Responsabilità del comodatario Clausole campione

Responsabilità del comodatario. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente comunicazione all’Istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene.
Responsabilità del comodatario. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nel locale concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia. Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sarà causa di risoluzione del presente contratto. ART. 9 –
Responsabilità del comodatario. Il Comodatario dà atto che il valore dell’OBU al momento dell’installazione ammonta a € 195.00. In qualsivoglia caso di perdita o distruzione dell’OBU installato, anche per causa non imputabile al Comodatario, questo ne è direttamente responsabile e, pertanto, deve versare al Comodante la somma suindicata.
Responsabilità del comodatario. Il comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. _ e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili3. Il comodatario sarà responsabile per eventuali danni a terzi (persone, animali e cose) derivanti da quanto forma oggetto del presente comodato, così come il comodatario nulla potrà pretendere per eventuali danni alla sua persona, suoi famigliari ed eventuali dipendenti nonché a propri animali e cose in conseguenza dell'utilizzo dei beni qui in oggetto.
Responsabilità del comodatario. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso o non viene restituito nei termini, l’eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi non provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l’uso diverso o la mancata restituzione.
Responsabilità del comodatario. 1. Il comodatario resta comunque responsabile nei confronti del proprietario delle aree dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente accordo, nonché da leggi e regolamenti inerenti l’attività di gestione.
Responsabilità del comodatario. Il Comodatario esonera il Comodante da qualunque responsabilità per uso improprio dei beni oggetto del presente contratto e per eventuali danni causati, anche a terzi, nell'utilizzo degli apparecchi. Il Comodatario è responsabile per l'eventuale inadempimento dell'obbligo formativo del personale che utilizza i beni oggetto del presente contratto. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del Comodatario, anche qualora avvenga per causa di terzi e non sia ad esso imputabile, salvo il caso fortuito e la forza maggiore.
Responsabilità del comodatario. Il Comodatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, alla struttura o a terzi, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata del comodato. E’ fatto obbligo al Comodatario di predisporre una relazione scritta annuale sulla attività svolta a favore dei cittadini bisognosi.
Responsabilità del comodatario. Il comodatario provvederà a mantenere pulita ed in ordine l’area in comodato d’uso assumendosi ogni responsabilità civile e penale nel caso di danni a persone o cose. Il comodante si considera fin da ora sollevata da qualsiasi responsabilità. Il comodatario contestualmente all’affidamento dei lavori di realizzazione di tutte le opere di cui all’art. 2 e comunque prima dell’inizio dei lavori dovrà richiedere all’esecutore di stipulare una polizza R.C.T. che copra tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi durante il corso dei lavori. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000,00. Il tutto come previsto dall’art. 125 del DPR 207/2010. E’ onere del comodatario trasmettere la copia conforme all’originale di detta polizza all’Ufficio Tecnico Comunale, nonché la copia delle eventuali relative fatture quietanzate di pagamento. Qualora in forza di eventuali liberalizzazioni concesse dalla legge il comodatario possa eseguire le opere direttamente, sarà cura dello stesso stipulare una polizza R.C.T. come sopra definita a tutela dei danni subiti.
Responsabilità del comodatario. Il comodatario si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale ed amministrativa circa l’adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi inerenti il personale utilizzato. Il comodatario assume, di fronte al comodante, la piena responsabilità di tutti i danni arrecati ai locali e alle strutture in essi contenute anche da parte di terzi, nel corso dell’attività svolta nell’ambito degli stessi, e si obbliga a rispondere dei danni e a eseguire a proprie spese e cura i lavori di riparazione. Il comodatario assume, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da esso designate per lo svolgimento delle attività connesse al servizio sia nell'unità concessa in uso, sia al di fuori della stessa e per qualsiasi azione o intervento che sia causa di danno alla funzionalità dei locali e delle attrezzature in essi contenute. Al comodatario è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando il comodante, per qualsiasi fatto avvenuto durante e dopo l’erogazione dei servizi da parte del comodatario medesimo, e per danni a cose o persone in dipendenza dell’utilizzo dei locali. Il comodatario è tenuto, inoltre, a segnalare senza indugio ogni danno alle strutture al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio sia per le cose che per le persone.