Common use of Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Clause in Contracts

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.

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Samples: Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale, Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deveIn caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro dieci giorni per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, come condizione essenziale ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza la rapida definizione delle responsabilità e durante il Periodo per la quantificazione dei danni. In caso di validità Sinistro grave i contenuti della polizza o durante il Periodo di osservazione, denuncia devono essere anticipati con una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confrontifax o e-mail. Si rinvia all’articolo 7 per Per gli aspetti di dettagliomaggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. Nel 12.1 “Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato” nonché - più in generale sull’intera procedura liquidativa – alla Sezione NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla Sezione TUTELA LEGALE (nonché al PACK PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Protezione Legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l’Italia, con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG. In caso in cuidi Xxxxxxxx il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, durante il Periodo di validità della polizza alla Società o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’AssicuratoreARAG. Si rinvia all’articolo 7 per Per gli aspetti di dettagliomaggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta 12.1 “Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o si assuma alcuna responsabilitàdell’Assicurato”, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”all’Art.

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Samples: www.unipolsai.it, www.assicoop.it

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AvvertenzaLiquidazione dell’Indennizzo per le sezioni Incendio e Danni alla proprietà e Furto AVVERTENZA: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo Con riferimento all’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o salvataggio” si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oprecisa che, in caso di morteSinistro, il BeneficiarioContraente e l’Assicurato devono fare quanto possibile per limitare i danni. La denuncia di Xxxxxxxx deve essere fatta per iscritto alla sede della Compagnia o all’Intermediario assicurativo secondo le modalità descritte nella sezione “In caso di sinistro - Incendio e Danni alla proprietà / Furto” delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: In caso di Incendio, devono consentire le indagini Furto o di Sinistro di origine dolosa o in caso di Furto, il Contraente o l’Assicurato deve presentare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro i 3 giorni successivi. AVVERTENZA: Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, la Compagnia può affidare apposito mandato ad un fiduciario o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accertare i danni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Societàtrovare un accordo, circa l’entità dei danni stessi, con l’Assicurato il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo ritenga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecnico. La Compagnia, visionati l’elaborato peritale, l’eventuale documento sottoscritto dal fiduciario e dall’Assicurato o dal suo tecnico di fiducia e l’ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da eseguirsi in Italia far sottoscrivere all’Assicurato. Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattualmente previsti mentre nel caso di inoperatività del contratto la Compagnia provvederà a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”darne comunicazione all’Assicurato.

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Samples: www.assineve.com, www.zurich.it

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione l'indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro dell'evento e delle cause che lo hanno determinatodeterminarono, corredata di Certificato Medicocertificato medico, deve essere fatta inviata per iscritto alla Società' entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società dall'infortunio o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se dal giorno nel quale l'Assicurato, o il Contraente/Assicurato ha agito con colpaAssicurato, o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato, o il Contraente/Assicurato, deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. A tal proposito si richiama l’articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione allegato A e art.63 allegato B. Per la SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia scritta alla Società (preceduta da telegramma, per i sinistri mortali o di notevole gravità) entro 10 giorni dal sinistro o dal giorno in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. A tal proposito si richiama l’articolo 33 allegato A e art. 78 allegato B delle Condizioni di Assicurazione. Per la SEZIONE ASSISTENZA Avvertenza: L’Assicurato deve denunciare il sinistro contattando per telefono, oppure telex, telefax o telegraficamente la Centrale Operativa ai seguenti numeri: telefono 000 000000, telefax +00 00 0000000, telefono dall’estero +00 00 00000000. A tal proposito si richiama l’articolo 39 allegato A e art. 84.11 allegato B delle Condizioni di Assicurazione. Per la SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA Avvertenza: L'Assicurato deve dare immediata comunicazione del sinistro alla Benacquista Assicurazioni S.n.c. o alla Società, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi. L'omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all’indennità (se all'indennizzo, sia il Contraente/Assicurato ha agito con dolo)riconoscimento di un indennizzo ridotto, secondo quanto previsto dall'art.1915 del cod.civ. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a A tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, proposito si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”45 allegato A e art. 90 allegato B delle Condizioni di Assicurazione.

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Samples: www.fivl.it

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base iscritto all’Agenzia alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della quale è asse- gnata la polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo alla Direzione della Società - informandolo la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla de- nuncia tutti gli elementi utili per la prima volta nei suoi confrontirapida de- finizione delle responsabilità e per la quanti- ficazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunica- zione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di sinistro grave. Si rinvia all’articolo 7 agli Artt. 2.1 e 2.17 “Denuncia del si- nistro ed obblighi del Contraente o dell’Assi- curato” e “Criterio di valutazione del danno” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio. Nel Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Tutela Legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) in segui- to denominata ARAG. In caso in cuidi sinistro il fat- to deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, durante il Periodo di validità della polizza alla Società o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’AssicuratoreARAG. Si rinvia all’articolo 7 rinvia, per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I agli articoli 2.32 Denuncia del sinistro” e seguenti delle Norme che regolano l’assicurazione la liquidazione dei sinistri, sezione Tutela Legale, “Cosa fare in generale” caso di sinistro”. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Assistenza è affidata a IMA Ita- lia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Xxxxxxxx. In caso di necessità, l’Assicurato deve contat- tare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata all’articolo 2.31 “Come ottenere le prestazioni di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, assistenza” della Sezione “Cosa fare in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGEsinistro”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della iscritto all’Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o durante il Periodo alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di osservazioneaccadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimati- vo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle re- sponsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anti- cipati con una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agenzia, in caso di sinistro grave. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle proce- dure di accertamento e liquidazione del danno, all’articolo 2.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato” per le Garan- zie Incendio, Furto e rapina, Elettronica, Vetri e cristalli e all’articolo 2.11 “Obblighi in caso di sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro” per la Garanzia Responsabilità civile. Avvertenza (Tutela Legale): la gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è affi- data ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 00000 Xxxxxx, XX (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: telefono centralino: 000 0000000, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx, fax per invio succes- siva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045 8290449. Il Contraente e/o Assicurato deve immediata- mente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società - informandolo o ad ARAG notizia di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confrontiogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. Si rinvia all’articolo 7 2.13 “Denuncia del sini- stro” della Sezione “Cosa fare in caso di sini- stro” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deveIn caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro dieci giorni per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, come condizione essenziale ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza la rapida definizione delle responsabilità e durante il Periodo per la quantificazione dei danni. In caso di validità Sinistro grave i contenuti della polizza o durante il Periodo di osservazione, denuncia devono essere anticipati con una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confrontifax o e-mail. Si rinvia all’articolo 7 per Per gli aspetti di dettagliomaggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. Nel 9.1 “Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato” nonché - più in generale sull’intera procedura liquidativa – alla Sezione NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla Sezione TUTELA LEGALE è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l’Italia, con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG. In caso in cuidi sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, durante il Periodo di validità della polizza alla Società o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’AssicuratoreARAG. Si rinvia all’articolo 7 per Per gli aspetti di dettagliomaggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. È condizione essenziale 9.1 “Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato”, all’Art. 9.15 “Modalità per richiedere le prestazioni” e all’Art. 9.16 “Libera scelta del legale”. Avvertenza: la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilitàgestione dei Sinistri relativi alla Sezione ASSISTENZA è affidata a Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., stipuli alcun accordo per una composizione stragiudizialeXxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx 00, accetti una sentenza 00000 Xxxxxx. In caso di condanna o si accolli Xxxxx necessità, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l.. Per gli aspetti di dettagliomaggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione 9.1 “Denuncia del luogo, giorno Sinistro e ora obblighi del sinistro Contraente o dell’Assicurato” e delle cause che lo hanno determinato, corredata all’Art. 9.21 “Modalità per richiedere le Prestazioni di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGEAssistenza”.

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Samples: www.cotroneoassicurazioni.it

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della iscritto all’Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o durante il Periodo alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di osservazioneaccadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimati- vo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle re- sponsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anti- cipati con una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agenzia, in caso di sinistro grave. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle pro- cedure di accertamento e liquidazione del danno, all’articolo 2.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicura- to” per le Garanzie Incendio, Furto e rapina, Elettronica, Vetri-Cristalli-Insegne e all’ar- ticolo 2.11 “Obblighi in caso di sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro” per la Garanzia Responsabilità civile. Avvertenza (Tutela Legale): la gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è affi- data ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 00000 Xxxxxx, XX (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: telefono centralino: 000 0000000, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx, fax per invio succes- siva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045 8290449. Il Contraente e/o Assicurato deve immediata- mente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società - informandolo o ad ARAG notizia di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confrontiogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. Si rinvia all’articolo 7 2.13 “Denuncia del sini- stro” della Sezione “Cosa fare in caso di sini- stro” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AvvertenzaLiquidazione dell’Indennizzo per le sezioni Incendio e Danni alla proprietà e Furto AVVERTENZA: L'Assicurato deveCon riferimento all’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio” si precisa che, come condizione essenziale in caso diSinistro, il Contraente e l’Assicurato devono fare quanto possibile per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettagliolimitare i danni. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, Xxxxxxxx deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società sede della Compagnia o all’Intermediario. La mancata denuncia all’Intermediario assicurativo secondo le modalità descritte nella sezione “In caso di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo)- Danni alla proprietà / Furto” delle Condizioni di Assicurazione. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, AVVERTENZA: in caso di morteIncendio, Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, il BeneficiarioContraente ol’Assicurato deve presentare regolare denuncia all’Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne èvenuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro i 3 giorni successivi. AVVERTENZA: Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, devono consentire le indagini la Compagnia può affidare apposito mandato ad un fiduciario o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accertare i danni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Societàtrovare un accordo, circa l’entità dei danni stessi, con l’Assicurato il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo ritenga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecnico. La Compagnia, visionati l’elaborato peritale, l’eventuale documento sottoscritto dal fiduciario e dall’Assicurato o dal suo tecnico di fiducia e l’ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da eseguirsi in Italia far sottoscrivere all’Assicurato. Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattualmente previsti mentre nel caso di inoperatività del contratto la Compagnia provvederà a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”darne comunicazione all’Assicurato.

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Samples: www.zurich.it

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato devein caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro 3 giorni per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata denuncia tutti gli elementi utili per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale rapida definizione delle responsabilità e per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato ocomunicazione e-mail, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stessoSinistro grave. Per ogni altro aspettogli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 12.1 “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro”, nonché - più in generale sull’intera procedura liquidativa - alla SEZIONE NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla SEZIONE TUTELA LEGALE (nonché nella SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Tutela legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l’Italia, con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG. In caso di Xxxxxxxx il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, alla Società o ad ARAG. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA rinvia a quanto previsto all’Art. 12.1 ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro” e all’Art. 12.20 “Libera scelta del legale” e seguenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Alberghi E Attività Ricettive Modello 3300 Ed. 01/03/2018

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deveAVVERTENZA Se trattasi di sinistro interessante la garanzia di cui alla Sezione ASSISTENZA Non appena verificatosi il sinistro, come condizione essenziale l’Assicurato, o chi per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base esso, deve darne im- mediata comunicazione esclusivamente alla presente Struttura Organizzativa, fornendo i dati identificativi personali e della polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza l’indirizzo e durante il Periodo recapito telefonico del luogo ove si trova e precisando il tipo di validità della polizza o durante il Periodo Assistenza richiesto. L’inadempimento di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato tale obbligo può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) perdita totale o la perdita parziale del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo)all’indennizzo ai sensi dell’art. Successivamente 1915 del Codice Civile. La Società, tramite la Struttura Organizzativa, garantisce le prestazioni di As- sistenza 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di in- dennizzo né l’erogazione di prestazioni, qualora l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro, e di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oconseguenza resta inteso che, in caso di mortesinistro per ottenere le prestazioni di Assistenza, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stessoha l’obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa al seguente numero di telefono +00 00 00000000 o telefax +00 00 00000000. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.AVVERTENZA Se trattasi di sinistro interessante la garanzia di cui alla Sezione TUTELA LEGALE IN VIAGGIO In caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per I Danni Connessi a Viaggio Turistico Dei Gruppi

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AvvertenzaLiquidazione dell’Indennizzo per le Sezioni Incendio e Danni alla proprietà e Furto AVVERTENZA: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo Con riferimento all’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o salvataggio” si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oprecisa che, in caso di morteSinistro, il BeneficiarioContraente e l’Assicurato devono fare quanto possibile per limitare i danni. La Denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto alla sede della Compagnia o all’Intermediario assicurativo secondo le modalità descritte nella sezione “Incendio/Furto – In caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: in caso di Incendio, devono consentire le indagini Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, il Contraente o l’Assicurato deve presentare regolare denuncia all’Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro i 3 giorni successivi. AVVERTENZA: Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, la Compagnia può affidare apposito mandato ad un fiduciario o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accertare i danni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Societàtrovare un accordo, circa l’entità dei danni stessi, con l’Assicurato, il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo ritenga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecnico. La Compagnia, visionati l’elaborato peritale, l’eventuale documento sottoscritto dal fiduciario e dall’Assicurato o dal suo tecnico di fiducia, e l’ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da eseguirsi in Italia far sottoscrivere all’Assicurato. Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattualmente previsti mentre nel caso di inoperatività del contratto la Compagnia provvederà a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”darne comunicazione all’Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia a Copertura Dei Rischi

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza momento di insorgenza del Sinistro si intende: - la data del decesso o dell’Infortunio per le garanzie Infortuni; - la data di manifestazione della malattia per le garanzie Invalidità permanente da ictus o infarto e durante il Periodo Invalidità permanente da malattia; - la data di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata attivazione delle prestazioni per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettagliol’Assistenza. Nel caso in cuicui la richiesta di variazione di uno o più elementi del contratto comporti la sostituzione dello stesso, durante così come disciplinato dall’art. 3 delle Condizioni di assicurazione, si precisa che, ove il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o sini- stro denunciato dall’Assicurato si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga sia verificato durante il periodo di curavigenza del presente contratto, deve lo stesso dovrà essere dato immediato avviso scritto alla Societàdenunciato ed istruito in virtù di tutto quanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione. L’Assicurato o, Avvertenza: in caso di morteSinistro Infortuni o Malattia, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto all’Impresa nei termini e con le modalità previste dall’art. 13 delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il BeneficiarioModulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo Informativo. Ai fini delle garanzie Invalidità permanente da ictus o infarto e Invalidità permanente da malattia, devono consentire le indagini l’invalidità è accertata in un periodo compreso tra 5 e gli accertamenti ritenuti necessari 365 giorni dalla Societàdata della denuncia della malattia, da eseguirsi in Italia base a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stessogiudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”Avvertenza: l’erogazione delle prestazioni di Assistenza è stata affidata a Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) come specificato all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

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Samples: www.poste.it

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deveIn deroga all’art. 1913 Cod. Civ., come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpadeve segnalare a XXXXXX, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica. Inoltre deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore. L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o la perdita totale del diritto all’indennità (se alla garanzia assicurativa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare a XXXXXX il Contraente/Assicurato ha agito con dolo)nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oL’Assicurato, in caso di mortesinistro, il Beneficiariodeve comunicare a XXXXXX l’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stessosecondo quanto disposto dall’art. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”1910 c.c.

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Samples: www.raggix.eu

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato devein caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro 3 giorni per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata denuncia tutti gli elementi utili per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale rapida definizione delle responsabilità e per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato ocomunicazione e-mail, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stessoSinistro grave. Per ogni altro aspettogli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 10.1 “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro”, all’Art. 10.15 “Modalità di riparazione del danno”, nonché - più in generale sull’intera procedura liquidativa – alla Sezione NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. la gestione dei Sinistri relativi alla SEZIONE TUTELA LEGALE (nonché nella SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Tutela legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l’Italia, con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG. In caso di Xxxxxxxx il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, alla Società o ad ARAG. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA rinvia a quanto previsto all’Art. 10.1 ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro” e all’Art. 10.20 “Libera scelta del legale” e seguenti.

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Samples: www.unipolsai.it

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AvvertenzaAvvertenze: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto Relativamente alle garanzie Incendio e Altri Danni a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oBeni, in caso di morteSinistro, la Banca o l’Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza; relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, in caso di sinistro, la Banca o l’Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni dal giorno in cui il Beneficiarioterzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati, devono consentire componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 000.000.000 (per Italia), Linea Urbana +00.000.00.000.00 (per l’Estero), contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 Successivamente, seguendo le indagini indicazioni ricevute dall’operatore, l’Assicurato dovrà inviare, con lettera raccomandata A/R il Modulo di Denuncia Sinistro – consegnato unitamente al presente Fascicolo Informativo al seguente indirizzo: Bipiemme Assicurazioni c/o BLUE ASSISTANCE X.xx Svizzera, 185 10149 – TORINO Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione alle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale Articolo 2), alla Sezione I – Incendio e gli accertamenti ritenuti necessari Rischi Supplementari - Articoli 6), 7), 8), 9) e alla Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla Societàproprietà dell’Immobile – Articoli 5), da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato 6). Avvertenze: Non sono previste spese per la stima del danno, salvo ricorso all’arbitrato come meglio disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione Sezione I – Incendio e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA Rischi Supplementari - Articolo 7) ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGEValutazione del Danno”.

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Samples: Polizza Rischi Casa

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AvvertenzaAVVERTENZA: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo Con riferimento all’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o salvataggio” si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oprecisa che, in caso di morteSinistro, il BeneficiarioCon- traente o l’Assicurato deve fare quanto possibile per limita- re i danni. Sezione Assistenza “In caso di Sinistro” alla voce “Istruzio- ni per la richiesta di Assistenza” In caso di Sinistro Tutela legale, devono consentire le indagini l’Assicurato deve darne immediata comunicazione a D.A.S. o alla Compagnia. In caso di Sinistro Assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi a Mapfre Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx S.A.. AVVERTENZA: Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale de- riva il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di Assi- curazione”. AVVERTENZA: AVVERTENZA: In caso di Incendio, Furto, atto doloso e gli accertamenti ritenuti necessari negli altri casi previsti dalla Societàlegge, il Contraente o l’Assicurato deve pre- sentare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria nei ter- mini indicati ai paragrafi “Obblighi” dei capitoli “In caso di Sinistro” e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia. AVVERTENZA: Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, la Compagnia può affidare apposito mandato a un fiducia- rio o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accertare i danni e trovare un accordo, circa l’entità dei danni stessi, con l’Assicurato il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo riten- ga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecnico. La Compagnia, visionati l’elaborato peritale, l’eventuale documento sottoscritto dal fiduciario e dall’Assicurato o dal suo tecnico di fiducia, e l’ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da eseguirsi in Italia far sottoscrivere all’Assicurato. Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattual- mente previsti mentre nel caso di inoperatività del contrat- to la Compagnia provvederà a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”darne comunicazione all’Assicurato.

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Samples: www.zurich.it

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato devein caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro 3 giorni per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, come condizione essenziale ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza la rapida definizione delle responsabilità e durante il Periodo di validità per la quantificazione dei danni. I contenuti della polizza o durante il Periodo di osservazione, denuncia devono essere anticipati con una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza fax o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oe-mail, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stessoSinistro grave. Per ogni altro aspettogli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 12.1 “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro”, all’Art. 12.16 “Modalità di riparazione del danno”, nonché - più in generale sull’intera procedura liquidativa - alla sezione NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. la gestione dei Sinistri relativi alla SEZIONE TUTELA LEGALE (nonché nella SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Tutela legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l’Italia, con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG. In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, alla Società o ad ARAG. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA rinvia a quanto previsto all’Art. 12.1 ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro” e all’Art. 12.21 “Libera scelta del legale” e seguenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Commercio Modello 4227 Ed. 01 08 2018

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deveIn deroga all’art. 1913 Cod. Civ., come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpadeve segnalare a XXXXXX, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica. Inoltre deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore. L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o la perdita totale del diritto all’indennità (se alla garanzia assicurativa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare a XXXXXX il Contraente/Assicurato ha agito con dolo)nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oL’Assicurato, in caso di mortesinistro, il Beneficiariodeve comunicare a XXXXXX l’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stessosecondo quanto disposto dall’art. 1910 c.c. Per ogni altro aspettoulteriori approfondimenti si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) e, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”per la copertura ROLAND Penale, all’art. 8 (2) delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).

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Samples: areasoci.sirm.org

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Per la garanzia “Invalidità Permanente da Malattia” Avvertenza: L'Assicurato deveai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è quando, come condizione essenziale secondo parere del medico, ci sia motivo di ritenere che dalla malattia stessa, per l'insorgere le sue carat- teristiche e prevedibili conseguenze, possa residuare una invalidità permanente inden- nizzabile. L’Assicurato o il Contraente devono denuncia- re la malattia ad UniSalute oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro trenta giorni da tale momento. La denuncia di si- nistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura, il decorso e le presumibili conseguenze della malattia, da originale o copia conforme delle cartelle cli- niche complete ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi in- validanti. In caso di sinistro l’Assicurato è te- nuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti da UniSalute e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. L’inadempimento degli obblighi dell'Assicuratore sopra indica- ti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documen- tazione medica richiesta rimangono a carico dell’Assicurato. L’Invalidità Permanente da Malattia viene determinata in un periodo compreso tra centottanta e cinquecentoqua- ranta giorni dalla data della denuncia della malattia, in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo giudizio medico sul grado di validità stabilizzazione della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confrontistessa. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti agli articoli 4.1.2 “Obblighi dell’Assicurato in caso di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità sinistro” e 4.1.3 “Determinazione dell’inden- nizzo” della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I Sezione “Norme che regolano l’assicurazione in generalela copertura e la liquidazione dei Sinistri” per gli aspetti di dettaglio. La Per la garanzia “Visite Specialistiche, accer- tamenti diagnostici e trattamenti fisiotera- pici e/o riabilitativi a seguito di ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operativi- tà del contratto di durata superiore a dieci giorni causato da una malattia manifestata- si durante l’operatività dello stesso” Avvertenza: ai fini della denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora il momento di insorgenza del sinistro è quando, in segui- to alle dimissioni da un Istituto di cura per un ricovero dipendente da malattia avvenuto durante l’operatività del contratto e delle cause che lo hanno determinatodi dura- ta superiore a dieci giorni consecutivi, corredata l’Assi- curato abbia necessità di Certificato Medicosottoporsi a visite specialistiche, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi con- nessi alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Societàpatologia denunciata. L’Assicurato o, in caso o chi per esso deve contattare la Centrale Operativa di morte, il Beneficiario, devono UniSalute al numero verde gratuito 800-822469 e specificare la prestazione richiesta e consentire le indagini eventuali controlli medici e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia fornire ogni informazione sanitaria relativamente a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stessonotizie attinenti la patologia denunciata. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.Si rinvia agli articoli

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Samples: Contratto Di Assicurazione Invalidità Permanente Da Malattia

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della iscritto all’Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o durante il Periodo alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di osservazioneaccadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimati- vo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle re- sponsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anti- cipati con una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agenzia, in caso di sinistro grave. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle pro- cedure di accertamento e liquidazione del danno, all’articolo 2.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicura- to” per le Garanzie Incendio, Furto e rapina, Elettronica, Vetri-Cristalli-Insegne e all’ar- ticolo 2.11 “Obblighi in caso di sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro” per la Garanzia Responsabilità civile. Avvertenza (Tutela Legale): la gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è af- fidata ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona (di seguito ARAG) alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: telefono centralino: 000 0000000, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx, fax per invio succes- siva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045 8290449. Il Contraente e/o Assicurato deve immediata- mente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società - informandolo o ad ARAG notizia di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confrontiogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. Si rinvia all’articolo 7 2.13 “Denuncia del sini- stro” della Sezione “Cosa fare in caso di sini- stro” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.

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Samples: www.guardianiassicurazioni.it

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AvvertenzaAVVERTENZA: L'Assicurato devein deroga all’art. 1913 Cod. Civ., come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpadeve segnalare a XXXXXX, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica. Inoltre deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore. L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o la perdita totale del diritto all’indennità (se alla garanzia assicurativa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare a XXXXXX il Contraente/Assicurato ha agito con dolo)nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oL’Assicurato, in caso di mortesinistro, il Beneficiariodeve comunicare a XXXXXX l’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stessosecondo quanto disposto dall’art. 1910 c.c. Per ogni altro aspetto, ulteriori approfondimenti si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”rinvia agli articoli 8 (2) e all’art. 18 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).

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Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deveIl Sinistro deve essere denunciato dal Contraente e/o Assicurato o dai suoi aventi diritto all’Impresa entro 10 (dieci) giorni dall’accadimento, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore ovvero dal giorno in base alla presente polizzacui sia stato obiettivamente in grado di farlo. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi e i motivi delle prestazioni prescritte. L’Assicurato deve sottoporsi, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza spese dell’Impresa, agli accertamenti e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronticon- trolli medici disposti dalla stessa. Si rinvia all’articolo 7 agli Artt. 33 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione - Denuncia del Sinistro - per gli aspetti di dettagliodettaglio delle procedure liquidative. Nel caso in cuiLa copertura Rimborso Spese pre, durante e post Ricovero può essere prestata nella forma dell’Assistenza Diretta; in questo caso l’Impresa provvede al pagamento diretto della Struttura Sanitaria Convenzionata. In caso di Ricovero presso una Struttura Sanitaria NON Convenzionata, il Periodo rimborso verrà effettuato all’Assicurato secondo quanto contemplato nella Condizioni di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’AssicuratoreAssicurazione. Si rammenta che sul sito internet dell’Impresa è presente un link di collega- mento al sito internet di PREVIMEDICAL per la consultazione dei centri e dei medici convenzionati. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 7 agli Artt. 33 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione. ! Avvertenza: L’Assicurato può decidere di avvalersi di strutture o medici convenzionati attivando la procedura di Presa in Carico Diretta o Presa in Carico in Forma Mista; in questi casi il pagamento delle prestazioni viene effettuato diretta- mente dall’Impresa alla struttura o al medico convenzionati, restando a ca- rico dell’Assicurato le sole Franchigie o Scoperti e le altre limitazioni alle Coperture Assicurative previste in Polizza. Per l’attivazione della procedura di Presa in Carico Diretta o Presa in Carico in Forma Mista l’Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa per ottenere la necessaria autorizzazione, in mancanza della quale la procedura non sarà operante. Per gli aspetti di dettagliodettaglio si rimanda all’Art. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza 33 - Denuncia del Sinistro - Obbli- ghi dell’Assicurato - Criteri di condanna o si accolli Xxxxx Liquidazione delle Condizioni di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”Assicurazione.

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