Spese di ricerca e riparazione Clausole campione

Spese di ricerca e riparazione. PER I DANNI DA SPARGIMENTO D’ACQUA
Spese di ricerca e riparazione. La garanzia assicurativa, in caso di danno indennizzabile in base alle lettere a) e b) dell'art. 9 della presente Sezione, viene estesa al rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato allo scopo di ricercare la rottura degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento - compresi canali di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato stesso, nonché per ripristinare o sostituire le condutture e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese liquidate a termini di polizza, fermi i massimi sottoindicati. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia fissa di € 250,00 e con il massimo risarcimento di € 150.000,00 per anno assicurativo.
Spese di ricerca e riparazione. Qualora sia stato risposto SI alla dichiarazione 8 riportata sul modulo di polizza, la Società: › in caso di occlusione o di rottura accidentale anche conseguente a gelo degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato assicura- to, rimborsa le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonchè le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti del fabbricato assicurato. In caso di sinistro il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 1.500,00; verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 150,00; › in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’Azienda di distribuzione e comportante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione, indennizza:
Spese di ricerca e riparazione. Sempreché il Sinistro sia indennizzabile ai sensi del precedente articolo 17.1 - "
Spese di ricerca e riparazione. In caso di fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale degli impianti idrici installati nel fabbricato, la garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per: • la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto; • la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; • il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. La garanzia può essere attivata solo se assicurato il fabbricato. Eventi sociopolitici L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell’assicurato. Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dall’intervento delle forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi. Atti di terrorismo L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Eventi atmosferici L’opzione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: • uragano, bufera, nubifragio, tempesta, grandine, ciclone, tromba d’aria, vento e quanto da essi trasportato; • bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti a ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
Spese di ricerca e riparazione. Sono escluse le spese sostenute per: - i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005; - gli impianti idrici interrati o esterni al fabbricato; - gli impianti idrici per irrigazione, vasche e piscine; - le spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
Spese di ricerca e riparazione la Società, in caso di danno risarcibile in base alla precedente lettera O - ACQUA CONDOTTA, si obbliga a risarcire le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino, con esclusione della parte affetta da guasto, relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria, sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto, fino alla concorrenza della somma di € 1.000,00 e previa detrazione per ogni Sinistro dell'importo di € 103,00.
Spese di ricerca e riparazione. Sempreché il Sinistro sia indennizzabile ai sensi del precedente articolo “Bagnamento” e limitatamente ai Pagina 6 di 17 Condizioni di Assicurazione - Ed. 10/2018 - BU2513/05 Condizioni di Assicurazione danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbrica- to, anche se causati da gelo, sono comprese le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura, nonché le relative spese per la de- molizione e/o il ripristino del danno. Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all’aperto, anche se inter- rati e protetti da apposite coibentazioni. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Spese di ricerca e riparazione. Sempreché il Sinistro sia indennizzabile ai sensi del precedente articolo “Bagnamento” e limitatamente ai danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbrica- to, anche se causati da gelo, sono comprese le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura, nonché le relative spese per la de- molizione e/o il ripristino del danno. Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all’aperto, anche se inter- rati e protetti da apposite coibentazioni. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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