Responsabilità del comodatario. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente comunicazione all’Istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene.
Responsabilità del comodatario. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nel locale concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia. Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.
Responsabilità del comodatario. Il comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili. Il comodatario sarà responsabile per eventuali danni a terzi (persone, animali e cose) derivanti da quanto forma oggetto del presente comodato, così come il comodatario nulla potrà pretendere per eventuali danni alla sua persona, suoi famigliari ed eventuali dipendenti nonché a propri animali e cose in conseguenza dell'utilizzo dei beni qui in oggetto.
Responsabilità del comodatario. Il Comodatario dà atto che il valore dell’OBU al momento dell’installazione ammonta a € 195.00. In qualsivoglia caso di perdita o distruzione dell’OBU installato, anche per causa non imputabile al Comodatario, questo ne è direttamente responsabile e, pertanto, deve versare al Comodante la somma suindicata.
Responsabilità del comodatario. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso o non viene restituito nei termini, l’eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi non provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l’uso diverso o la mancata restituzione.
Responsabilità del comodatario. Il Comodatario esonera il Comodante da qualunque responsabilità per uso improprio dei beni oggetto del presente contratto e per eventuali danni causati, anche a terzi, nell'utilizzo degli apparecchi. Il Comodatario è responsabile per l'eventuale inadempimento dell'obbligo formativo del personale che utilizza i beni oggetto del presente contratto. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del Comodatario, anche qualora avvenga per causa di terzi e non sia ad esso imputabile, salvo il caso fortuito e la forza maggiore.
Responsabilità del comodatario. Il comodatario è custode dell’appezzamento di terreno assegnatogli e della relativa porzione di capanno ivi insistente ed è personalmente e direttamente responsabile verso il comodante e verso terzi dei danni causati per sua colpa derivanti da ogni suo abuso o trascuratezza nell’attività di coltivazione e nell’utilizzo delle parti comuni. L’Amministrazione Comunale di Milano e l’Associazione Italia Nostra declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone e cose all’interno degli orti comunali e delle parti comuni e, in relazione all’attività svolta da parte dei comodatari e all’uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione.
Responsabilità del comodatario. Per tutta la durata del comodato, il comodatario sarà considerato, a termine di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.
Responsabilità del comodatario a. Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatisi durante l’utilizzo del dispositivo da parte del comodatario, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene e del software su esso istallato e rinunciando ad ogni tipo di rivalsa verso il comodante.
b. In caso di furto o smarrimento il bene non verrà sostituito e il comodatario si impegna a consegnare al comodante copia della relativa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.
c. Il comodatario esonera il comodante da qualsiasi responsabilità riguardo alla perdita di dati, software, password o codici di alcun genere memorizzati sul dispositivo.
Responsabilità del comodatario. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del Comodante. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso da quello previsto nel contratto o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione. Il Comodatario solleva il comodante da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal bene e dal suo uso.