Disapplicazioni 116 Clausole campione

Disapplicazioni 116. ALLEGATO A 118 Dichiarazione Congiunta n. 1 120 Dichiarazione Congiunta n. 2 120 Dichiarazione Congiunta n. 3 120 NOTE 121 PARTE PRIMA 124 TITOLO I Disposizioni Generali 124 Capo I 124 Art. 1 - Campo di applicazione 124

Related to Disapplicazioni 116

  • Disapplicazioni 1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale con qualifica dirigenziale del comparto, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e in particolare le seguenti disposizioni: a) con riferimento alla durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto: art. 30 del DPR n. 333 del 1990; b) con riferimento ai tempi e procedure per la stipulazione del contratto decentrato: art. 31 del DPR n. 333 del 1990; c) con riferimento alle materie e ai limiti della contrattazione decentrata: artt. 25 e 27 del DPR n. 268 del 1987; d) con riferimento alla composizione delle delegazioni: art. 26 del DPR n. 268 del 1987; e) con riferimento ai diritti di informazione e consultazione: artt. 18 - 20 del DPR n. 13 del 1986; art. 29 del DPR n. 268 del 1987; art. 2 DPR n. 268 del 1987; f) con riferimento alle pari opportunità: art. 16 DPR 395 del 1988; g) con riferimento alle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro: art. 25 legge n. 93 del 1983; h) con riferimento all'interpretazione autentica dei contratti: art. 28 del DPR n. 268 del 1987; art. 32 DPR n. 333/90; art. 21 del DPR n. 13 del 1986; i) con riferimento al contratto individuale di lavoro: art. 12 DPR n. 3 del 1957; l) con riferimento al periodo di prova: art. 25 del Dpr n. 347 del 1983; m) con riferimento all’orario di lavoro; art. 37 del DPR n. 333 del 1990; n) con riferimento alle ferie: art. 7 DPR n. 347/83; art. 4 DPR n. 395 del 1988; o) con riferimento alle assenze retribuite: art. 15, comma 7, DPR n. 268 del 1987; art. 17 DPR n. 347 del 1983; art. 9 DPR n. 810 del 1980; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. n. 537 del 1993 e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94; art. 15 DPR n. 268 del 1987; art. 11 del DPR n. 13 del 1986; p) con riferimento alle assenze per malattia e agli infortuni e malattie derivanti da causa di servizio: artt. 17, 18 e 19 DPR n. 347 del 1983; art. 56 e 61 DPR n. 268 del 1987; art. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR n. 3 del 1957; artt. dal 30 al 34 del DPR n. 686 del 1957; art. 3, commi dal 37 al 41 della L. n. 537/93 e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94; q) con riferimento ai compiti e alle responsabilità dirigenziali: art. 40, 42 del DPR n. 268 del 1987; art. 39 e 40 del DPR n. 333 del 1990; r) con riferimento alla mobilità: art. 41 del DPR n. 268 del 1987; s) con riferimento al recesso: art. 51, commi 9 e 10, L. 142/90 (salvo che per i limitati casi di cui all’art. 46); art. 16 DPR n. 333 del 1990; t) con riferimento al trattamento economico: art. 34, comma 1, lettera d) e art. 69, comma 1, del DPR n. 268 del 1987; 38, 43, 44, 46, del DPR n. 333 del 1990. 2. Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1 sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR n. 333 del 1990. 3. Fatti salvi gli effetti già prodotti dall'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dalle singole amministrazioni del comparto, nell'esercizio di potestà legislativa o regolamentare, che stabiliscano trattamenti normativi o economici speciali per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalla amministrazioni stesse o che siano comunque incompatibili con le disposizioni del presente contratto. 4. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale dell'intervenuta disapplicazione ed inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente contratto.

  • Decorrenza e disapplicazioni 1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli: - Art. 14 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Orario di lavoro dei dirigenti) ; - Art. 15 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa); - Art. 16 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Servizio di guardia) fatto salvo quanto previsto all’art.26, comma 4, “Servizio di Guardia”; - Art. 17 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e art. 17 del CCNL del 3.11.2005 e 16, comma 6, del CCNL integrativo del 6.5.2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Pronta disponibilità); - Art. 7 del CCNL del 17.10.2008 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero) - Art. 22 del CCNL del 5.12.1996, art. 6 del CCNL del 10.2.2004 e art. 27, comma 1, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area IV e art. 21 del CCNL del 5.12.1996, art. 6 del CCNL del 10.2.2004 e art. 28, comma 1, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Riposo settimanale); - Art.7 del CCNL del 10.2.2004 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Lavoro notturno); - Art. 28 del CCNL del 10.2.2004, art. 24, comma 16, del CCNL del 3.11.2005 e art. 16, comma 4, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area IV e art. 28 del CCNL del 10.2.2004, art. 24, comma 18, del CCNL del 3.11.2005 e art. 16, comma 2, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Lavoro straordinario); - Art. 8 del CCNL del 5.7.2006 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Turni di guardia notturni) fatto salvo quanto previsto all’art.26, comma 6, “Servizio di Guardia”.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Conservazione del posto Durante la malattia, il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corre- sponsione di quanto previsto agli art. 94 e 95 del presente contratto, salvo quanto disposto dal presente articolo. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle inden- nità di preavviso e di licenziamento. Il periodo di malattia viene distinto dal periodo di infortunio. Per anno solare si intendono 365 giorni computati o dalla data del primo episodio morboso o dalla data del licenziamento. Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato ammalati o infortunati sul lavoro, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal presente articolo, sarà prolungata a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 180, alle seguenti condizioni: 1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; 2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; 3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa» sen- za retribuzione. l lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata R.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per la malattia o infor- tunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni. Ai fini del periodo di comporto, al raggiungimento del 150° giorno di malattia, l’azienda dovrà comunicare in forma scritta al lavoratore tale rag- giungimento. Per la comunicazione aziendale, ai fini dell’adempimento, verrà presa in considerazione la data di spedizione. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del presente articolo. Il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. I lavoratori infortunati, in occasione di lavoro, o affetti da gravi patologie e/o sottoposti alle relative terapie, anche salvavita, non potranno essere li- cenziati anche qualora sia superato il periodo di conservazione del posto di lavoro. Tale periodo sarà di aspettativa senza retribuzione e il lavoratore non concorrerà a determinare il numero dei lavoratori occupati al fine dei vari istituti disciplinati dalla normativa in materia di lavoro. I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzio- ne della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la ne- cessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa1.

  • Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Prescrizioni Per la direzione, assistenza, misura, contabilità e li- quidazione dei lavori, nonché l’assistenza alla reda- zione del certificato di regolare esecuzione, coordina- mento per la sicurezza in fase di esecuzione il profes- sionista dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207, al D.Lgs. 50/16, e X.Xxx 81/08, e assumere la responsabilità e tutti gli obbli- ghi stabiliti dal Regolamento medesimo. DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO AREA TECNICO-MANUTENTIVA Il professionista solleva l’Ente da ogni conseguenza giuridica relativa alla realizzazione di tutti i lavori per tutti gli oneri ed adempimenti che ai sensi di leg- ge e del presente atto lo stesso è chiamato a svolgere. E’ fatto obbligo al professionista di visitare il can- tiere come indicato nell’offerta fatta in sede di gara e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, annotandolo nel giornale dei lavori e comunicando xxx xxx x’xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxx) giorni lavorati- vi. Qualora ricorrano le cause di sospensione dei lavori, il verbale di sospensione dovrà indicare la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Nel corso della sospensione il D.L. dispone visite al cantiere ad in- tervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni adottando le necessarie consequenziali disposizioni. Il Responsabile del Procedimento si riserva di imparti- re indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell’incarico. Qualora l’Ufficio Direzione Lavori non ottemperasse, nell’espletamento dell’incarico, alle prescrizioni con- tenute nel presente atto o alle indicazioni e direttive fissate dal Responsabile del procedimento, quest’ultimo procederà con regolare nota scritta a impartire le di- sposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza del- le condizioni disattese. Il Professionista dovrà espletare tutte le attività connesse al corretto svolgimento dell’incarico di Di- DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO AREA TECNICO-MANUTENTIVA rettore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione come meglio dettagliate all’art. 4 del Di- sciplinare d’incarico.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Applicazione Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le ga- ranzie pattuite nella forma a Libro Matricola.