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Spitex Clausole campione

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  • VISTO il Regolamento Aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con deliberazione n. 459 del 29.12.2010, ed in particolare gli artt. 3 e 4 inerenti gli incarichi di struttura complessa; Vista la deliberazione n. 335 del 31.10.2018, ad oggetto “Conferma nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)”, a seguito di valutazione positiva al termine dell’incarico, con la quale si era provveduto a confermare il Xxxx. Xxxx Xxxxx nel predetto incarico dirigenziale, a decorrere dall’ 1.11.2018 e sino al 25.08.2019, data di scadenza dell’assegnazione temporanea e della specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Economato; Tenuto conto dell’esito positivo dell’ultima valutazione annuale, relativa all’anno 2018, svolta nei confronti del Xxxx. Xxxx Xxxxx; Vista, altresì, la deliberazione n. 336 del 31.10.2018, ad oggetto Conferma nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF), con la quale, a seguito di valutazione positiva al termine dell’incarico, si era provveduto a confermare il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx nel predetto incarico dirigenziale, a decorrere dall’ 1.11.2018 e sino al 25.08.2019, data di scadenza dell’assegnazione temporanea e della specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Contabilità e Finanza; Tenuto conto dell’esito positivo dell’ultima valutazione annuale, relativa all’anno 2018, svolta nei confronti del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx; Stabilito, pertanto, di confermare il Xxxx. Xxxx Xxxxx, Dirigente amministrativo a tempo indeterminato dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME), ed il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, dirigente amministrativo a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF), a decorrere dal 26.8.2019 e sino al 24.8.2024, data di scadenza dell’Accordo quadro e delle specifiche convenzioni rispettivamente per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Economato e del Servizio Contabilità e Finanza; Precisato, altresì, che, sino alla completa attuazione degli assetti organizzativi prefigurati nei progetti relativi alle singole convenzioni specifiche con il conferimento degli incarichi dirigenziali e di funzione, permarranno gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa conferiti nell’ambito delle Aziende di appartenenza al personale assegnato ai Servizi Unici per lo svolgimento delle funzioni delegate; Ritenuto, infine, di prorogare le assegnazioni temporanee già disposte ai sensi dell’articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01, come modificata dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 26, presso l’Azienda USL di Bologna in qualità di azienda Capofila, del Xxxx. Xxxx Xxxxx, del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, della Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nonché del personale risultante dagli elenchi allegati ai progetti relativi alle convenzioni specifiche, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx, dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e dall’Azienda USL di Imola sino alla scadenza di queste ultime, ovverosia fino al 24.8.2024, e di mettere a disposizione fino a tale data il personale di questa Azienda pure inserito nei medesimi elenchi, per lo svolgimento delle funzioni delegate da ciascuna delle Aziende aderenti; Precisato che la regolazione degli effetti economici derivanti dall’esecuzione delle convenzioni di cui sopra, fra questa Azienda, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Azienda USL di Imola è definita in ciascuna convenzione specifica sulla base di quanto previsto dall’Accordo quadro sopra richiamato; per quanto esposto in premessa:

  • CAMPIONATURA Gli Operatori Economici concorrenti non devono presentare campionatura. Qualora i Tecnici esperti, designati dal Responsabile Unico del Procedimento per la verifica di conformità delle offerte, ne ravvisassero la necessità, gli Operatori Economici concorrenti dovranno essere disponibili a fornire prodotti-campioni, su indicazione dei Tecnici stessi, entro 10 giorni dalla richiesta, a pena di esclusione. Ciascuna campionatura presentata, gratuita, nella confezione e con l’etichettatura dei prodotti in vendita, nelle quantità che saranno specificate nella richiesta, dovrà essere contraddistinta dal numero progressivo del lotto/sublotto e, in caso di lotti con più prodotti, il riferimento del singolo prodotto cui si riferisce. Se richiesta specifica campionatura, le offerte economiche riferite a prodotti per i quali la stessa non è pervenuta, non verranno prese in considerazione. Il collo contenente la campionatura deve riportare all’esterno la dicitura: “CAMPIONATURA: GARA PER LA FORNITURA DI SONDE MOLECOLARI PER IL LABORATORIO DI CITOGENETICA LOTTO N. La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in cui saranno riportati i seguenti dati: • nome commerciale e descrizione del campione; • codice articolo delle Ditte Concorrenti e di quelle produttrici se diverse; • quantità di pezzi acclusi. La campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il medesimo termine perentorio che sarà precisato dalla Commissione dei Tecnici esperti, a mezzo corrieri, agenzie di recapito ovvero consegnata a mano da un incaricato della concorrente presso il Magazzino merci dell’ex Ospedale Psichiatrico – Xxx Xxxxxxx – 00000 XXXXXXXX Tutti i campioni devono, qualora richiesti, necessariamente corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e a quanto dichiarato negli elaborati tecnici (Busta B) consegnati dall’Operatore Economico Concorrente in sede di gara.

  • SCIOPERI Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Clausola risolutiva espressa Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali; b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 10 del contratto; f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario; g) ricorso all'abusivismo professionale; h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio; i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto; k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto; l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto; m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa; n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni; o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio. p) sopravenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

  • MERCATO DEL LAVORO Premessa

  • Impianti Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso.

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • RICHIAMATI Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21 che consente alle Istituzioni scolastiche di interagire da protagonista con le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità; Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato agli Enti Locali ed in particolare l’art. 139 che prevede tra l’altro, di concerto con le istituzioni scolastiche, azioni tese a sviluppare pari opportunità di istruzione; azioni di supporto tese a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche; Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; Circolare Ministeriale n. 8 del 2013 Strumenti d’Intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni Operative; Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; Decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96 di modifica e integrazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” Legge Regionale 25 settembre 1996 n. 41 Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.