Common use of Sottoscrizione delle Quote Clause in Contracts

Sottoscrizione delle Quote. 4.1.1 Salvo quanto previsto all’articolo 1 della Parte C del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei fondi si applica la seguente disciplina. 4.1.2 La sottoscrizione delle quote dei fondi può avvenire mediante: a. versamento in un’unica sottoscrizione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 500 euro; b. partecipazione ai Piani di Accumulazione di cui al successivo art. 4.2; c. partecipazione al Servizio “Investi e Consolida” di cui al successivo art. 4.3. 4.1.3 La sottoscrizione delle quote di ciascun fondo si realizza mediante: - compilazione e sottoscrizione di apposito modulo indirizzato alla SGR ed alla stessa fatto pervenire, unitamente ai mezzi di pagamento, direttamente o per il tramite del Collocatore. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono esclusivamente il conto corrente postale e il libretto di risparmio postale. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla Parte C, paragrafo 2, Quote e certificati di partecipazione. Nel modulo di sottoscrizione devono essere tra l’altro indicati: le generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, i mezzi di pagamento utilizzati, la valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento diversi dal bonifico e l’importo del versamento al lordo delle commissioni e spese previste dal Regolamento. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario; - contestuale versamento del corrispettivo in euro mediante: • assegno bancario o circolare, tratto o emesso dal sottoscrittore, con clausola di non trasferibilità, all’ordine di “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” sul conto corrente in essere presso il Depositario ovvero versato presso il c/c postale intestato alla SGR, Rubrica “Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato per valuta a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” presso il Depositario; • bonifico a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario; • addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGR, Rubrica “Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario; • autorizzazione permanente di addebito su un libretto postale nominativo o su un conto corrente postale intrattenuto dal sottoscrittore a favore del conto corrente postale intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario. Tale modalità è prevista esclusivamente per la sottoscrizione delle quote mediante Piano di Accumulazione, per i versamenti successivi a quello iniziale; • importo derivante dal rimborso di altri fondi comuni di investimento istituiti dalla SGR. 4.1.4 Si intendono convenzionalmente ricevute in ciascun giorno lavorativo le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore entro le ore 13.00. Le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore dopo le ore 13.00 di ciascun giorno lavorativo ovvero effettuate in un giorno non lavorativo, si intendono convenzionalmente ricevute il giorno lavorativo successivo. Per giorno lavorativo, si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale. 4.1.5 Il numero delle quote da attribuire ad ogni partecipante si determina dividendo l’importo del versamento, al netto degli eventuali oneri, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di valuta riconosciuto ai mezzi di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione. Per i versamenti effettuati a mezzo di bonifico, il giorno di riferimento è il giorno di valuta riconosciuto al bonifico dalla Banca ordinante, ovvero, se posteriore, quello in cui la SGR ha notizia certa della sottoscrizione. 4.1.6 Le sottoscrizioni vengono regolate il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento. 4.1.7 Effettuata la prima sottoscrizione e richiamandone gli estremi, il sottoscrittore ha facoltà di effettuare ulteriori versamenti, sempre che eventuali intervenute modifiche al Regolamento, che comportino un aggravio delle modalità, delle condizioni, delle commissioni o delle spese di sottoscrizione ovvero che incidano sulla caratterizzazione di ciascun fondo, siano state tempestivamente portate a conoscenza singolarmente di ogni partecipante. L’importo lordo minimo degli eventuali versamenti successivi è di 100 euro. La SGR si riserva la facoltà di accettare versamenti inferiori a quelli sopra indicati. Per tali versamenti successivi è previsto il conferimento della somma investita nei modi indicati al punto 4.1.3, lettera b) con espressa indicazione del fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento. 4.1.8 Nel caso di offerta fuori sede delle quote del fondo, l’efficacia del contratto è subordinata al decorso di 7 giorni dalla data di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 58/98. 4.1.9 La SGR provvede a versare presso il Depositario: • entro il giorno di ricezione, il controvalore dei mezzi di pagamento postali; • entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli assegni bancari. 4.1.10 La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento.

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Samples: Regolamento Unico Di Gestione

Sottoscrizione delle Quote. 4.1.1 Salvo quanto previsto all’articolo 1 della Parte C 18.1 Il patrimonio del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei fondi si applica la seguente disciplinaFondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote. Non sono previste emissioni di Quote successive al Closing Finale. Nessun singolo Investitore potrà sottoscrivere Quote per un ammontare tale da comportare il raggiungimento di una partecipazione pari o superiore al 20% dell’Ammontare Totale del Fondo. 4.1.2 18.2 La sottoscrizione delle quote dei fondi può avvenire mediante:Quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione, a. versamento in un’unica sottoscrizione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 500 euro; b. partecipazione ai Piani di Accumulazione di cui al successivo art. 4.2; c. partecipazione al Servizio “Investi e Consolida” di cui al successivo art. 4.3. 4.1.3 18.3 La sottoscrizione delle quote Quote è immediatamente definitiva e vincolante per l’Investitore, il quale si obbliga con la stessa – subordinatamente all’accettazione della Società di ciascun fondo si realizza mediante: - compilazione Gestione – ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento – di cui dichiara di aver ricevuto copia nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione – ed in particolare ad effettuare i versamenti richiesti dalla Società di Gestione con le modalità e sottoscrizione di apposito modulo indirizzato alla SGR ed alla stessa fatto pervenire, unitamente ai mezzi di pagamento, direttamente o per il tramite del Collocatorenei termini previsti dal Regolamento stesso. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanzaSono in ogni caso salvi i diritti, nel rispetto caso di offerta fuori sede, degli Investitori classificati come investitori non professionali ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del TUF, come disciplinati dai moduli predisposti dalla Società di Gestione per la raccolta delle disposizioni domande di legge e/o regolamentari vigentisottoscrizione. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili l’efficacia della sottoscrizione delle Quote è sospesa per la sottoscrizione sono esclusivamente il conto corrente postale e il libretto di risparmio postale. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla Parte C, paragrafo 2, Quote e certificati di partecipazione. Nel modulo di sottoscrizione devono essere tra l’altro indicati: le generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, i mezzi di pagamento utilizzati, la valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento diversi dal bonifico e l’importo del versamento al lordo delle commissioni e spese previste dal Regolamento. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario; - contestuale versamento del corrispettivo in euro mediante: • assegno bancario o circolare, tratto o emesso dal sottoscrittore, con clausola di non trasferibilità, all’ordine di “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” sul conto corrente in essere presso il Depositario ovvero versato presso il c/c postale intestato alla SGR, Rubrica “Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato per valuta a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” presso il Depositario; • bonifico a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario; • addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGR, Rubrica “Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario; • autorizzazione permanente di addebito su un libretto postale nominativo o su un conto corrente postale intrattenuto dal sottoscrittore a favore del conto corrente postale intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario. Tale modalità è prevista esclusivamente per la sottoscrizione delle quote mediante Piano di Accumulazione, per i versamenti successivi a quello iniziale; • importo derivante dal rimborso di altri fondi comuni di investimento istituiti dalla SGR. 4.1.4 Si intendono convenzionalmente ricevute in ciascun giorno lavorativo le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore entro le ore 13.00. Le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore dopo le ore 13.00 di ciascun giorno lavorativo ovvero effettuate in un giorno non lavorativo, si intendono convenzionalmente ricevute il giorno lavorativo successivo. Per giorno lavorativo, si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale. 4.1.5 Il numero delle quote da attribuire ad ogni partecipante si determina dividendo l’importo del versamento, al netto degli eventuali oneri, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di valuta riconosciuto ai mezzi di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione. Per i versamenti effettuati a mezzo di bonifico, il giorno di riferimento è il giorno di valuta riconosciuto al bonifico dalla Banca ordinante, ovvero, se posteriore, quello in cui la SGR ha notizia certa della sottoscrizione. 4.1.6 Le sottoscrizioni vengono regolate il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento. 4.1.7 Effettuata la prima sottoscrizione e richiamandone gli estremi, il sottoscrittore ha facoltà di effettuare ulteriori versamenti, sempre che eventuali intervenute modifiche al Regolamento, che comportino un aggravio delle modalità, delle condizioni, delle commissioni o delle spese di sottoscrizione ovvero che incidano sulla caratterizzazione di ciascun fondo, siano state tempestivamente portate a conoscenza singolarmente di ogni partecipante. L’importo lordo minimo degli eventuali versamenti successivi è di 100 euro. La SGR si riserva la facoltà di accettare versamenti inferiori a quelli sopra indicati. Per tali versamenti successivi è previsto il conferimento della somma investita nei modi indicati al punto 4.1.3, lettera b) con espressa indicazione del fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento. 4.1.8 Nel caso di offerta fuori sede delle quote del fondo, l’efficacia del contratto è subordinata al decorso durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 58/98sottoscrizione da parte dell’Investitore non professionale. 4.1.9 18.4 La SGR provvede sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a versare presso il Depositario: • entro il giorno condizioni, vincoli ed oneri di ricezione, il controvalore dei mezzi di pagamento postali; • entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli assegni bancari. 4.1.10 La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento. 18.5 La Società di Gestione ha conferito mandato per il collocamento delle Quote a intermediari abilitati (i “Soggetti Collocatori”), che possono operare anche a mezzo di sub-collocatori autorizzati e/o con le modalità descritte nel successivo articolo 18.6. 18.6 La sottoscrizione delle Quote può avvenire anche mediante conferimento – tramite il modulo di sottoscrizione – di mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore. In virtù del mandato conferito al Soggetto Collocatore, quest’ultimo provvede, in nome e per conto del mandante, a sottoscrivere le quote del Fondo anche provvedendo ad addebitare il conto corrente dell’Investitore ai fini del pagamento degli importi, detenere le stesse, espletare tutte le necessarie formalità amministrative, anche connesse alla distribuzione degli Introiti. Il conferimento di tale mandato – il cui contenuto è integralmente riportato nel modulo di sottoscrizione – non comporta effetti sulla partecipazione al Fondo, che resta disciplinata in via esclusiva dal Regolamento, anche nelle ipotesi di revoca e sospensione dell’incarico medesimo, né alcun onere aggiuntivo o maggiorazione di spese, oltre quelle previste, a carico del Sottoscrittore, nel Regolamento. L’Investitore può revocare in qualsiasi momento il mandato conferito al Soggetto Collocatore.

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Samples: Regolamento Di Gestione

Sottoscrizione delle Quote. 4.1.1 Salvo quanto previsto all’articolo 1 della Parte C 17.1 Il patrimonio di ciascun Comparto viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote. Non sono previste emissioni di Quote successive al Closing Finale. Nessun singolo Investitore potrà sottoscrivere Quote di un singolo Comparto per un ammontare tale da comportare il raggiungimento di una partecipazione pari o superiore al 20% dell’Ammontare Totale del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei fondi si applica la seguente disciplinaComparto. 4.1.2 17.2 La sottoscrizione delle quote dei fondi può avvenire mediante: a. versamento in un’unica Quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 500 euro; b. partecipazione ai Piani di Accumulazione di cui al successivo art. 4.2; c. partecipazione al Servizio “Investi e Consolida” di cui al successivo art. 4.3. 4.1.3 La sottoscrizione delle quote di ciascun fondo si realizza mediante: - compilazione e sottoscrizione di , redatta su apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione, indirizzato alla SGR ed alla stessa fatto pervenire, unitamente ai mezzi Società di pagamento, direttamente o Gestione (anche per il tramite del Collocatoredei Soggetti Collocatori) e sottoposto all’accettazione della Società di Gestione. Nella domanda sono indicati, tra l’altro, le generalità dell’Investitore e o degli Investitori e l’importo che il medesimo intende sottoscrivere. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche Società di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono esclusivamente il conto corrente postale e il libretto di risparmio postale. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla Parte C, paragrafo 2, Quote e certificati di partecipazione. Nel modulo Gestione non accetta domande di sottoscrizione devono essere tra l’altro indicati: le generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatariche risultino incomplete, i mezzi di pagamento utilizzati, la valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento diversi dal bonifico e l’importo del versamento al lordo delle commissioni e spese previste dal Regolamento. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con alterate o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario; - contestuale versamento del corrispettivo in euro mediante: • assegno bancario o circolare, tratto o emesso dal sottoscrittore, con clausola di non trasferibilità, all’ordine di “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” sul conto corrente in essere presso il Depositario ovvero versato presso il c/c postale intestato alla SGR, Rubrica “Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato per valuta a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” presso il Depositario; • bonifico a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario; • addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGR, Rubrica “Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario; • autorizzazione permanente di addebito su un libretto postale nominativo o su un conto corrente postale intrattenuto dal sottoscrittore a favore del conto corrente postale intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario. Tale modalità è prevista esclusivamente per la sottoscrizione delle quote mediante Piano di Accumulazione, per i versamenti successivi a quello iniziale; • importo derivante dal rimborso di altri fondi comuni di investimento istituiti dalla SGR. 4.1.4 Si intendono convenzionalmente ricevute in ciascun giorno lavorativo le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore entro le ore 13.00. Le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore dopo le ore 13.00 di ciascun giorno lavorativo ovvero effettuate in un giorno non lavorativo, si intendono convenzionalmente ricevute il giorno lavorativo successivo. Per giorno lavorativo, si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale. 4.1.5 Il numero delle quote da attribuire ad ogni partecipante si determina dividendo l’importo del versamento, al netto degli eventuali oneri, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di valuta riconosciuto ai mezzi di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione. Per i versamenti effettuati a mezzo Esaurite positivamente le verifiche richieste dal Regolamento e dalle norme vigenti, la Società di bonifico, il giorno Gestione conferma mediante Avviso l’accettazione delle domande di riferimento è il giorno di valuta riconosciuto al bonifico dalla Banca ordinante, ovvero, se posteriore, quello in cui la SGR ha notizia certa della sottoscrizione. 4.1.6 Le sottoscrizioni vengono regolate il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento. 4.1.7 Effettuata la prima 17.3 La sottoscrizione delle Quote è immediatamente definitiva e richiamandone gli estremivincolante per l’Investitore, il sottoscrittore ha facoltà quale si obbliga con la stessa – subordinatamente all’accettazione della Società di effettuare ulteriori versamenti, sempre che eventuali intervenute modifiche al Regolamento, che comportino un aggravio Gestione – ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento – di cui dichiara di aver ricevuto copia nell’ambito delle modalità, delle condizioni, delle commissioni o delle spese operazioni di sottoscrizione ovvero che incidano sulla caratterizzazione – e, in particolare, ad effettuare i versamenti richiesti dalla Società di ciascun fondoGestione con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento stesso. Sono in ogni caso salvi i diritti, siano state tempestivamente portate a conoscenza singolarmente di ogni partecipante. L’importo lordo minimo degli eventuali versamenti successivi è di 100 euro. La SGR si riserva la facoltà di accettare versamenti inferiori a quelli sopra indicati. Per tali versamenti successivi è previsto il conferimento della somma investita nei modi indicati al punto 4.1.3, lettera b) con espressa indicazione del fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento. 4.1.8 Nel nel caso di offerta fuori sede sede, degli Investitori classificati come investitori non professionali ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del TUF, come disciplinati dai moduli predisposti dalla Società di Gestione per la raccolta delle quote del fondo, domande di sottoscrizione. In tal caso l’efficacia del contratto della sottoscrizione delle Quote è subordinata al decorso sospesa per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 58/98sottoscrizione da parte dell’Investitore non professionale. 4.1.9 17.4 La SGR provvede sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a versare presso il Depositario: • entro il giorno condizioni, vincoli ed oneri di ricezione, il controvalore dei mezzi di pagamento postali; • entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli assegni bancariqualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento Unico. 4.1.10 17.5 La domanda Società di Gestione ha conferito mandato per il collocamento delle Quote a intermediari abilitati (i “Soggetti Collocatori”), che possono operare anche a mezzo di sub-collocatori autorizzati e/o con le modalità descritte nel successivo articolo 17.6. 17.6 La sottoscrizione delle Quote può avvenire anche mediante conferimento – tramite il modulo di sottoscrizione è inefficace – di mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore. In virtù del mandato conferito al Soggetto Collocatore, quest’ultimo provvede, in nome e la SGR la respinge ove essa sia incompletaper conto del mandante, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento.a

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Samples: Regolamento Di Gestione

Sottoscrizione delle Quote. 4.1.1 Salvo quanto previsto all’articolo 1 della Parte C del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei fondi si applica la seguente disciplina. 4.1.2 1. La sottoscrizione delle quote dei fondi può avvenire mediante: a. versamento in un’unica sottoscrizione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 500 euro; b. partecipazione ai Piani di Accumulazione di cui al successivo art. 4.2; c. partecipazione al Servizio “Investi e Consolida” di cui al successivo art. 4.3. 4.1.3 La sottoscrizione delle quote di ciascun fondo si realizza mediante: - avviene mediante la compilazione e sottoscrizione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo predisposto dalla SGR ed indirizzato alla SGR ed alla stessa fatto pervenireche contiene, unitamente ai mezzi fra l’altro, le generalità del sottoscrittore, l’importo che si intende sottoscrivere (al lordo di pagamento, direttamente o per il tramite del Collocatoreeventuali spese). La sottoscrizione delle quote Quote può avvenire solo a fronte del versamento in un’unica soluzione dell’importo che si intende sottoscrivere. 2. Fatto salvo quanto di seguito previsto al par. 4 che segue, la sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per il sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del Regolamento di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione. La sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento. 3. La Società di Gestione si riserva altresì il diritto di non accettare la domanda di sottoscrizione di un potenziale sottoscrittore, ivi incluso quando, tra l’altro, ritenga (i) che, a seguito di detta sottoscrizione, il Fondo possa essere soggetto a regimi fiscali, regolamentari e di attività, di minor favore rispetto a quelli in essere al momento della richiesta di sottoscrizione, ovvero (ii) che il potenziale sottoscrittore non sia ragionevolmente in grado di adempiere gli obblighi di versamento a valere sulle Quote sottoscritte. La SGR comunica al potenziale sottoscrittore i motivi del rifiuto della sottoscrizione. 4. Nel corso del Periodo di Sottoscrizione o Sub-Periodo di Sottoscrizione e entro due settimane dalla data della sottoscrizione di Quote, gli Investitori diversi dai “clienti professionali” ai sensi del TUF possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi eventualmente versati senza incorrere in penalità. 5. La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata: (i) direttamente presso la SGR; ovvero (ii) per il tramite dei soggetti collocatori. La sottoscrizione delle Quote per il tramite dei collocatori può essere effettuata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono esclusivamente il conto corrente postale e il libretto di risparmio postale. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla Parte C, paragrafo 2, Quote e certificati di partecipazione. Nel modulo di sottoscrizione devono essere tra l’altro indicati: le generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, i mezzi di pagamento utilizzati, la valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento diversi dal bonifico e l’importo del versamento al lordo delle commissioni e spese previste dal Regolamentoapplicabili. 6. La sottoscrizione delle quote Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto per la prestazione di gestione individuale ovvero servizi di negoziazione, ricezione investimento e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositarioDepositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario; - contestuale versamento Depositario. 7. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del corrispettivo codice civile – i collocatori a far pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti –di cui al precedente comma 4 ove la sottoscrizione pervenga da Investitori diversi dai “clienti professionali” ai sensi del TUF, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione o del Sub-Periodo di Sottoscrizione. 8. La SGR ha facoltà di avviare la propria attività prima della scadenza del Periodo di Sottoscrizione qualora prima di tale data il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare almeno pari all’Ammontare Minimo (il “Primo Closing”), comunicando ai Partecipanti, a mezzo posta elettronica, l’effettivo ammontare raccolto e il numero di Quote assegnate. 9. Dopo il Primo Closing e fino alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione, la SGR ha comunque facoltà di raccogliere ulteriori sottoscrizioni delle Quote e di effettuare uno o più Closing successivi sulla base delle sottoscrizioni delle Quote effettuate di volta in euro mediante: • assegno bancario o circolarevolta dai Partecipanti (i “Closing Successivi”) durante i relativi Sub-Periodi di Sottoscrizione, tratto o emesso dal sottoscrittoreinviando le relative comunicazioni secondo quanto di seguito previsto. 10. A fronte di ogni sottoscrizione, con clausola di non trasferibilitàsuccessivamente all’emissione delle quote, all’ordine di “BancoPosta Fondi S.p.A. la SGR – Rubrica Denominazione Fondo” sul conto corrente in essere presso il Depositario ovvero versato presso il c/c postale intestato alla SGR, Rubrica “Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato per valuta a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” presso il Depositario; • bonifico a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario; • addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato provvede ad inviare al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGRmezzo posta elettronica, Rubrica “Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario; • autorizzazione permanente di addebito su un libretto postale nominativo o su un conto corrente postale intrattenuto dal sottoscrittore a favore del conto corrente postale intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario. Tale modalità è prevista esclusivamente per una conferma dell’avvenuta sottoscrizione, recante informazioni concernenti la sottoscrizione delle quote mediante Piano di Accumulazione, per i versamenti successivi a quello iniziale; • importo derivante dal rimborso di altri fondi comuni di investimento istituiti dalla SGR. 4.1.4 Si intendono convenzionalmente ricevute in ciascun giorno lavorativo le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore entro le ore 13.00. Le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore dopo le ore 13.00 di ciascun giorno lavorativo ovvero effettuate in un giorno non lavorativo, si intendono convenzionalmente ricevute il giorno lavorativo successivo. Per giorno lavorativo, si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale. 4.1.5 Il numero delle quote da attribuire ad ogni partecipante si determina dividendo l’importo del versamento, al netto degli eventuali oneri, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di valuta riconosciuto ai mezzi di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione. Per i versamenti effettuati a mezzo di bonifico, il giorno di riferimento è il giorno di valuta riconosciuto al bonifico dalla Banca ordinante, ovvero, se posteriore, quello in cui la SGR ha notizia certa della sottoscrizione. 4.1.6 Le sottoscrizioni vengono regolate il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento. 4.1.7 Effettuata la prima sottoscrizione e richiamandone gli estremi, il sottoscrittore ha facoltà di effettuare ulteriori versamenti, sempre che eventuali intervenute modifiche al Regolamento, che comportino un aggravio delle modalità, delle condizioni, delle commissioni o delle spese di sottoscrizione ovvero che incidano sulla caratterizzazione di ciascun fondo, siano state tempestivamente portate a conoscenza singolarmente di ogni partecipante. L’importo lordo minimo degli eventuali versamenti successivi è di 100 euro. La SGR si riserva la facoltà di accettare versamenti inferiori a quelli sopra indicati. Per tali versamenti successivi è previsto il conferimento della somma investita nei modi indicati al punto 4.1.3, lettera b) con espressa indicazione del fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento. 4.1.8 Nel caso di offerta fuori sede delle quote del fondo, l’efficacia del contratto è subordinata al decorso di 7 giorni dalla data di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 58/98. 4.1.9 La SGR provvede a versare presso il Depositario: • entro il giorno di ricezione, il controvalore dei mezzi di pagamento postali; • entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli assegni bancari. 4.1.10 La ricevimento della domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompletadel mezzo di pagamento, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamentol'importo lordo e netto sottoscritto, il numero di Quote attribuite e il valore nominale delle stesse.

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Samples: Regolamento Del Fondo Di Investimento Alternativo Europeo a Lungo Termine (Eltif)