Spazi confinati. Poiché le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’Appaltatore, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Spazi confinati. Poiché le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’artAi sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato2011 per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; preposto - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso L’appaltatore dopo l’aggiudicazione provvisoria dovrà dimostrare di idoneità alla mansione specifica disporre dei requisiti anzidetti per le attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’Appaltatore, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con pericolo la formalizzazione dell’Accordo Quadro. La mancata osservanza di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi tutte le disposizioni del D.P.R. 177 presente articolo (6.1 e 6.2) sarà considerata mancanza di prova dei requisiti organizzativi richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere l’Accordo Quadro per colpa dell’Impresa per gravi inadempimenti come previsto all’art.136 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appaltoD.Lgs. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276163/2006.
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Spazi confinati. Poiché Per le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni svolte in luoghi sospetti di inquinamento o “ambiente confinati”, l’Appaltatoreper le quali non è previsto il subappalto ad imprese in possesso dei necessari requisiti, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 è richiesta l'integrale applicazione del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011177/2011 e, come meglio a titolo di seguito precisatoesempio non esaustivo, sono obbligatori i seguenti requisiti: - ▪ presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - ▪ possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81D.Lgs.81/08 e s.m.i.; - ▪ avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 D.Lgs.81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’AppaltatoreL'Appaltatore, di tutto prima della consegna dei lavori, dovrà dimostrare, pena la revoca dell’aggiudicazione, il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato possesso dei requisiti anzidetti per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Spazi confinati. Poiché le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’artAi sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato2011 per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, in possesso di attestazione di attività di informazione, formazione ed addestramento con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; preposto - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso L’appaltatore dovrà dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto (pena la decadenza dell’affidamento) di idoneità alla mansione specifica disporre dei requisiti anzidetti per le attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’Appaltatore, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276la formalizzazione dell’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Spazi confinati. Poiché le 27.5.1 In caso di attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori da svolgersi in ambienti sospetti di inquinamento o confinaticonfinati (a titolo esemplificativo serbatoi, assunto con contratto silos, gallerie, pozzi, etc), al fine di dimostrare le capacità effettive del personale che esegue i lavori, l’Appaltatore/subappaltatore, prima dell’esecuzione delle attività, dovrà fornire l‘elenco nominativo dei lavoratori che effettueranno tali attività, corredato da idonea documentazione attestante che detta forza lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appaltopossieda i requisiti prescritti dal DPR 177/2011, a condizione, e cioè: • esperienza almeno triennale nei lavori in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale spazi confinati posseduta da almeno il 30 % della forza lavoro; tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - 9 Rif. Regolamento 1272/08 (UE) “Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele”. • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ovvero altre tipologie di appalto o contrattuali certificate ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/03); • avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove personale impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati, specificamente mirato mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - • avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in spazi confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza; • possesso di dispositivi di protezione individualeindividuale (DPI), strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature.
27.5.2 In caso di affidamento in subappalto, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 quest’ultimo deve essere autorizzato da Enel e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’Appaltatore, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, certificato ai sensi del Titolo VIII, VIII Capo I, 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276D.Lgs. 276/03.
27.5.3 Le disposizioni in questione si applicano anche nei riguardi delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengono subappaltate.
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Samples: Contratti Di Appalto
Spazi confinati. Poiché le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’artAi sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato: - 2011 per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:
a) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento d’inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo Tito- lo VIII, Capo I, del decreto legislativo D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente ne- cessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - ;
b) avvenuta effettuazione di attività di informazione d’informazione e formazione di tutto il personalepersona- le, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori fat- tori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - aggiorna- mento;
c) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento adde- stramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzatureattrezzatura, coerentemente coeren- temente con le previsioni di cui agli articoli 66 e artt. 66-121 e all'allegato all'alleg. IV, punto p. 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - D.lgs. 81/2008;
d) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso compre- so il datore di lavoro, relativamente alla applicazione all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti coe- renti con le previsioni di cui agli articoli 66 e artt. 66-121 e dell'allegato dell'alleg. IV, punto p. 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81D.Lgs. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata 81/2008.
e) ai sensi dell’artdell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le Regioni di cui all’Atto rep. 41 D.Lgsn. 223 del 21.12.2011, stante il livello alto di rischio dell’appalto (v. alleg. 81/08 2 dell’Accordo), il monte ore di formazione per il Da- tore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e s.m.iProtezione (RSPP) dovrà essere di 48 ore con aggiornamenti quinquennali di 14 ore. dal Medico Competente nominato dall’AppaltatoreL’appaltatore dovrà dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto, pena la decaden- za dell’affidamento, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato disporre dei requisiti anzidetti per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capi- tolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi la formalizzazione del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276rapporto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Spazi confinati. Poiché le 27.5.1 In caso di attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori da svolgersi in ambienti sospetti di inquinamento o confinaticonfinati (a titolo esemplificativo serbatoi, assunto con contratto silos, gallerie, pozzi, etc), al fine di dimostrare le capacità effettive del personale che esegue i lavori, l’Appaltatore/subappaltatore, prima dell’esecuzione delle attività, 9 Rif. Regolamento 1272/08 (UE) “Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele”. dovrà fornire l‘elenco nominativo dei lavoratori che effettueranno tali attività, corredato da idonea documentazione attestante che detta forza lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appaltopossieda i requisiti prescritti dal DPR 177/2011, a condizione, e cioè: • esperienza almeno triennale nei lavori in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale spazi confinati posseduta da almeno il 30 % della forza lavoro; tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ovvero altre tipologie di appalto o contrattuali certificate ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/03); • avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove personale impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati, specificamente mirato mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - • avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in spazi confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza; • possesso di dispositivi di protezione individualeindividuale (DPI), strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature.
27.5.2 In caso di affidamento in subappalto, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 quest’ultimo deve essere autorizzato da Enel e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’Appaltatore, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, certificato ai sensi del Titolo VIII, VIII Capo I, 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276D.Lgs. 276/03.
27.5.3 Le disposizioni in questione si applicano anche nei riguardi delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengono subappaltate.
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Samples: Contratti Di Appalto Di Fornitura, Di Servizi E Di Lavori
Spazi confinati. Poiché le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’artAi sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato: - 2011 per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:
a) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento d’inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003D. Lgs 10/9/2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni fun- zioni di preposto; - ;
b) avvenuta effettuazione di attività di informazione d’informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso com- preso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento inquina- mento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - ;
c) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei ido- nei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento inquina- mento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali ta- li dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli arti- coli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - D. Lgs n. 81/2008;
d) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività at- tività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavorola- voro, relativamente alla applicazione all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata D. Lgs n. 81/2008.
e) ai sensi dell’artdell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le Regioni di cui all’Atto rep. 41 D.Lgsn. 223 del 21.12.2011, stante il livello alto di rischio dell’appalto (v. alleg. 81/08 2 dell’Accordo), il monte ore di formazione per il Datore di Lavoro e/o il Responsabi- le del Servizio Prevenzione e s.m.iProtezione (RSPP) dovrà essere di 48 ore con aggiornamenti quinquennali di 14 ore. dal Medico Competente nominato dall’AppaltatoreL’appaltatore dovrà dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto, pena la decadenza dell’affidamento, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato disporre dei requisiti anzidetti per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o e dovrà con- sentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a segui- to della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi la formalizzazione del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276rapporto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Spazi confinati. Poiché Per le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni svolte in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 ambiente confinati è richiesta l'integrale applicazione del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011177/2011 e, come meglio a titolo di seguito precisatoesempio non esaustivo, sono obbligatori i seguenti requisiti: - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavorolavoro (impiegata nell’intervento manutentivo sullo spazio confinato, pertanto, tenuto conto che la squadra dovrà essere almeno di tre persone, almeno un addetto), con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81D.Lgs.81/08 e s.m.i.; - avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 D.Lgs.81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’AppaltatoreL'Appaltatore, di tutto prima della stipula del Contratto, dovrà dimostrare, pena la revoca dell’aggiudicazione, il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato possesso dei requisiti anzidetti per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Spazi confinati. Poiché Per le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni svolte in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 ambiente confinati è richiesta l'integrale applicazione del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011177/2011 e, come meglio a titolo di seguito precisatoesempio non esaustivo, sono obbligatori i seguenti requisiti: - ▪ presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - ▪ possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81D.Lgs.81/08 e s.m.i.; - ▪ avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 D.Lgs.81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’AppaltatoreL'Appaltatore, di tutto prima della stipula del Contratto, dovrà dimostrare, pena la revoca dell’aggiudicazione, il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato possesso dei requisiti anzidetti per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo di inquinamento ee dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Vista la natura dell’attività, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati la stessa dovrà essere svolta in proprio dall’Appaltatore e pertanto non subappaltabile ai sensi del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.177/2011 e s.m.i..
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Spazi confinati. Poiché le attività oggetto dell’appalto comprendono lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’artAi sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato: - 2011 per le attività in ambienti confinati (attivi- tà non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:
a) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento 30% della forza lavoro, con esperienza almeno al- meno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento d’inquinamento o confinati, assunto assunta con contratto con- tratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente preventivamen- te certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003D. Lgs 10/9/2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; - ;
b) avvenuta effettuazione di attività di informazione d’informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinaticon- finati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; - ;
c) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla al- la prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati con- finati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione stru- mentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; - D. Lgs n. 81/2008;
d) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione relati- vamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. - Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata D. Lgs n. 81/2008.
e) ai sensi dell’artdell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le Regioni di cui all’Atto rep. 41 D.Lgsn. 223 del 21.12.2011, stante il livello alto di rischio dell’appalto (v. alleg. 81/08 2 dell’Accordo), il monte ore di formazione per il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e s.m.iProtezione (RSPP) dovrà essere di 48 ore con aggiornamenti quinquennali di 14 ore. dal Medico Competente nominato dall’AppaltatoreL’appaltatore dovrà dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto, pena la decadenza dell’affidamento, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato disporre dei requisiti anzidetti per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si proce- cederà con pericolo di inquinamento e, pertanto, l’appaltatore dovrà: • Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi la formalizzazione del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011; • Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276rapporto.
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