Sistemi di sicurezza Clausole campione

Sistemi di sicurezza. Per proteggere my.HealtBook SoftSalus Health Care Informatics Srls e i suoi utenti da accessi non autorizzati alle informazioni in nostro possesso e dall’alterazione, dalla divulgazione e dalla distruzione non autorizzate di tali informazioni, la società mette mette in opera le seguenti metodologie: - Verifica attraverso strumenti quali SMS o e-Mail degli accessi al proprio account da parte dell’utente - Analisi e verifica continua delle prassi applicate per la raccolta, archiviazione e trattamento delle informazioni, comprese le misure sulla sicurezza fisica, per impedire l’accesso non autorizzato ai sistemi. - Accesso alle informazioni personali consentito soltanto a dipendenti che devono essere a conoscenza di tali informazioni per poterle elaborare per conto di SoftSalus Health Care Informatics Srls. Tali soggetti sono tenuti al rispetto di rigide obbligazioni contrattuali in merito alla riservatezza e potrebbero essere soggetti a sanzioni o risoluzione del contratto qualora non rispettassero tali obbligazioni.
Sistemi di sicurezza. Sono disponibili sistemi di sicurezza per la segnalazione delle anomalie, il blocco dello scarico, il contenimento delle perdite in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti? NO SI quali Sono state adottate procedure operative di intervento in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti? NO SI quali Descrivere eventuali altre attività non contemplate negli schemi precedenti utili alla caratterizzazione delle acque reflue scaricate: Il presente documento è stato compilato da (dati anagrafici e qualifica): Data XXXX S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Sede: Xxxxx X.Xxxxx Xxxxxx, 2/4 - 40127 Bologna tel. 000 000000 - fax 000 000000 Il sottoscritto in qualità di della Ditta Sede Legale in Via n. (recapito telefonico n. ) Partita IVA INDIRIZZO RECAPITO FATTURA (se diverso dalla sede legale) Via Comune (recapito telefonico n. ) si impegna al pagamento della somma di € XXX,00 (Euro XXX/00) oltre IVA quale corrispettivo per oneri di istruttoria per rilascio di parere relativo ad autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.
Sistemi di sicurezza. 1. Gli apparecchi VDS sono colorati con tonalità a forte contrasto con il cielo e la terra e sono dotati di cinture di sicurezza per il pilota e per il passeggero. Gli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettere b) e c), sono dotati di strumento indicatore di quota. 2. Sono dotati di paracadute balistico, gli apparecchi VDS ad ala fissa, prodotti industrialmente anche in kit di montaggio, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, e gli apparecchi VDS ad ala fissa amatoriali, non realizzati mediante kit di montaggio prodotto industrialmente, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106. 3. A bordo degli apparecchi VDS a cabina aperta, è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato al tipo di apparecchio ed all'attività. Art. 4. Sistemi di sicurezza 1. Il pilota deve indossare le cinture di sicurezza di cui sono obbligatoriamente dotati gli apparecchi VDS/VM e deve farle indossare correttamente ai passeggeri. 2. Gli apparecchi VDS/VM e VDS/VM-A, a esclusione del paramotore e del pendlare a motore, sono dotati almeno dei sguenti strumenti: a) altimetro; b) anemometro; c) bussola magnetica. 3. Gli apparecchi VDS/VM ad ala fissa possono essere equipaggiati con il paracdute balistico, a meno che il costruttore non specifichi sul manuale tecnico che l’apparecchio non ne prevede l’installazione. Le modalità di installazione di tale equpaggiamento e le Art.4 Sistemi di sicurezza 1.Gli apprecchi VDS devono essere dotati di cinture di sicurezza ed il loro uso è obbligatorio in ogni fase del volo. 2.Gli aeromobili VDS sono dotati di un sistema in grado di rappresentare al pilota durante il volo almeno la quota barometrica, la velocità rispetto all’aria, l’ora locale e la posizione della prua rispetto al Nord magnetico; 3.Gli aeromobili VDS possono essere dotati di paracadute balistico purchè il costruttore ne specifichi le modalità di installazione, oppure queste siano certificate da un ingegnere o perito aeronautico iscritto al relativo albo.
Sistemi di sicurezza. La garanzia furto è operante a condizione che i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture dei locali contenenti gli strumenti assicurati (serramenti in legno, in materia plastica rigida, inferriate e quant'altro di simile) abbiano caratteristiche tali che la rottura, effrazione, scasso, rimozione o deformazione, possa avvenire solo ricorrendo a grimaldelli, arnesi da scasso o simili mezzi artificiosi. Nel caso in cui le aperture dei locali siano poste a meno di 4 metri dal suolo o da superfici praticabili per via ordinaria dall'esterno e non vi sia presenza di persone nei medesimi, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri o cristalli (non antisfondamento) verrà indennizzato deducendo dall'importo liquidato a termini di polizza uno scoperto del 20%; nel caso di presenza di persone nei locali l'indennizzo verrà corrisposto senza alcuna detrazione. La garanzia non è operante se la sottrazione è avvenuta attraverso porte e finestre lasciate aperte senza alcun tipo di protezione. Per singolo strumento del valore superiore ad € 50.000,00= di cui alla partita 2, oltre a quanto sopra premesso, è condizione essenziale, ai fini dell’operatività della garanzia furto, la presenza di un sistema di allarme antintrusione, che deve essere messo in funzione ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone. In caso di xxxxxx, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa di funzionamento dello stesso, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza. Il sistema di allarme dovrà essere obbligatoriamente inserito anche durante le assenze temporanee. È tuttavia ammesso il non inserimento del sistema di allarme per brevi assenze temporanee che si verifichino tra le ore 7 e le ore 21 a condizione che ogni assenza si protragga per un massimo di 2 ore.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: