Estensione delle prestazioni. L’assicurazione si assume i costi di misure preventive scelte tra i settori indicati dall’assicuratore, ovvero Famiglia, Alimentazione, Movimento, e Mi- sure preventive generiche, per il 50 per ogni settore fino a CHF 200 per anno civile. L’entità del contributo corrisposto dall’assicurazione a singole misure pre- ventive riconosciute può essere limitato. Nel caso, nel corso di un anno, si ricorra a più misure preventive da diversi ambiti, l’assicurazione corrisponde al massimo CHF 500 per anno.
Estensione delle prestazioni. L’assicurazione copre, a integrazione delle prestazioni dell’assicurazione BASE, i costi del reparto assicurato, in base alla categoria di assicurazione scelta. Non è assicurata la partecipazione alle spese compresi contributi giornalieri alle spese della degenza all’ospedale, che nell’assicurazione BASE vanno a carico del membro.
Estensione delle prestazioni. Alle spese per l’assistenza domiciliare riconosciuta, l’assicurazione concede un contributo per anno civile. Le prestazioni vengono corrisposte anche in assenza di convenzione tra fornitori di prestazioni e assicuratore. Le prestazioni sono concesse come segue: COMBI COMUNE/CONFORT: fino a CHF 40/giorno, max. CHF 400 COMBI SEMIPRIVATA/FLEX: fino a CHF 50/giorno, max. CHF 500 COMBI PRIVATA: fino a CHF 60/giorno, max. CHF 630 COMBI GLOBAL: fino a CHF 60/giorno, max. CHF 800 Se la persona assicurata è responsabile dell’accudimento di almeno un bam- bino con età inferiore a dodici anni, le prestazioni vengono corrisposte così come segue: COMBI COMUNE/CONFORT: fino a CHF 40/giorno, max. CHF 600 COMBI SEMIPRIVATA/FLEX: fino a CHF 70/giorno, max. CHF 1’000 COMBI PRIVATA: fino a CHF 100/giorno, max. CHF 1’300 COMBI GLOBAL: fino a CHF 110/giorno, max. CHF 1’600 Nessuna prestazione viene corrisposta in caso di degenza in casa di cura.
Estensione delle prestazioni. L’assicurazione rimborsa CHF 30 all’ora, fino a CHF 600 per anno civile.
Estensione delle prestazioni. L’assicurazione corrisponde per il servizio assistenza e cure fino a CHF 30 a ora, per un massimo di CHF 600 per anno civile.
Estensione delle prestazioni. L’assicurazione si assume le spese di servizi domiciliari riconosciuti fino a CHF 50 al giorno, fino a un massimo di CHF 1’000 per anno civile. La pre- stazione viene corrisposta anche in assenza di convenzione tra fornitori di prestazioni e l’assicuratore. Se la persona assicurata è responsabile dell’accudimento di almeno un bam- bino con età inferiore a dodici anni, l’assicurazione corrisponde fino a CHF 100 al giorno, al massimo fino a CHF 2’000 per anno civile. Nessuna prestazione viene corrisposta in caso di degenza in casa di cura.
Estensione delle prestazioni. L’assicurazione si assume a complemento delle prestazioni della BASE, le spese in caso di degenza ospedaliera. Viene riscossa la partecipazione ai costi della BASE. La persona assicurata sceglie il reparto con relativa partecipazione ai costi prima del ricovero.
Estensione delle prestazioni. L’assicurazione provvede ai costi − di trasporti medicalmente necessari nel più vicino ospedale confacente con un mezzo di trasporto idoneo, − di trasporti di rimpatrio in un ospedale confacente nel cantone di do- micilio della persona assicurata, per la continuazione del trattamento stazionario, − per azioni di soccorso e salvataggio complessivamente fino a CHF 50’000 per anno civile. sure preventive nell’ambito del conto della salute, preparazione al parto, indennità allattamento, trasporti, ricerca, salvataggio e recupero, visita di controllo dentaria senza consultazione del medico di famiglia XXXXXXX.
Estensione delle prestazioni. − Servizio militare, servizio civile e di protezione civile: assicurati sono anche gli infortuni che si verificano durante iI servizio militare, iI servizio civile e di protezione civile svizzero − Indennità giornaliera: I’indennità giornaliera convenuta é versata anche quando subentra iI diritto all’indennità giornaliera dell’AI. Non viene effettuata nessuna trattenuta sull’indennità giornaliera, secondo la LAINF, in caso di ricovero ospedaliero
Estensione delle prestazioni. Alla Stazione Appaltante è riservata, altresì, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente e in via solo esemplificativa, aggiungendo prestazioni analoghe, o strettamente accessorie a quelle oggetto dell’appalto, o che si rivelassero necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o per l’intervento di norme nuove in materia e direttamente connesse con quelle originarie, ovvero estendendo le prestazioni già affidate per quantità o articolazione della prestazione. Qualora l’estensione sia richiesta con riferimento a prestazioni identiche o analoghe a quelle già oggetto del capitolato, il prezzo unitario delle prestazioni affidate in estensione non potrà superare quello delle prestazioni identiche o analoghe già aggiudicate in forza del presente appalto. L’affidamento delle estensioni di prestazioni nei confronti dell’Appaltatore rimane, in ogni caso, una libera e insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, la quale potrà comunque procedere, senza alcun onere, neanche di preventiva comunicazione e anche in qualsiasi fase della trattativa con l’Appaltatore, allo svolgimento di una Gara per l’affidamento delle prestazioni contemplate dal presente capitolo.