Common use of Spazi confinati Clause in Contracts

Spazi confinati. Poiché le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’Appaltatore, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

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Spazi confinati. Poiché le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’artAi sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato2011 per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; preposto - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso L’appaltatore dopo l’aggiudicazione provvisoria dovrà dimostrare di idoneità alla mansione specifica disporre dei requisiti anzidetti per le attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’Appaltatore, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con pericolo la formalizzazione dell’Accordo Quadro. La mancata osservanza di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi tutte le disposizioni del D.P.R. 177 presente articolo (6.1 e 6.2) sarà considerata mancanza di prova dei requisiti organizzativi richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere l’Accordo Quadro per colpa dell’Impresa per gravi inadempimenti come previsto all’art.136 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appaltoD.Lgs. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276163/2006.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Risanamento Delle Reti Fognarie Gestite Da Acea Pinerolese s.p.a. Anni 2014 2015 Progetto Esecutivo

Spazi confinati. Poiché le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’artAi sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato2011 per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, in possesso di attestazione di attività di informazione, formazione ed addestramento con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; preposto - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso L’appaltatore dovrà dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto (pena la decadenza dell’affidamento) di idoneità alla mansione specifica disporre dei requisiti anzidetti per le attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’Appaltatore, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276la formalizzazione dell’Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento, Dei Lavori Connessi Alla Manutenzione Sulle Reti Idriche E Fognarie Gestite Da Acque Di Caltanissetta s.p.a., Nel Territorio Del Della Provincia Di Caltanissetta

Spazi confinati. Poiché Per le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni svolte in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 ambiente confinati è richiesta l'integrale applicazione del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011177/2011 e, come meglio a titolo di seguito precisatoesempio non esaustivo, sono obbligatori i seguenti requisiti: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavorolavoro (impiegata nell’intervento manutentivo sullo spazio confinato, pertanto, tenuto conto che la squadra dovrà essere almeno di tre persone, almeno un addetto), con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81D.Lgs.81/08 e s.m.i.; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 D.Lgs.81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’AppaltatoreL'Appaltatore, di tutto prima della stipula del Contratto, dovrà dimostrare, pena la revoca dell’aggiudicazione, il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato possesso dei requisiti anzidetti per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante.

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Spazi confinati. Poiché Per le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni svolte in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 ambiente confinati è richiesta l'integrale applicazione del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011177/2011 e, come meglio a titolo di seguito precisatoesempio non esaustivo, sono obbligatori i seguenti requisiti: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81D.Lgs.81/08 e s.m.i.; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 D.Lgs.81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’AppaltatoreL'Appaltatore, di tutto prima della stipula del Contratto, dovrà dimostrare, pena la revoca dell’aggiudicazione, il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato possesso dei requisiti anzidetti per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo di inquinamento ee dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Vista la natura dell’attività, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati la stessa dovrà essere svolta in proprio dall’Appaltatore e pertanto non subappaltabile ai sensi del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.177/2011 e s.m.i..

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Samples: www.umbraacque.com