TRASPORTO VALORI Clausole campione
TRASPORTO VALORI. L’assicurazione è prestata alle condizioni indicate e in aggiunta a quanto previsto all’art. 2 punto 2.1) – Trasporto valori - delle Condizioni Aggiuntive sempre operanti;
TRASPORTO VALORI. Il servizio del trasporto dei valori va effettuato, di norma, con imprese specializzate. Ove non sia possibile l’utilizzo di tale modalità, le Banche formalizzeranno in apposito ordine di servizio o regolamento interno la procedura del trasporto valori; detta procedura dovrà indicare le modalità con cui incaricare il personale - sempre per iscritto, anche mediante e-mail - e l'entità dei valori, da contenersi nei limiti dei massimali di copertura assicurativa, che saranno comunicati al personale e sempre nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’art. 49. Il dipendente comandato del trasporto valori potrà esporre, anche per iscritto, proprie osservazioni sulle modalità di effettuazione del servizio. A tal fine la Federazione curerà di attivare le opportune azioni di coordinamento fornendo informazioni delle eventuali iniziative adottate alle XX.XX. Regionali stipulanti.
TRASPORTO VALORI. Per i danni da furto e rapina di valori trasportati, si applica uno scoperto del 10%, col minimo di € 500,00.
TRASPORTO VALORI. La Federazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto convengono sulla opportunità che il trasporto dei valori venga effettuato, nella generalità dei casi, a mezzo di furgoni blindati. Ove non sia possibile l'uso di furgoni blindati, le Banche dovranno comunque coprire i valori trasportati con massimali assicurativi, portando riservatamente a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le connesse norme da applicare per il trasporto dei valori. Con riferimento alle rimesse di valori, la Federazione si impegna a individuare procedure per la predisposi- zione di dette rimesse atte a sollevare i lavoratori dalla responsabilità personale.
TRASPORTO VALORI. ( nella forma a Primo Rischio assoluto)
1) furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso;
2) furto con destrezza, a condizione che la persona che lo subisce abbia indosso o a portata di mano i valori stessi;
3) scippo, ovvero strappando i valori di mano o di dosso alla persona;
4) rapina ed estorsione. Sono assicurati con questa garanzia l’assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso, e gli altri addetti all’azienda mentre, fuori dall’azienda stessa, trasportano i valori al domicilio dell’assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa.
TRASPORTO VALORI. La prestazione consiste nell'effettuare il versamento dell'incasso giornaliero delle casse camerali (mediamente di circa 1.500,00 Euro) presso l'istituto tesoriere.
TRASPORTO VALORI. Il trasporto valori deve avvenire con mezzi, con tecnologie e con personale adeguato a garantire la tutela del patrimonio di Ferrovie Sud Est consegnato agli agenti incaricati dall’Appaltatore. Qualora dal momento del ritiro dei valori dagli impianti di FSE o dalle emettitrici self service alla consegna degli stessi presso la Sala Conta incaricata della contazione intervengano diversi vettori incaricati del trasporto valori e ci siano dei caveaux di transito, l’organizzazione dell’attività deve essere resa nota a FSE e deve essere documentata nei Documenti di Trasporto di accompagnamento dei valori. Tutti i passaggi intermedi devono essere documentati sul sistema informativo dell’Appaltatore.
TRASPORTO VALORI. Per i danni da furto e rapina di valori trasportati, si applica uno scoperto del 10%.
TRASPORTO VALORI. La società indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite “Valori” conseguenti a: - furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso; - furto con destrezza, a condizione che la persona che lo subisce abbia indosso o a portata di mano i - scippo, ovvero strappando i valori di mano o di dosso alla persona; - rapina ed estorsione. Sono assicurati con questa garanzia l’assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso e gli altri addetti all’azienda, tutti di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 75 anni, mentre, fuori dall’azienda stessa o dal luogo ove esercitano l’attività ambulante, trasportano i valori al domicilio dell’assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa, nella fascia di orario compresa tra due ore prima dell’apertura e due ore dopo la chiusura dell’attività. Sono comprese le spese mediche documentate, esclusi i medicinali, sostenute dall’assicurato o dagli altri addetti incaricati al trasporto valori per infortunio a seguito di scippo o rapina, consumati o tentati, che abbiano determinato un sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione.
TRASPORTO VALORI. Per i danni da furto e rapina di valori trasportati, non verrà liquidata somma maggiore di € 30.000,00 per sinistro.