Sospensioni e riprese dei lavori. Si applicano gli artt. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili, l’art. 133 del Regolamento Generale e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 132 del Codice degli Appalti. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In tal caso, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa dei lavori, procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal secondo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo. Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2 del Regolamento Generale, il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del Regolamento Generale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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Sospensioni e riprese dei lavori. Si applicano gli arttQualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.LgsI termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore. 163/2006 e per quanto compatibili, l’art. 133 del Regolamento Generale e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto. E’ ammessa Durante la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte . La ripresa dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 132 del Codice degli Appalti. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In tal caso, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa dei lavori, procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall’Appaltatore ed inviato al Committente. Nel verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazioneil Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale. Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di sospensione dovuta forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla redazione corrispondente proroga dei tempi di perizia consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di variantesospensione, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche o dopo la notifica da introdurre al progetto. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal secondo comma parte del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo. Per tutta la durata Committente della definitiva sospensione dei lavori: – al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione; – al pagamento del nolo per le attrezzature installate, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del calcolo Direttore dei Lavori; – al pagamento, nei termini fissati nel contratto per l'ultimazione contrattuali, dell’importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2 del Regolamento Generale, il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatorefosse totale, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione il Direttore dei lavori. La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133Lavori, comma 7 del Regolamento Generale determina altresì il differimento previo accordo fra le parti, stabilirà l’entità della proroga dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale consegna e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contrattol’ammontare dell’indennizzo da corrispondere all’Appaltatore stesso.
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Sospensioni e riprese dei lavori. Si applicano gli artt. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 Ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 163/2006 n.50/2016 e per quanto compatibilis.m.i., l’art. 133 del Regolamento Generale e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto. E’ è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 132 del Codice degli Appalti. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui sopra l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In tal caso, il Il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa dei lavori, procedendocon l'intervento dell'esecutore, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa che dovrà le stesse possano essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità continuate ed importanza delle modifiche da introdurre al progettoultimate senza eccessivi oneri. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal secondo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo. Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori e salvo che qualunque sia la sospensione causa, non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2 del Regolamento Generale, il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse spetta all'esecutore alcun compenso o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavoriindennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di unasospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore l'esecutore può richiedere lo scioglimento chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimentooppone, l'appaltatore l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavoriproroga. La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'artrichiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 133La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, comma 7 del Regolamento Generale determina altresì sentito il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione direttore dei lavori, disponendone entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art.1382 del Codice Civile. Con la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminentedei lavori sospesi parzialmente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia termine contrattuale di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione esecuzione dei lavori previsti viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal contrattoprogramma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
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Sospensioni e riprese dei lavori. Si applicano gli arttAi sensi di quanto indicato dall’art. 132, commi 2, 3, 4, 5 107 del Codice e 6 del D.Lgsda quanto indicato dall’art. 163/2006 e per quanto compatibili, l’art. 133 del Regolamento Generale e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 110, del Regolamento GeneraleDM 49/2018, nei in tutti i casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano può disporre la necessità sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di procedere alla redazione un suo legale rappresentante, il verbale di una variante in corso d'operasospensione, nei casi previsti dall'articolo 132 del Codice degli Appalti. I motivi e le condizioni con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore l'interruzione dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e che dovrà delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data dalladata della sua compilazioneredazione. La sospensione di cui sopra permane può, altresì, essere disposta dal RUP per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In tal caso, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa dei lavori, procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal secondo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo. Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2 del Regolamento Generale, il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse necessità o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavoripubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di unasospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore l'esecutore può richiedere lo scioglimento chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimentooppone, l'appaltatore l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedenteNessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per la sospensione cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, qualunque sia la causal'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. La mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'artnon eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 133, comma 7 del Regolamento Generale determina altresì il differimento Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei termini contrattuali pari ad un numero lavori sono iscritte a pena di giorni determinato dal prodotto dei giorni decadenza nei verbali di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione ripresa dei lavori, disponendone salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la ripresa solo quando sia sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. Nel caso di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso totali o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione parziali dei lavori previsti dal contrattodisposte dall’Amministrazione comunale per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quantoprevisto dall'articolo 1382 del codice civile.
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Sospensioni e riprese dei lavori. Si applicano gli artt. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili, l’art. 133 del Regolamento Generale e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto. A - E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133158, comma 1, del Regolamento Generale, di esecuzione ed attuazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del Codice degli AppaltiD. Lgs. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavorin° 163/2006, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato qualora dipendano da fatti non prevedibili al responsabile momento della conclusione del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazionecontratto. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In tal caso, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa dei lavori, procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal secondo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo. Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nei casi previsti dall'art. 133159, comma 2 1, del Regolamento Generale, di esecuzione ed attuazione il Responsabile responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a può sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori. La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133158, comma 7 7, del Regolamento Generale di esecuzione ed attuazione determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene secondo giustificate determinazione del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contrattoresponsabile del procedimento.
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