SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. Sono a totale carico dell’Aggiudicatario le spese di registrazione del contratto nonché, a norma del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/12/2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20) “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articolo 70, 71 e 98 del D.lgs. 50/2016”, le spese di pubblicazione obbligatoria.
SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. Sono a carico dell’aggiudicatario l’imposta di registro e imposta di bollo quantificate e comunicate dal Centro successivamente all’aggiudicazione.
SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. Art. 14 – Penali.
SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. 13.1. Il prestatore del servizio aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro), inoltre, come espressamente previsto dall’art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il tutto per un importo complessivo forfettario di Euro 5000 (cinquemila).
SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. 23 Art. 29 DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO 23
SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. Tutte le spese del contratto, rogito, registrazioni, diritti, etc., senza eccezione di alcuna ed ogni altra annessa e conseguente, saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.
SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro.
SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. L’aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro). Inoltre, come espressamente previsto dall’art. 216 comma 11 del Codice, fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sui quotidiani degli avvisi, dei bandi di gara e dei relativi esiti sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. 1. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti o conseguenti allo svolgimento del servizio di cui al presente Foglio patti e condizioni, ivi comprese tutte le eventuali spese contrattuali connesse e conseguenti.
SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. 9 Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA 10 Art. 10 - CONTRATTI AGGIUNTIVI 10 Art. 11 - RINNOVO 10 CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10