Disapplicazioni 1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale con qualifica dirigenziale del comparto, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e in particolare le seguenti disposizioni: a) con riferimento alla durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto: art. 30 del DPR n. 333 del 1990; b) con riferimento ai tempi e procedure per la stipulazione del contratto decentrato: art. 31 del DPR n. 333 del 1990; c) con riferimento alle materie e ai limiti della contrattazione decentrata: artt. 25 e 27 del DPR n. 268 del 1987; d) con riferimento alla composizione delle delegazioni: art. 26 del DPR n. 268 del 1987; e) con riferimento ai diritti di informazione e consultazione: artt. 18 - 20 del DPR n. 13 del 1986; art. 29 del DPR n. 268 del 1987; art. 2 DPR n. 268 del 1987; f) con riferimento alle pari opportunità: art. 16 DPR 395 del 1988; g) con riferimento alle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro: art. 25 legge n. 93 del 1983; h) con riferimento all'interpretazione autentica dei contratti: art. 28 del DPR n. 268 del 1987; art. 32 DPR n. 333/90; art. 21 del DPR n. 13 del 1986; i) con riferimento al contratto individuale di lavoro: art. 12 DPR n. 3 del 1957; l) con riferimento al periodo di prova: art. 25 del Dpr n. 347 del 1983; m) con riferimento all’orario di lavoro; art. 37 del DPR n. 333 del 1990; n) con riferimento alle ferie: art. 7 DPR n. 347/83; art. 4 DPR n. 395 del 1988; o) con riferimento alle assenze retribuite: art. 15, comma 7, DPR n. 268 del 1987; art. 17 DPR n. 347 del 1983; art. 9 DPR n. 810 del 1980; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. n. 537 del 1993 e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94; art. 15 DPR n. 268 del 1987; art. 11 del DPR n. 13 del 1986; p) con riferimento alle assenze per malattia e agli infortuni e malattie derivanti da causa di servizio: artt. 17, 18 e 19 DPR n. 347 del 1983; art. 56 e 61 DPR n. 268 del 1987; art. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR n. 3 del 1957; artt. dal 30 al 34 del DPR n. 686 del 1957; art. 3, commi dal 37 al 41 della L. n. 537/93 e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94; q) con riferimento ai compiti e alle responsabilità dirigenziali: art. 40, 42 del DPR n. 268 del 1987; art. 39 e 40 del DPR n. 333 del 1990; r) con riferimento alla mobilità: art. 41 del DPR n. 268 del 1987; s) con riferimento al recesso: art. 51, commi 9 e 10, L. 142/90 (salvo che per i limitati casi di cui all’art. 46); art. 16 DPR n. 333 del 1990; t) con riferimento al trattamento economico: art. 34, comma 1, lettera d) e art. 69, comma 1, del DPR n. 268 del 1987; 38, 43, 44, 46, del DPR n. 333 del 1990. 2. Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1 sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR n. 333 del 1990. 3. Fatti salvi gli effetti già prodotti dall'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dalle singole amministrazioni del comparto, nell'esercizio di potestà legislativa o regolamentare, che stabiliscano trattamenti normativi o economici speciali per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalla amministrazioni stesse o che siano comunque incompatibili con le disposizioni del presente contratto. 4. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale dell'intervenuta disapplicazione ed inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente contratto.
Decorrenza e disapplicazioni 1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli: - Art. 14 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Orario di lavoro dei dirigenti) ; - Art. 15 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa); - Art. 16 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Servizio di guardia) fatto salvo quanto previsto all’art.26, comma 4, “Servizio di Guardia”; - Art. 17 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e art. 17 del CCNL del 3.11.2005 e 16, comma 6, del CCNL integrativo del 6.5.2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Pronta disponibilità); - Art. 7 del CCNL del 17.10.2008 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero) - Art. 22 del CCNL del 5.12.1996, art. 6 del CCNL del 10.2.2004 e art. 27, comma 1, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area IV e art. 21 del CCNL del 5.12.1996, art. 6 del CCNL del 10.2.2004 e art. 28, comma 1, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Riposo settimanale); - Art.7 del CCNL del 10.2.2004 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Lavoro notturno); - Art. 28 del CCNL del 10.2.2004, art. 24, comma 16, del CCNL del 3.11.2005 e art. 16, comma 4, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area IV e art. 28 del CCNL del 10.2.2004, art. 24, comma 18, del CCNL del 3.11.2005 e art. 16, comma 2, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Lavoro straordinario); - Art. 8 del CCNL del 5.7.2006 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Turni di guardia notturni) fatto salvo quanto previsto all’art.26, comma 6, “Servizio di Guardia”.
Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.
Conservazione del posto Durante la malattia, il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corre- sponsione di quanto previsto agli art. 94 e 95 del presente contratto, salvo quanto disposto dal presente articolo. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle inden- nità di preavviso e di licenziamento. Il periodo di malattia viene distinto dal periodo di infortunio. Per anno solare si intendono 365 giorni computati o dalla data del primo episodio morboso o dalla data del licenziamento. Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato ammalati o infortunati sul lavoro, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal presente articolo, sarà prolungata a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 180, alle seguenti condizioni: 1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; 2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; 3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa» sen- za retribuzione. l lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata R.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per la malattia o infor- tunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni. Ai fini del periodo di comporto, al raggiungimento del 150° giorno di malattia, l’azienda dovrà comunicare in forma scritta al lavoratore tale rag- giungimento. Per la comunicazione aziendale, ai fini dell’adempimento, verrà presa in considerazione la data di spedizione. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del presente articolo. Il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. I lavoratori infortunati, in occasione di lavoro, o affetti da gravi patologie e/o sottoposti alle relative terapie, anche salvavita, non potranno essere li- cenziati anche qualora sia superato il periodo di conservazione del posto di lavoro. Tale periodo sarà di aspettativa senza retribuzione e il lavoratore non concorrerà a determinare il numero dei lavoratori occupati al fine dei vari istituti disciplinati dalla normativa in materia di lavoro. I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzio- ne della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la ne- cessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa1.
Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.
Opzioni Opzioni: no
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti. 2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto. a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate; b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato; c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara. d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti. e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996; g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore; h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento; i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto; j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge; l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori; 4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore. 5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri. 6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.
Certificazioni L’IMPRESA dovrà fornire entro la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto: • la documentazione attestante che l’impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità con l’articolo 4, comma 7 del D.M. 6 febbraio 2006 che integra l’articolo 4, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005); • la documentazione di acquisto dei principali componenti dell’impianto (moduli fotovoltaici, inverter ed eventuali protezioni d’interfaccia); • la certificazione di garanzia dei moduli; la certificazione, rilasciata dal costruttore, deve attestare il numero di anni di garanzia delle prestazioni e deve essere riferita a tutti i moduli fotovoltaici installati; • la certificazione di conformità per i moduli fotovoltaici; la certificazione, rilasciata da un laboratorio accreditato, deve attestare la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile; • la certificazione di conformità per gli inverter; la certificazione, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto, deve attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare riferimento alle prove di tipo effettuate. L’IMPRESA dovrà eseguire la posa in opera dell’impianto a regola d’arte e in rispetto della normativa vigente di materia. In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti: • l’ottimo fissaggio dei moduli con strutture di sostegno in carpenteria metallica (telai) e ancoraggio dei telai alla copertura mediante fissaggio meccanico con stop ad espansione e successiva impermeabilizzazione con resina epossidica; • la posa a regola d’arte dei cavi di collegamento tra le stringhe fotovoltaiche e l’inverter, assicurando un’adeguata protezione IP65 secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; • la messa a terra dei supporti metallici mediante collegamento elettrico, con sezione non inferiore a 16 mm2, direttamente al pozzetto o alla rete di protezione scariche atmosferiche (gabbia di Xxxxxxx).
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica