Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dirigente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione del recesso ai sensi dell'art. 33. 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n.267/2000. 5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b e c del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione di risultato. 0.Xx tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione di risultato. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando personale, qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'art. 3342, commi 6 e 7.
3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati sospensione, nei casi previsti dall'art. 58 del d.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 315, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 97 del 200155, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della citata legge 97 del 200118 gennaio 1992, n. 16.
65. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penalepenale dall'art. 42, commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi dei presente articolo sono corrisposti una indennità pari al 50 % della retribuzione fissa mensile e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b e c del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimentoproscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al dirigente lavoratore, se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione di risultato. 0.Xx tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione di risultato.
108. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del dei procedimento penale.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'AmministrazioneLa Fondazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso ai sensi dell'art. 33licenziamento.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 precedenti sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b fondamentale e c del presente CCNL, nonchè gli degli assegni del nucleo familiare, ove spettanticon esclusione delle indennità fisse e continuative.
85. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimentoproscioglimento e di chiusura del procedimento disciplinare senza l’irrogazione della sanzione, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente lavoratore se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario.
6. 0.Xx In tutti gli altri i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario, nonché i periodi di sospensione di cui al comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
107. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine termine, la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente riammesso in servizio. Il ; il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per da l se rvizio c on pr ivazione d ella r etribuzione p er la durata dello stato dur ata de llo s tato di detenzione o comunque o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, d ipendente può essere sospeso dal servizio con privazione d al se rvizio, c on p rivazione della retribuzione r etribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato o questa s ia comunque cessata, qualora l’amministrazione d isponga, a giudizio per fatti direttamente attinenti i se nsi de ll’art. 55-ter de l d. lgs. n. 16 5/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al rapporto termine di lavoro o comunque per fatti tali da comportarequello penale, se accertati, l'applicazione del recesso ai sensi dell'artdell’art. 3365 del presente contratto.
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso N el c aso dei reati previsti all'artd elitti pr evisti a ll’art. 3, comma 10, della legge n. 97 del 2001xx xxx x xxxx x. 00/0000, in alternativa alla sospensione di cui al presente articoloxx ova applicazione la disciplina i vi stabilita. P er i m edesimi de litti, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per qua lora i medesimi reatintervenga condanna a nche non de finitiva, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché a ncorché sia concessa c oncessa la sospensione condizionale s ospensione c ondizionale della pena, si applica l'arttrova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001n. 97/2001.
65. Nei casi indicati ai commi precedenti precedenti, si applica quanto previsto dall'artdall’articolo 55- ter del d.lgs. 36 n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto.
6. O ve l’amministrazione proceda a ll’applicazione della s anzione di cui a ll’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo f ino alla conclusione del procedimento disciplinare. N egli a ltri c asi, la sospensione d al servizio e ventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a c inque a nni. D ecorso ta le t ermine, e ssa è r evocata e d i l d ipendente è riammesso in tema servizio, sa lvo i c asi ne i q uali, i n pr esenza d i r eati c he c omportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga c he la pe rmanenza in se rvizio del di rapporti tra pendente pr ovochi u n pregiudizio a lla credibilità d ella stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare di sciplinare sia stato e ventualmente s ospeso f ino a ll’esito del procedimento penalepe nale, a i sensi de ll’art. 65, tale sospensione pu ò essere pr orogata, ferma r estando i n ogni caso l ’applicabilità d ell’art. 62, comma 9, pu nto 2 (C odice disciplinare).
7. Al dirigente sospeso dipendente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5 del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 5050 % della retribuzione di cui all'art.52d ello s tipendio t abellare, lettere a, b e c del presente CCNL, nonchè nonché gli assegni del nucleo familiared el nu cleo familiare e l a retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso Ne l c aso di sentenza definitiva se ntenza penale de finitiva di assoluzione a ssoluzione o proscioglimentodi pr oscioglimento, quanto corrisposto nel periodo di pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “ non c ostituisce il lecito penale” o a ltra f ormulazione a naloga, q uanto corrisposto, durante i l p eriodo d i sospensione cautelare cautelare, a titolo di indennità t itolo d i indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente dipendente se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di risultatocarattere straordinario. 0.Xx tutti gli altri casi di riattivazione del Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. I n t utti gli a seguito ltri c asi di r iattivazione d el pr ocedimento d isciplinare a se guito d i condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente d ipendente precedentemente sospeso verrà so speso v errà conguagliato quanto qu anto dovuto se s e fosse stato in servizio, esclusa esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo s volgimento della prestazione la retribuzione di risultatovorativa, nonché i periodi d i sos pensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare R esta fermo quanto pr evisto da ll’art. 55 qua ter c omma 3 bis del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque annid. lgs. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penalen. 165/2001.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'AmministrazioneL'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigentedipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'art. 3395, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n.267/2000decreto legislativo n. 267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 96 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all'art.52, lettere a, b e c all'art. 77 del presente CCNL, nonchè comma 1, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà sarà conguagliato con quanto dovuto al dirigente lavoratore se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario. 0.Xx Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente dipendente precedentemente sospeso verrà sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando personale, qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'artdell’art. 3342, commi 6 e 7.
3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'artsospensione, nei casi previsti dall' art. 58 del d.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 315, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 97 del 200155 , in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della citata legge 97 del 200118 gennaio 1992, n. 16.
65. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penalepenale dall'art. 42, commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi dei presente articolo sono corrisposti una indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b e c del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimentoproscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al dirigente lavoratore, se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione di risultato. 0.Xx tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione di risultato.
108. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del all’esito dei procedimento penale.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente personale di cui all’art. 1 del presente CCNL colp giudiziari inibitori, che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione revotribuz che l’amministrazione o, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.i segretari,eill’Mairnti.st3e6r,o
2. L'Amministrazione, ai sensi Il personale di cui all’art. 1 del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, CCNL può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione del recesso ai sensi dell'art. 33.la
43. Resta fermo l'obbligo l’obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 sospensiCoCNnL ien predseenzla deipcaesi rprseviostinale d dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n.267/2000.n. 235/2012 e fatta sal l’amministrazione o, per i segresostpeansrioine,del pirolcedimMeintno diiscsiptlinearero del fino al termine di quello penale, ai sensi delarlt. 5’5-ter del d.lgs. n. 165/2001, nonché dell
54. Nel caso dei reati delitti previsti all'art. 3, comma alaplpl’icaaziornetla.disc3ipl,ina ivci sotabmilimta.a 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. d Per i medesimi reatidelitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.sospensione
65. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica applica, comunque, quanto previsto dall'artdall’art. 36 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale55 ter del comma 1, ultimo periodo.
6. Ove l’Amministrazione o, per iprsoecgerdeetraeria,lli’lapMpilnicsatze
7. Al dirigente personale sospeso dal servizio ai sensi dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari un’indennitpaàri al 50% della 5a0%liment dello stipendio tabellare, nonché la retribuzione individuale di cui all'art.52, lettere a, b anzianità e c del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiarefamiliari, ove spettantiqualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato pronunciata con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione di risultatofor
9. 0.Xx In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione di risultato.si
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anniResta fermo quanto p5r5-equvatier,scotmoma 3d-bais,ldell d’.lgas. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in serviziorn. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penalet16.5/2001.
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Samples: Codice Disciplinare
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso ai sensi dell'artlicenziamento. 33.
4La Ditta cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati nei casi previsti dall'art. 58 del d.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 315, comma commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 97 del 200155/90, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata come sostituito dall'articolo 1,comma 1,della legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b e c del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione di risultato. 0.Xx tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione di risultato.
1018/1/92 n. 16. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. "ALLEGATO B" - Regolamento tipo per le Commissioni Paritetiche Territoriali Art. 1 Come stabilito dall'art. 69 del CCNL la Commissione Paritetica Territoriale è costituita da sei membri effettivi e sei supplenti nominati rispettivamente: > 3 dalla A.N.C.E.F., in rappresentanza dei datori di lavoro; > 3 dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori firmatarie del CCNL. La Presidenza e la Vicepresidenza della Commissione saranno, a turno e a rotazione, assunte da un rappresentante dei datori di lavoro e dei lavoratori.
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Samples: CCNL Del 18/12/2018
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'AmministrazioneLa Fondazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso ai sensi dell'art. 33licenziamento.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 precedenti sono corrisposti un'indennità pari al 50% 50 °/o della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b fondamentale e c del presente CCNL, nonchè gli degli assegni del nucleo familiare, ove spettanticon esclusione delle indennità fisse e continuative.
85. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimentoproscioglimento e di chiusura del procedimento disciplinare senza l'irrogazione della sanzione, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente lavoratore se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario.
6. 0.Xx In tutti gli altri i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario, nonché i periodi di sospensione di cui al comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
107. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine termine, la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente riammesso in servizio. Il ; il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. (Art. 38 del Ccnl Dirigenza Area PTA 2016-2018)
1. Il dirigente che sia Le violazioni, da parte del personale di cui all’art. 1 del CCNL Area Funzioni Locali periodo 2016-2018, colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso d'ufficio dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione retribuzione, per tutta la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo restrizione della libertà, salvo che l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno, non proceda direttamente ai sensi dell’art. 4, comma 9, del presente Codice e dell’art. 55-ter del d.lgs. n.165/2001.
2. L'Amministrazione, ai sensi Il personale di cui all’art. 1 del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il CCNL Area Funzioni Locali periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente2016-2018, può essere sospeso dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale penale, che non comporti la restrizione della libertà personale quando o questa sia stato rinviato a giudizio comunque cessata, secondo quanto previsto dall’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, salvo che l’Amministrazione o, per fatti i segretari, il Ministero dell’Interno non proceda direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione del recesso ai sensi dell'artdell’art. 337, comma 2, del presente Codice e dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001.
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del personale di cui al presente Codice in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 e fatta salva l’applicazione dell’art. 4, comma 9, del presente Codice qualora l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 7 del presente Codice.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati delitti previsti all'artall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 200197/2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi reatidelitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'arttrova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 n. 97/2001. È fatta salva l’applicazione dell’art. 4, comma 9, punto B, qualora l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non disponga la sospensione del 2001procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 7 del presente Codice.
65. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica applica, comunque, quanto previsto dall'artdall’art. 36 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.
6. Ove l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 4, comma 9, punto B, la sospensione del personale di cui all’art. 1 del CCNL Area Funzioni Locali periodo 2016-2018, disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il personale di cui al presente Codice è riammesso in tema servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di rapporti tra reati che comportano l’applicazione dell’art. 4, comma 9, punto B, l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno ritenga che la permanenza in servizio del personale di cui all’art. 1 del CCNL Area Funzioni Locali periodo 2016-2018, provochi un pregiudizio alla credibilità dell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare alle stesse da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa o del Ministero dell’Interno. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare e sia stato eventualmente sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 4 del presente Xxxxxx.
7. Al dirigente personale sospeso dal servizio ai sensi dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono corrisposti un'indennità un’indennità alimentare pari al 50% della dello stipendio tabellare, nonché la retribuzione individuale di cui all'art.52, lettere a, b anzianità e c del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiarefamiliari, ove spettantiqualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” o “il fatto non costituisce reato”, quanto corrisposto nel corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare cautelare, a titolo di indennità assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente personale di cui al presente Xxxxxx se fosse rimasto in servizio, esclusa la tenendo conto anche della retribuzione di risultatoposizione in godimento all’atto della sospensione, con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata. 0.Xx Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 7, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente personale di cui al presente Codice precedentemente sospeso verrà viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la tenendo conto anche della retribuzione di risultatoposizione in godimento all’atto della sospensione e con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato nonché, per i segretari, le indennità o i compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque annid.lgs. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penalen. 165/2001.
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Samples: Codice Disciplinare
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'AmministrazioneL’Ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendentepersonale, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3.
3. Il dirigentepersonale, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'art. 3328, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgsD.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 29 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b e c fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonchè nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 29, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente lavoratore se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione di risultatofatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario e per quelli collegati all’effettivo svolgimento della prestazione. 0.Xx Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 29, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario e per quelli collegati all’effettivo svolgimento della prestazione, nonché i periodi di risultatosospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigentedipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'art. 3368, commi 7 e 8.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati delitti indicati dall'artnell'art. 58 1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del d.lgs. n.267/2000codice penale.
5. Nel caso dei reati delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, 4 comma 1, 1 della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 66 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 3 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52indicata all'art. 81, lettere acomma 2, b e c del presente CCNLlettera A, nonchè nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, proscioglimento quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente lavoratore se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario. 0.Xx Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, il conguaglio dovrà tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'AmministrazioneL'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigentedipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'art. 3395, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgsD.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.presente
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 96 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all'art.52, lettere a, b e c all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà sarà conguagliato con quanto dovuto al dirigente lavoratore se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario. 0.Xx Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente dipendente precedentemente sospeso verrà sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'AmministrazioneL'Ente Gestore, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso ai sensi dell'art. 33licenziamento con o senza preavviso.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n.267/2000previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b e c del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente lavoratore se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario. 0.Xx Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, il conguaglio dovrà tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate.
6. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
107. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine termine, la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'AmministrazioneL'istituzione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3.
3. Il dirigentedipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'art. 3356, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgsD.Lgs. n.267/2000n. 267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 57 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente personale sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b e c del fondamentale indicata dal presente CCNL, nonchè nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell'art. 57, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente lavoratore se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario. 0.Xx Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 57, comma 6, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente personale precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente personale riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. L'AmministrazioneIl datore di lavoro, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva definitiva, alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, dipendente può essere sospeso dal servizio servizio, con privazione della retribuzione retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque o, comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'art. 33.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n.267/2000.
575, commi 7 e 8. Nel caso dei reati delitti previsti all'art. 3, comma 1, 1 della legge n. 97 del 200197/2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, 1 della citata legge 97 del 2001.
6n. 97/2001. Nei casi indicati ai commi precedenti precedenti, si applica quanto previsto dall'art. 36 76, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 2 e 3 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b e c del presente CCNL, nonchè base mensile nonché gli assegni del nucleo familiarefamiliare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione di risultato. 0.Xx In tutti gli altri i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di risultato.
10carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'AmministrazioneL'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigentedipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'art. 3395, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgsD.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 96 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all'art.52, lettere a, b e c all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà sarà conguagliato con quanto dovuto al dirigente lavoratore se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario. 0.Xx Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente dipendente precedentemente sospeso verrà sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
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Samples: Codice Disciplinare
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente docente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'AmministrazioneL'istituzione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, docente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3.
3. Il dirigente, docente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'art. 3351, commi 6 e 7.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgsD.Lgs. n.267/2000n. 267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 51 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dirigente docente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b e c fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonchè comma 1, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell'art. 51, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente docente se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario. 0.Xx Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 51, comma 6, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente docente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di risultatocarattere straordinario, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente docente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando personale, qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'artdell’art. 33.
442, commi 6 e 7. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'artsospensione, nei casi previsti dall' art. 58 del d.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 315, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 97 del 200155 , in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
618 gennaio 1992, n. 16. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7penale dall'art. 42, commi 8 e 9. Al dirigente dipendente sospeso dal servizio ai sensi dei commi da 1 a 5 presente articolo sono corrisposti un'indennità una indennità pari al 50% 50 per cento della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b fissa mensile e c del presente CCNL, nonchè gli assegni del l'assegno per il nucleo familiare, ove spettanti.
8spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. Nel In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimentoproscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al dirigente lavoratore, se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione di risultato. 0.Xx tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione di risultato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del all’esito dei procedimento penale.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dirigente, dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del recesso licenziamento ai sensi dell'art. 3371, commi 6 e 7.
3. L'Azienda, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'artnei casi previsti dall’art. 58 del d.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 315, comma 1, della legge n. 97 del 200155/90, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso artcome sostituito dall’art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 41, comma 1, della citata legge 97 del 200118 gennaio 1992, n. 16.
65. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 36 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penalepenale dall’art. 71, commi 8 e 9.
76. Al dirigente dipendente sospeso dal servizio ai sensi dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b fissa mensile e c del presente CCNL, nonchè gli agli assegni del nucleo familiare, ove spettanticon esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
87. Nel In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimentoproscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente lavoratore se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione . In caso di risultatomorte del dipendente si applica l'art. 0.Xx tutti gli altri casi di riattivazione 2122 del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione di risultato.c.c..
108. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso dipendente è riassunto in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
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