Somministrazione di lavoro. Gli Enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio. I rapporti di lavoro temporaneo non si configurano come rapporti diretti di lavoro subordinato ma concernono quei contratti mediante i quali un’impresa, fornitrice di lavoro interinale, pone uno o più lavoratori a disposizione dell’Azienda che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo non risolvibili con personale già in organico. Gli Enti utilizzatori, possono far ricorso a contratti di somministrazione nelle fattispecie e alle condizione di seguito riportate: - per posizioni professionali nuove o non ancora stabilizzate e per specializzazioni non presenti negli assetti organizzativi dell’ente o di difficile reperibilità sul mercato del lavoro locale relativi all’avvio di nuovi servizi o all’introduzione di nuove tecnologie; - per far fronte a picchi non prevedibili di attività. A fronte della eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi o tecnologie, l’Ente, mediante la necessaria formazione, favorisce l’acquisizione delle relative conoscenze da parte del personale dipendente. L’impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, pertanto l’Ente utilizzatore deve comunicare all’impresa fornitrice le circostanze di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970. Ai lavoratori somministrati si applica lo stesso CCNL e lo stesso accordo aziendale in vigore presso l’Ente. Gli Enti utilizzatori sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori con rapporto temporaneo, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svolta. Gli Enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione delle Rappresentanze sindacali aziendali, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni seguenti la stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art, 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196. E’ escluso il ricorso al lavoro interinale per le mansioni di cui alle aree D ed educativa. E’, comunque, vietata la fornitura di lavoro temporaneo a favore di Enti che non dimostrino, alla Direzione Provinciale del lavoro, di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ fatto divieto agli Enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le Parti si impegnano a verificare l’andamento dell’istituto dopo un anno dalla data di stipula del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Somministrazione di lavoro. Gli Enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo per soddisfare esigenze somministrazione di lavoro, sia a carattere tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 30 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il numero di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con può eccedere il personale in servizio. I rapporti di lavoro temporaneo non si configurano come rapporti diretti di lavoro subordinato ma concernono quei contratti mediante i quali un’impresa, fornitrice di lavoro interinale, pone uno o più 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Ente al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto salvo diversa disposizione dell’Azienda che ne utilizza la prestazione lavorativa per del contratto aziendale. Fermo restando il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo non risolvibili con personale già in organicolimite previsto dall’art. Gli Enti utilizzatori, possono far ricorso a contratti di somministrazione nelle fattispecie e alle condizione di seguito riportate: - per posizioni professionali nuove o non ancora stabilizzate e per specializzazioni non presenti negli assetti organizzativi dell’ente o di difficile reperibilità 3.4 sul mercato del lavoro locale relativi all’avvio di nuovi servizi o all’introduzione di nuove tecnologie; - per far fronte a picchi non prevedibili di attività. A fronte della eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi o tecnologie, l’Ente, mediante la necessaria formazione, favorisce l’acquisizione delle relative conoscenze da parte contingentamento del personale dipendentea tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di quelli somministrati a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Ente al 1°gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti salvo diversa disposizione del contratto aziendale. L’impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporaneisomministrati, pertanto l’Ente utilizzatore deve comunicare all’impresa fornitrice le circostanze di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970. Ai lavoratori somministrati si applica lo stesso CCNL e lo stesso accordo aziendale in vigore presso l’Ente. L’attribuzione ai lavoratori somministrati di trattamenti economici correlati ai risultati conseguiti o collegati all’andamento economico dell’Ente, è rimessa agli accordi aziendali stipulati in materia di trattamenti incentivanti. Gli Enti utilizzatori sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori con rapporto temporaneosomministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. 626/199481/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svolta. Gli Enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione delle Rappresentanze sindacali aziendali, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni seguenti la stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art, 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196. E’ escluso il ricorso al lavoro interinale per le mansioni di cui alle aree D ed educativa. E’, comunque, vietata la fornitura di lavoro temporaneo a favore di Enti che non dimostrino, alla Direzione Provinciale del lavoro, di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ È fatto divieto agli Enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le Parti si impegnano a verificare l’andamento dell’istituto dopo un anno dalla data di stipula del presente CCNL.
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Somministrazione di lavoro. Gli Enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio. I rapporti di lavoro temporaneo non si configurano come rapporti diretti di lavoro subordinato ma concernono quei contratti mediante i quali un’impresa, fornitrice di lavoro interinale, pone uno o più lavoratori a disposizione dell’Azienda che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo non risolvibili con personale già in organico. Gli Enti utilizzatori, possono far ricorso a contratti di somministrazione nelle fattispecie e alle condizione di seguito riportate: - − per posizioni professionali nuove o non ancora stabilizzate e per specializzazioni non presenti negli assetti organizzativi dell’ente o di difficile reperibilità sul mercato del lavoro locale relativi all’avvio di nuovi servizi o all’introduzione di nuove tecnologie; - − per far fronte a picchi non prevedibili di attività. A fronte della eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi o tecnologie, l’Ente, mediante la necessaria formazione, favorisce l’acquisizione delle relative conoscenze da parte del personale dipendente. L’impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, pertanto l’Ente utilizzatore deve comunicare all’impresa fornitrice le circostanze di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970. Ai lavoratori somministrati si applica lo stesso CCNL e lo stesso accordo aziendale in vigore presso l’Ente. Gli Enti utilizzatori sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori con rapporto temporaneo, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svolta. Gli Enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione delle Rappresentanze sindacali aziendali, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni seguenti la stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art, 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196. E’ escluso il ricorso al lavoro interinale per le mansioni di cui alle aree D ed educativa. E’, comunque, vietata la fornitura di lavoro temporaneo a favore di Enti che non dimostrino, alla Direzione Provinciale del lavoro, di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ fatto divieto agli Enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le Parti si impegnano a verificare l’andamento dell’istituto dopo un anno dalla data di stipula del presente CCNL.
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Somministrazione di lavoro. Gli Enti possono stipulare contratti La somministrazione di lavoro temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni tempo determinato e indeterminato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle disposizioni legislative vigenti. Il contratto di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio. I rapporti somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato è comunque ammesso all’interno delle strutture sani- tarie per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta ed indiretta al paziente. Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non si configurano come rapporti diretti contingente, specialmente in alcune re- gioni, di lavoro subordinato ma concernono quei contratti mediante i quali un’impresasiffatto personale, fornitrice così ovviandosi anche a negativi vuoti di lavoro interinale, pone uno o più lavoratori a disposizione dell’Azienda che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo non risolvibili con personale già in organico. Gli Enti utilizzatoriTali ragioni sussistono in relazione alla delicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espletata dalle strutture sanitarie ogni qualvolta si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia, possono far infortunio, maternità, fe- rie, picchi di attività, nuove attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.). Il ricorso a tali contratti di somministrazione nelle fattispecie di lavoro è ampiamente motivato dall’inderogabile necessità di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai degenti, così tutelando il diritto alla salute degli utenti. L’utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato e alle condizione indeterminato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di seguito riportate: - per posizioni professionali av- vio di nuove o non ancora stabilizzate attività e per specializzazioni non presenti negli assetti organizzativi dell’ente o sostituzione di difficile reperibilità sul mercato lavoratori assenti con diritto alla conservazione del lavoro locale relativi all’avvio di nuovi servizi o all’introduzione di nuove tecnologie; - per far fronte a picchi non prevedibili di attivitàposto. A fronte della eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi o tecnologie, l’Ente, mediante la necessaria formazione, favorisce l’acquisizione delle relative conoscenze da parte del personale dipendente. L’impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare Le imprese utilizzatrici sono tenute nei confronti dei lavoratori temporanei, pertanto l’Ente utilizzatore deve comunicare all’impresa fornitrice le circostanze con contratto di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970. Ai lavoratori somministrati si applica lo stesso CCNL e lo stesso accordo aziendale in vigore presso l’Ente. Gli Enti utilizzatori sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori con rapporto temporaneo, somministrazione ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti previste dal D.lgsD.Lgs. 626/19949 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svoltanella quale saranno impiegati. Gli Enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione delle Rappresentanze sindacali aziendali, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei La stipula di contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi somministrazione a tempo determinato è vietata: - per sostituire lavoratori in sciopero; - presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti siano stati effettuati licenziamenti collettivi di motivate ragioni d’urgenza lavoratori con le amministrazioni forniscono l’informazione stesse mansioni; - presso unità produttive in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni seguenti la stipulazione dei contratti cui vi sia una sospensione o riduzione di fornitura, ai sensi dell’art, 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196. E’ escluso il ricorso al lavoro interinale per le mansioni di cui alle aree D ed educativa. E’, comunque, vietata la fornitura orari di lavoro temporaneo a favore in regime di Enti cassaintegrazione guadagni che interessano lavoratori adibite alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; - la somministrazione è vietata se non dimostrino, alla Direzione Provinciale del lavoro, di aver effettuato è stata effettuata la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ fatto divieto agli Enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al D.Lgs. 81/2008. Le imprese utilizzatrici sono tenute altresì a comunicare alle RSU o alle rappresentanza aziendali e, in mancanza, alle XX.XX. firmatarie il presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla fornitura somministrazione di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e prima della Previdenza sociale. Le Parti si impegnano a verificare l’andamento dell’istituto dopo un anno dalla data di stipula del presente CCNLcontratto di somministra- zione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
b) ogni anno, entro il 31 gennaio, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati (Allegato B).
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Somministrazione di lavoro. Gli Enti possono stipulare contratti La riforma che ha interessato il rapporto di somministrazione muove lungo due direttrici: da un lato c’è un ampliamento delle maglie della normativa, che consente il ricorso in maniera diffusa a questa particolare tipologia di contratto di lavoro; dall’altro vengono posti dei limiti, di natura legale, oggettivamente non sempre comprensibili. Quanto al primo aspetto, il decreto legislativo n. 81/2015, abrogando la casistica contenuta dal terzo comma dell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, esclude ogni nesso causale con il ricorso al contratto di somministrazione, che può adesso essere validamente concluso indipendentemente dal settore o dalla tipologia dell’attività o prestazione lavorativa richiesta. A fronte di questa “liberalizzazione”, l’art. 31 introduce però la novità dei limiti quantitativi per l’impiego di lavoratori somministrati: il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per soddisfare esigenze cento del numero dei lavoratori a carattere non continuativo e/tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora il valore percentuale sia eguale o superiore a cadenza periodica0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, o collegate il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a situazioni tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio. I rapporti somministrazione di lavoro temporaneo non si configurano come rapporti diretti di lavoro subordinato ma concernono quei a tempo indeterminato. Tali alchimie algebriche possono essere modificate dai contratti mediante i quali un’impresa, fornitrice di lavoro interinale, pone uno o più lavoratori collettivi applicati dall’utilizzatore. Continua invece a disposizione dell’Azienda che ne utilizza ricercarsi esclusivamente nella contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo non risolvibili con personale già in organico. Gli Enti utilizzatori, possono far limitazione del ricorso a contratti di lavoro di somministrazione nelle fattispecie a tempo determinato. Rimane il dubbio sull’opportunità dell’inserimento di queste limitazioni, rispetto al quadro normativo della somministrazione, che complessivamente pare oggettivamente prestare un adeguato grado di garanzia e alle condizione stabilità per i lavoratori interessati. Da notare come tra le ipotesi di seguito riportate: - per posizioni professionali nuove o non ancora stabilizzate e per specializzazioni non presenti negli assetti organizzativi dell’ente o divieto di difficile reperibilità sul mercato del lavoro locale relativi all’avvio di nuovi servizi o all’introduzione di nuove tecnologie; - per far fronte a picchi non prevedibili di attività. A fronte della eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi o tecnologie, l’Ente, mediante la necessaria formazione, favorisce l’acquisizione delle relative conoscenze da parte del personale dipendente. L’impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, pertanto l’Ente utilizzatore deve comunicare all’impresa fornitrice le circostanze di fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970. Ai lavoratori somministrati si applica lo stesso CCNL e lo stesso accordo aziendale in vigore presso l’Ente. Gli Enti utilizzatori sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori con rapporto temporaneo, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svolta. Gli Enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione delle Rappresentanze sindacali aziendali, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni seguenti la stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art, 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196. E’ escluso il ricorso al lavoro interinale per le mansioni contratto di cui alle aree D ed educativa. E’somministrazione, comunque, vietata riguardo la fornitura di lavoro temporaneo a favore di Enti che non dimostrino, alla Direzione Provinciale del lavoro, di aver effettuato la mancata valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 626/94 circa la tutela della salute e successive modificazioni ed integrazioni. E’ fatto divieto agli Enti della sicurezza sui luoghi di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi lavoro, il riferimento alle imprese sia stato sostituito dalle agenzie abilitate alla fornitura parole datori di lavoro temporaneo (art. 32, lett. d), con l’evidente intenzione di far rilevare l’inadempimento, alla luce dell'importanza dei diritti in gioco, a prescindere dal Ministero carattere imprenditoriale dell’attività lavorativa oggetto del Lavoro e contratto di somministrazione. Si può ricondurre ancora ad effetti restrittivi, invece, la circostanza dell’abrogazione della Previdenza socialederoga, per effetto di accordi sindacali, del divieto di somministrazione nei casi di crisi aziendale (art. Le Parti si impegnano 32, lett. b) in linea con quanto già disciplinato per il contratto a verificare l’andamento dell’istituto dopo un anno dalla data di stipula del presente CCNLtermine.
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