Common use of Sistema delle relazioni sindacali Clause in Contracts

Sistema delle relazioni sindacali. 1. Così come indicato all’art. 23 del D.P.R. 164/2002 e all’art. 2 dell’A.Q.N. il sistema delle relazioni sindacali deve essere orientato al rispetto delle prerogative e responsabilità dell’Amministrazione locale e delle Organizzazioni Sindacali e al rafforzamento del confronto sulle tematiche di comune interesse, con particolare riguardo: • agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche; • alla necessità di attivare tutte le procedure di raffreddamento dei conflitti; • alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, regionale e locale, nonché quelli che la vigente normativa demanda all’Amministrazione; • alla necessità di migliorare la qualità dei servizi, in modo da renderli efficienti ed efficaci; • alle iniziative finalizzate al benessere del personale. 2. Il sistema delle relazioni sindacali declinato nel presente protocollo è finalizzato ad assicurare la massima trasparenza nei rapporti in tal senso, le parti si impegnano ad attuare un corretto sistema di partecipazione garantendo, nelle forme previste dall’art. 25 del D.P.R. 164/2002, una costante informazione e a raggiungere intese locali in tutte le materie oggetto di esame come previsto all’art.26 del D.P.R. 164/2002. 3. Le richieste di notizie avanzate dalle OO. SS. devono essere riscontrate in tempi ragionevoli comunque, non oltre 30 giorni dall’effettiva ricezione della nota sindacale. Qualora per il riscontro fosse necessaria un’istruttoria la cui conclusione richiede tempi più lunghi, la Direzione/Parte Pubblica avrà cura di avviare anche brevi vie l’O.S. interessata comunicando la “tempistica” utile per la definizione della questione. 4. Per i confronti sindacali, la verbalizzazione dovrà riportare in maniera chiara le posizioni da ciascuno espressa e le conseguenti maggioranze formatesi sugli specifici argomenti trattati. Il verbale dovrà essere letto e sottoscritto al termine del confronto da tutte le Parti, parte pubblica che OO.SS sindacali presenti alla concertazione. Successivamente il Verbale verrà trasmesso anche per posta elettronica alle OO.SS.. Se il tavolo di “confronto sindacale” convocato è finalizzato poi alla definizione di accordi decentrati, al confronto verbalizzato e sottoscritto come sopra, la Parte Pubblica, se non vi è il tempo per la stesura, farà seguire la trasmissione dell’articolato e/o dell’ordine di servizio che disciplina l’oggetto discusso. 5. Salvo quanto previsto in materia dalla normativa sulla privacy e fermo restando le responsabilità civili e penali in merito all’utilizzo di strumenti di registrazione, è possibile la registrazione audio delle riunioni sindacali. A tal fine la Parte interessata ne farà richiesta in tempo utile alla Parte Pubblica per consentire la preventiva e doverosa comunicazione a tutte le restanti OO.SS.. Se non vi è un consenso unanime di tutte le Parti sindacali non si potrà procedere alla registrazione audio della riunione / concertazione. 6. E comunque possibile al singolo rappresentante registrare unicamente il proprio intervento verbalizzato. 7. In considerazione delle previsioni di cui all’art. 2 comma 2 dell’A.Q.N., le parti concordano nel ritenere le commissioni paritetiche e i comitati previsti dai contratti strumento di sostegno e sviluppo ai processi di partecipazione e di promozione di iniziative in favore del Personale. 8. L’Amministrazione si impegna a costituire, ovvero rinnovare, i suddetti organismi nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 9. Con riferimento alla mancata definizione degli Accordi Decentrati si rimanda alla procedura dettagliatamente descritta all’art. 3 comma 13 A.Q.N. 10. Le delibere della Commissione Arbitrale Regionale sono recepite in provvedimenti formali del Provveditore Regionale, le Autorità Dirigenti interessate dovranno attenersi comunicando alle OO. SS. i provvedimenti adottati in conformità alle predette delibere.

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Samples: Decentralized Agreement for Penitentiary Police Personnel

Sistema delle relazioni sindacali. 1. Così come indicato all’art. 23 Richiamati gli articoli 2, 3 e 4 del D.P.R. 164/2002 CCNL F.L 2016-2018 in tema di relazioni sindacali, informazione e all’art. 2 dell’A.Q.N. il sistema delle relazioni sindacali confronto, si concorda che l’informazione deve essere orientato al rispetto data nei tempi, nei modi e nei contenuti previsti dal CCNL, atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle prerogative misure da adottare, ed esprimere osservazioni e responsabilità dell’Amministrazione locale proposte. La trasmissione dei dati e degli elementi conoscitivi nell’ambito delle Organizzazioni Sindacali materie di cui agli artt. 44 e al rafforzamento 45 del confronto sulle tematiche vigente CCNL dell’Area della Dirigenza avviene mediante inoltro in posta elettronica alle caselle ufficiali delle predette XX.XX., di comune interesse, con particolare riguardo: • agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche; • alla necessità norma 10 giorni (o comunque non meno di attivare tutte le procedure di raffreddamento 5 giorni) antecedenti l’eventuale adozione dei conflitti; • alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, regionale e locale, nonché quelli che la vigente normativa demanda all’Amministrazione; • alla necessità di migliorare la qualità dei servizi, in modo da renderli efficienti ed efficaci; • alle iniziative finalizzate al benessere del personalerelativi atti. 2. Il sistema delle relazioni sindacali declinato nel presente protocollo è finalizzato ad assicurare la massima trasparenza nei rapporti in tal senso, le parti si impegnano ad attuare un corretto sistema Sono oggetto di partecipazione garantendo, nelle forme previste dall’art. 25 del D.P.R. 164/2002, una costante informazione e a raggiungere intese locali in tutte le materie indicate agli artt. 44 e 45, del CCNL F.L. 2016-2018, che prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di esame come previsto all’art.26 sola informazione preventiva le materie di cui all’Art. 6 del D.P.R. 164/2002D.Lgs. n. 165/2001. 3. Le richieste Il confronto disciplinato dall’art. 4 del CCNL, si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, tra Amministrazione e soggetti sindacali si avvia il confronto se, entro cinque giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione, e deve essere calendarizzato di notizie avanzate norma non prima di 5 giorni dalla trasmissione della proposta del documento su cui avviare il confronto. Tale termine vale anche se la richiesta di confronto proviene dalle OO. SS. devono essere riscontrate in tempi ragionevoli comunque, non oltre 30 giorni dall’effettiva ricezione della nota sindacale. Qualora per il riscontro fosse necessaria un’istruttoria la cui conclusione richiede tempi più lunghi, la Direzione/Parte Pubblica avrà cura di avviare anche brevi vie l’O.S. interessata comunicando la “tempistica” utile per la definizione della questioneparti sindacali. 4. Per i confronti sindacaliGli incontri si svolgono di norma in presenza, la verbalizzazione dovrà riportare in maniera chiara le posizioni salvo particolari circostanze che rendano opportuno lo svolgimento (anche) da ciascuno espressa e le conseguenti maggioranze formatesi sugli specifici argomenti trattati. Il verbale dovrà essere letto e sottoscritto al termine del confronto da tutte le Parti, parte pubblica che OO.SS sindacali presenti alla concertazione. Successivamente il Verbale verrà trasmesso anche per posta elettronica alle OO.SS.. Se il tavolo di “confronto sindacale” convocato è finalizzato poi alla definizione di accordi decentrati, al confronto verbalizzato e sottoscritto come sopra, la Parte Pubblica, se non vi è il tempo per la stesura, farà seguire la trasmissione dell’articolato e/o dell’ordine di servizio che disciplina l’oggetto discussoremoto. 5. Salvo quanto previsto in materia dalla normativa sulla privacy e fermo restando le responsabilità civili e penali in merito all’utilizzo di strumenti di registrazione, è possibile la registrazione audio delle riunioni sindacali. A tal fine la Parte interessata ne farà richiesta in tempo utile alla Parte Pubblica per consentire la preventiva e doverosa comunicazione a tutte le restanti OO.SS.. Se non vi è un consenso unanime di tutte le Parti sindacali non si potrà procedere alla registrazione audio della riunione / concertazione. 6. E comunque possibile al singolo rappresentante registrare unicamente il proprio intervento verbalizzato. 7. In considerazione delle previsioni di cui all’art. 2 comma 2 dell’A.Q.N., le parti concordano nel ritenere le commissioni paritetiche e i comitati previsti dai contratti strumento di sostegno e sviluppo ai processi di partecipazione e di promozione di iniziative in favore del Personale. 8. L’Amministrazione si impegna a costituire, ovvero rinnovare, i suddetti organismi nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 9. Con riferimento alla mancata definizione degli Accordi Decentrati si rimanda alla procedura dettagliatamente descritta all’art. 3 comma 13 A.Q.N. 10. Le delibere della Commissione Arbitrale Regionale sono recepite in provvedimenti formali del Provveditore Regionale, le Autorità Dirigenti interessate dovranno attenersi comunicando alle OO. SS. i provvedimenti adottati in conformità alle predette delibere.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Sistema delle relazioni sindacali. 1. Così come indicato all’art. 23 Richiamati gli articoli 3, 4 e 5 del D.P.R. 164/2002 CCNL F.L 2016-2018 in tema di relazioni sindacali, informazione e all’art. 2 dell’A.Q.N. il sistema delle relazioni sindacali confronto, si concorda che l’informazione deve essere orientato al rispetto data nei tempi, nei modi e nei contenuti previsti dal CCNL, atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle prerogative misure da adottare, ed esprimere osservazioni e responsabilità dell’Amministrazione locale proposte. La trasmissione dei dati e degli elementi conoscitivi nell’ambito delle Organizzazioni Sindacali materie di cui agli artt. 44 e al rafforzamento 45 del confronto sulle tematiche vigente CCNL dell’Area della Dirigenza avviene mediante inoltro in posta elettronica alle caselle ufficiali delle predette XX.XX., di comune interesse, con particolare riguardo: • agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche; • alla necessità norma 10 giorni (o comunque non meno di attivare tutte le procedure di raffreddamento 5 giorni) antecedenti l’eventuale adozione dei conflitti; • alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, regionale e locale, nonché quelli che la vigente normativa demanda all’Amministrazione; • alla necessità di migliorare la qualità dei servizi, in modo da renderli efficienti ed efficaci; • alle iniziative finalizzate al benessere del personalerelativi atti. 2. Il sistema delle relazioni sindacali declinato nel presente protocollo è finalizzato ad assicurare la massima trasparenza nei rapporti in tal senso, le parti si impegnano ad attuare un corretto sistema Sono oggetto di partecipazione garantendo, nelle forme previste dall’art. 25 del D.P.R. 164/2002, una costante informazione e a raggiungere intese locali in tutte le materie indicate agli artt. 44 e 45, del CCNL F.L. 2016-2018, che prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di esame come previsto all’art.26 sola informazione preventiva le materie di cui all’Art. 6 del D.P.R. 164/2002D.Lgs. n. 165/2001. 3. Le richieste Il confronto disciplinato dall’art. 5 del CCNL, si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, tra Amministrazione e soggetti sindacali si avvia il confronto se, entro cinque giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione, e deve essere calendarizzato di notizie avanzate norma non prima di 5 giorni dalla trasmissione della proposta del documento su cui avviare il confronto. Tale termine vale anche se la richiesta di confronto proviene dalle OO. SS. devono essere riscontrate in tempi ragionevoli comunque, non oltre 30 giorni dall’effettiva ricezione della nota sindacale. Qualora per il riscontro fosse necessaria un’istruttoria la cui conclusione richiede tempi più lunghi, la Direzione/Parte Pubblica avrà cura di avviare anche brevi vie l’O.S. interessata comunicando la “tempistica” utile per la definizione della questioneparti sindacali. 4. Per i confronti sindacaliGli incontri si svolgono di norma in presenza, la verbalizzazione dovrà riportare in maniera chiara le posizioni salvo particolari circostanze che rendano opportuno lo svolgimento (anche) da ciascuno espressa e le conseguenti maggioranze formatesi sugli specifici argomenti trattati. Il verbale dovrà essere letto e sottoscritto al termine del confronto da tutte le Parti, parte pubblica che OO.SS sindacali presenti alla concertazione. Successivamente il Verbale verrà trasmesso anche per posta elettronica alle OO.SS.. Se il tavolo di “confronto sindacale” convocato è finalizzato poi alla definizione di accordi decentrati, al confronto verbalizzato e sottoscritto come sopra, la Parte Pubblica, se non vi è il tempo per la stesura, farà seguire la trasmissione dell’articolato e/o dell’ordine di servizio che disciplina l’oggetto discussoremoto. 5. Salvo quanto previsto in materia dalla normativa sulla privacy e fermo restando le responsabilità civili e penali in merito all’utilizzo di strumenti di registrazione, è possibile la registrazione audio delle riunioni sindacali. A tal fine la Parte interessata ne farà richiesta in tempo utile alla Parte Pubblica per consentire la preventiva e doverosa comunicazione a tutte le restanti OO.SS.. Se non vi è un consenso unanime di tutte le Parti sindacali non si potrà procedere alla registrazione audio della riunione / concertazione. 6. E comunque possibile al singolo rappresentante registrare unicamente il proprio intervento verbalizzato. 7. In considerazione delle previsioni di cui all’art. 2 comma 2 dell’A.Q.N., le parti concordano nel ritenere le commissioni paritetiche e i comitati previsti dai contratti strumento di sostegno e sviluppo ai processi di partecipazione e di promozione di iniziative in favore del Personale. 8. L’Amministrazione si impegna a costituire, ovvero rinnovare, i suddetti organismi nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 9. Con riferimento alla mancata definizione degli Accordi Decentrati si rimanda alla procedura dettagliatamente descritta all’art. 3 comma 13 A.Q.N. 10. Le delibere della Commissione Arbitrale Regionale sono recepite in provvedimenti formali del Provveditore Regionale, le Autorità Dirigenti interessate dovranno attenersi comunicando alle OO. SS. i provvedimenti adottati in conformità alle predette delibere.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Sistema delle relazioni sindacali. Comune di Venezia Data: 26/10/2021, PG/2021/0490180 1. Così come indicato all’artRichiamati gli articoli 2, 3 e 4 del CCNL F.L 2016-2018 in tema di relazioni sindacali, informazione e confronto, si concorda che l’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti previsti dal CCNL, atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare, ed esprimere osservazioni e proposte. 23 La trasmissione dei dati e degli elementi conoscitivi nell’ambito delle materie di cui agli artt. 44 e 45 del D.P.R. 164/2002 vigente CCNL dell’Area della Dirigenza avviene mediante inoltro in posta elettronica alle caselle ufficiali delle predette XX.XX., di norma 10 giorni (o comunque non meno di 5 giorni) antecedenti l’eventuale adozione dei relativi atti. 2. Sono oggetto di informazione tutte le materie indicate agli artt. 44 e all’art45, del CCNL F.L. 2016-2018, che prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 2 dell’A.Q.N. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui all’Art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001. 3. Il confronto disciplinato dall’art. 4 del CCNL, si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, tra Amministrazione e soggetti sindacali si avvia il confronto se, entro cinque giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione, e deve essere calendarizzato di norma non prima di 5 giorni dalla trasmissione della proposta del documento su cui avviare il confronto. Tale termine vale anche se la richiesta di confronto proviene dalle parti sindacali. 4. Gli incontri si svolgono di norma in presenza, salvo particolari circostanze che rendano opportuno lo svolgimento (anche) da remoto. Articolo aggiunto per disciplinare in dettaglio il sistema delle relazioni sindacali deve essere orientato al rispetto delle prerogative e responsabilità dell’Amministrazione locale e delle Organizzazioni Sindacali e al rafforzamento entro i limiti del confronto sulle tematiche di comune interesse, con particolare riguardo: • agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche; • alla necessità di attivare tutte le procedure di raffreddamento dei conflitti; • alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, regionale e locale, nonché quelli che la vigente normativa demanda all’Amministrazione; • alla necessità di migliorare la qualità dei servizi, in modo da renderli efficienti ed efficaci; • alle iniziative finalizzate al benessere del personale. 2. Il sistema delle relazioni sindacali declinato nel presente protocollo è finalizzato ad assicurare la massima trasparenza nei rapporti in tal senso, le parti si impegnano ad attuare un corretto sistema di partecipazione garantendo, nelle forme previste dall’art. 25 del D.P.R. 164/2002, una costante informazione e a raggiungere intese locali in tutte le materie oggetto di esame come previsto all’art.26 del D.P.R. 164/2002. 3. Le richieste di notizie avanzate dalle OO. SS. devono essere riscontrate in tempi ragionevoli comunque, non oltre 30 giorni dall’effettiva ricezione della nota sindacale. Qualora per il riscontro fosse necessaria un’istruttoria la cui conclusione richiede tempi più lunghi, la Direzione/Parte Pubblica avrà cura di avviare anche brevi vie l’O.S. interessata comunicando la “tempistica” utile per la definizione della questione. 4. Per i confronti sindacali, la verbalizzazione dovrà riportare in maniera chiara le posizioni da ciascuno espressa e le conseguenti maggioranze formatesi sugli specifici argomenti trattati. Il verbale dovrà essere letto e sottoscritto al termine del confronto da tutte le Parti, parte pubblica che OO.SS sindacali presenti alla concertazione. Successivamente il Verbale verrà trasmesso anche per posta elettronica alle OO.SS.. Se il tavolo di “confronto sindacale” convocato è finalizzato poi alla definizione di accordi decentrati, al confronto verbalizzato e sottoscritto come sopra, la Parte Pubblica, se non vi è il tempo per la stesura, farà seguire la trasmissione dell’articolato e/o dell’ordine di servizio che disciplina l’oggetto discusso. 5. Salvo quanto previsto in materia dalla normativa sulla privacy e fermo restando le responsabilità civili e penali in merito all’utilizzo di strumenti di registrazione, è possibile la registrazione audio delle riunioni sindacali. A tal fine la Parte interessata ne farà richiesta in tempo utile alla Parte Pubblica per consentire la preventiva e doverosa comunicazione a tutte le restanti OO.SS.. Se non vi è un consenso unanime di tutte le Parti sindacali non si potrà procedere alla registrazione audio della riunione / concertazione. 6. E comunque possibile al singolo rappresentante registrare unicamente il proprio intervento verbalizzato. 7. In considerazione delle previsioni di cui all’art. 2 comma 2 dell’A.Q.N., le parti concordano nel ritenere le commissioni paritetiche e i comitati previsti dai contratti strumento di sostegno e sviluppo ai processi di partecipazione e di promozione di iniziative in favore del Personale. 8. L’Amministrazione si impegna a costituire, ovvero rinnovare, i suddetti organismi nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 9. Con riferimento alla mancata definizione degli Accordi Decentrati si rimanda alla procedura dettagliatamente descritta all’art. 3 comma 13 A.Q.N. 10. Le delibere della Commissione Arbitrale Regionale sono recepite in provvedimenti formali del Provveditore Regionale, le Autorità Dirigenti interessate dovranno attenersi comunicando alle OO. SS. i provvedimenti adottati in conformità alle predette delibere.CCNL..

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Sistema delle relazioni sindacali. 1Quando insorgono controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi integrativi aziendali, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consen- sualmente il significato della clausola controversa. Così come indicato all’artL’eventuale accordo stipulato con le proce- dure previste dall’art. 23 4 del D.P.R. 164/2002 e all’artC.C.N.L. 2002/2005 sostituisce la clausola in questione sin dall’ini- zio della vigenza del contratto. 2 dell’A.Q.N. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie. Le parti convengono di ritenere il sistema delle relazioni sindacali deve essere orientato funzionale alla ricerca di as- setti e norme mirate al rispetto conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell’A.S.L. TO3 - in uno sce- nario di continue evoluzioni - ed al miglioramento delle prerogative e responsabilità dell’Amministrazione locale e delle Organizzazioni Sindacali e condizioni per consentire ai lavoratori di esprimere al rafforzamento del confronto sulle tematiche meglio le proprie capacità professionali. Ciò consentirà di comune interessegarantire alla propria azione un elevato livello di efficienza ed efficacia e, con particolare riguardo: • agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche; • alla necessità esso, l’innalzamento degli standard qualitativi del servizio offerto, adeguando le proprie modalità operative e la propria cultura di attivare tutte le procedure riferimento alle logiche che sono proprie di raffreddamento dei conflitti; • alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, regionale e locale, nonché quelli che la vigente normativa demanda all’Amministrazione; • alla necessità di migliorare la qualità dei servizi, in modo da renderli efficienti ed efficaci; • alle iniziative finalizzate al benessere del personale. 2. Il sistema delle relazioni sindacali declinato nel presente protocollo è finalizzato ad assicurare la massima trasparenza nei rapporti in tal senso, le parti si impegnano ad attuare un corretto sistema di partecipazione garantendo, nelle forme previste dall’art. 25 del D.P.R. 164/2002, una costante informazione e a raggiungere intese locali in tutte le materie oggetto di esame come previsto all’art.26 del D.P.R. 164/2002. 3. Le richieste di notizie avanzate dalle OO. SS. devono essere riscontrate in tempi ragionevoli comunque, non oltre 30 giorni dall’effettiva ricezione della nota sindacale. Qualora per il riscontro fosse necessaria un’istruttoria la cui conclusione richiede tempi più lunghi, la Direzione/Parte Pubblica avrà cura di avviare anche brevi vie l’O.S. interessata comunicando la “tempistica” utile per la definizione della questione. 4. Per i confronti sindacali, la verbalizzazione dovrà riportare in maniera chiara le posizioni da ciascuno espressa e le conseguenti maggioranze formatesi sugli specifici argomenti trattati. Il verbale dovrà essere letto e sottoscritto al termine del confronto da tutte le Parti, parte pubblica che OO.SS sindacali presenti alla concertazione. Successivamente il Verbale verrà trasmesso anche per posta elettronica alle OO.SS.. Se il tavolo di “confronto sindacale” convocato è finalizzato poi alla definizione di accordi decentrati, al confronto verbalizzato e sottoscritto come sopra, la Parte Pubblica, se non vi è il tempo per la stesura, farà seguire la trasmissione dell’articolato e/o dell’ordine di servizio che disciplina l’oggetto discusso. 5. Salvo quanto previsto in materia dalla normativa sulla privacy e fermo restando le responsabilità civili e penali in merito all’utilizzo di strumenti di registrazione, è possibile la registrazione audio delle riunioni sindacaliAzienda Sanitaria. A tal fine la Parte interessata ne farà richiesta si pone, come primaria esigenza, quella di una nuova cultura di gestione fortemente decentrata che metta in tempo utile alla Parte Pubblica per consentire la preventiva grado i soggetti interessati di adeguarsi costantemente alle realtà notevolmente diversificate e doverosa comunicazione a tutte le restanti OO.SS.. Se non vi è un consenso unanime di tutte le Parti sindacali non si potrà procedere alla registrazione audio della riunione / concertazione. 6garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali. E comunque possibile al singolo rappresentante registrare unicamente il proprio intervento verbalizzato. 7. In considerazione delle previsioni Nell’ottica di cui all’art. 2 al comma 2 dell’A.Q.N., 1 le parti concordano nel ritenere prendono atto che le commissioni paritetiche relazioni sindacali a livello decentrato si articolano nelle seguenti fasi: Informazione Concertazione Consultazione Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale Le R.S.U. e le XX.XX. debbono comunicare preventivamente all’Azienda i comitati previsti dai contratti strumento soggetti componenti la delegazione di sostegno e sviluppo parte sindacale, ai processi di partecipazione e di promozione di iniziative in favore sensi dell’art. 9 del Personale. 8. L’Amministrazione si impegna a costituireC.C.N.L. 1998/2001, ovvero rinnovare, i suddetti organismi nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 9. Con riferimento abilitati alle relazioni sindacali ed alla mancata definizione degli Accordi Decentrati si rimanda alla procedura dettagliatamente descritta all’art. 3 comma 13 A.Q.N. 10sottoscrizione dei relativi verbali. Le delibere della Commissione Arbitrale Regionale sono recepite in provvedimenti formali del Provveditore Regionaleparti concordano di attivare tavoli tecnici per la trattazione di specifiche materie, senza le Autorità Dirigenti interessate dovranno attenersi comunicando predet- te formalità e, pertanto, senza la possibilità di sottoscrivere accordi vincolanti tra le parti. L'azienda trasmette alle OORSU e alle XX.XX. SS. i provvedimenti adottati in conformità alle predette delibereabilitate tutta la documentazione informativa relativa agli incontri sindacali.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale