Stima. Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Stima. Il rischio di perimento delle Attrezzature nel periodo di durata del presente contratto è a carico del Comodatario. A tal proposito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1806 c.c., le Parti convengono fin d’ora quale valore di stima delle attrezzature un ammontare pari alla cifra necessaria per l’eventuale ripristino delle Attrezzature.
Stima. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di euro IVA inclusa. Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante.
Stima. Per la stima di immobili urbani, non preordinata alla vendita, al mediatore spetta un compenso, determinato sulla base dell’effettiva attività svolta.
Stima. L’importo stimato per l’aggiudicazione dei servizi in oggetto, è pari a euro 1.190.000,00= (unmilionecentonovantamila/00), IVA esclusa, e potrà essere oggetto unicamente di ribasso, compresi euro 47.100,00 (quarantasettemila cento) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Stima. Per la stima di immobili urbani, non preordinata alla vendita, al mediatore spetta un compenso, determinato secondo le tariffe professionali in materia
Stima. Per la stima di fondi ed immobili rustici non preordinati alla vendita, al mediatore spetta un compenso determinato secondo le tariffe professionali in materia.
Stima. Il bene e l'attrezzatura dato in comodato viene stimato, di comune accordo, in € 10.832,00 (valore storico complessivo dei Pc). La perdita del bene è a carico del comodatario, nonostante avvenga per causa di terzi e non sia ad esso imputabile, salvo quanto disposto al punto 5 (Responsabilità del comodatario).
Stima. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice Civile il comodante ed il comodatario convengono quale valore di stima del bene comodato, la seguente somma: ➢ € 5.000,00 Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per i deperimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà medesima permane in capo al comodante.
Stima. L’importo stimato per l’aggiudicazione dei servizi in oggetto, è pari a euro 3.100.000,00 (tremilioni centomila/00), euro annuali 620.000,00 (seicentoventimila/00), IVA esclusa, e potrà essere oggetto unicamente di ribasso.