effettuazione del servizio. Il servizio del trasporto dei valori va effettuato, laddove possibile, di norma, con imprese specializzate. A tal fine la Federazione curerà di attivare le opportune azioni di coordinamento fornendo informazioni delle eventuali iniziative adottate alle Organizzazioni Sindacali Regionali stipulanti.
TRASPORTO VALORI. La Federazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto convengono sulla opportunità che il trasporto dei valori venga effettuato, nella generalità dei casi, a mezzo di furgoni blindati. Ove non sia possibile l'uso di furgoni blindati, le Banche dovranno comunque coprire i valori trasportati con massimali assicurativi, portando riservatamente a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le connesse norme da applicare per il trasporto dei valori. Con riferimento alle rimesse di valori, la Federazione si impegna a individuare procedure per la predisposi- zione di dette rimesse atte a sollevare i lavoratori dalla responsabilità personale.
TRASPORTO VALORI. Per i danni da furto e rapina di valori trasportati, si applica uno scoperto del 10%, col minimo di € 250,00.
TRASPORTO VALORI. La società indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite “Valori” conseguenti a: - furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso; - furto con destrezza, a condizione che la persona che lo subisce abbia indosso o a portata di mano i - scippo, ovvero strappando i valori di mano o di dosso alla persona; - rapina ed estorsione. Sono assicurati con questa garanzia l’assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso e gli altri addetti all’azienda, tutti di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 75 anni, mentre, fuori dall’azienda stessa o dal luogo ove esercitano l’attività ambulante, trasportano i valori al domicilio dell’assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa, nella fascia di orario compresa tra due ore prima dell’apertura e due ore dopo la chiusura dell’attività. Sono comprese le spese mediche documentate, esclusi i medicinali, sostenute dall’assicurato o dagli altri addetti incaricati al trasporto valori per infortunio a seguito di scippo o rapina, consumati o tentati, che abbiano determinato un sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione.
TRASPORTO VALORI. Si ribadisce che il trasferimento di valori nell’ambito della rete delle filiali, tra le filiali e gli uffici della Direzione Generale e viceversa, o tra filiali, uffici della Direzione Generale e enti terzi, dovrà essere svolto da personale di agenzie specializzate e non dal personale dipendente della Banca.
TRASPORTO VALORI. ( nella forma a Primo Rischio assoluto)
1) furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso;
2) furto con destrezza, a condizione che la persona che lo subisce abbia indosso o a portata di mano i valori stessi;
3) scippo, ovvero strappando i valori di mano o di dosso alla persona;
4) rapina ed estorsione. Sono assicurati con questa garanzia l’assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso, e gli altri addetti all’azienda mentre, fuori dall’azienda stessa, trasportano i valori al domicilio dell’assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa.
TRASPORTO VALORI. La Società indennizza i danni materiali e diretti da perdita dei Valori di proprietà dell’Assicurato e pertinenti l’Impresa durante il trasporto dai locali dell’Impresa al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, nell’ambito della regione di appartenenza e confinanti, in conseguenza di: • Scippo; • Rapina; • Furto, in seguito a Infortunio o improvviso malore dell’incaricato al trasporto; • Furto con destrezza, se l’incaricato al trasporto ha i Valori a portata di mano; subiti dagli Addetti o dai familiari dell’Assicurato mentre svolgono servizio esterno di trasporto. L’Assicurazione opera se le persone incaricate del trasporto sono di età compresa fra 18 e 75 anni. L’Assicurazione si intende estesa anche allo Scippo e alla Rapina dei Valori avvenuti all’interno dei locali indicati nella scheda di Polizza. La garanzia è prestata fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.500 per periodo assicurativo; la Società, in caso di Sinistro, applica uno Scoperto del 10%.
TRASPORTO VALORI. Il rimborso massimo per le spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dalle persone incaricate del trasporto durante uno scippo o una rapina è pari a € 1.000 per sinistro. ! Per i sinistri avvenuti per il trasporto valori, il 10% del danno rimane a carico dell’Assicurato.
TRASPORTO VALORI. Per i danni da furto e rapina di valori trasportati, si applica uno scoperto del 10%.