Sub-responsabili del Trattamento Clausole campione

Sub-responsabili del Trattamento. Per l'esecuzione di specifiche attività per conto del Titolare nell’ambito della Convenzione, il Responsabile potrà avvalersi di sub-responsabili del trattamento ai sensi del GDPR. I Sub-responsabili del Trattamento sono autorizzati a trattare dati personali dei Terzi Interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se il Responsabile ricorre a Sub-responsabili del Trattamento, essi saranno vincolati, per iscritto, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Accordo, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'intera responsabilità dell'inadempimento di detti obblighi nei confronti del Titolare rimane in capo al Responsabile. Il Responsabile è autorizzato, nell’ambito della Convenzione, a ricorrere ed altri responsabili senza che sia richiesta l’approvazione preventiva del Titolare. Il Responsabile è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Titolare dei sub-responsabili di cui si avvalga, nonché di aggiunte, modifiche o sostituzioni degli stessi.
Sub-responsabili del Trattamento. Il Responsabile, nell’esecuzione delle attività di trattamento per conto del Titolare, può ricorrere ad altro responsabile (di seguito il “Sub-Responsabile”) solo previa notifica scritta al Titolare medesimo, con l’indicazione di tutti i riferimenti del Sub-Responsabile e il contenuto essenziale dell’atto di nomina, sempre che il Titolare non vi si opponga entro 7 giorni (lavorativi) dalla ricezione della notifica. L’atto di nomina del sub-Responsabile deve contenere la descrizione analitica dei compiti assegnati in relazione alle attività di trattamento dei Dati del Titolare oggetto di delega, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni di trattamento nonché la previsione dei medesimi obblighi posti a carico del Responsabile in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile e nel presente Atto. In ogni caso, il Responsabile risponde dinanzi al Titolare dell’inadempimento degli obblighi a carico del Sub-Responsabile e di ogni altra azione od omissione posti in essere da questo o da altri soggetti terzi dallo stesso incaricati.
Sub-responsabili del Trattamento. 6.1 Per l’esecuzione delle attività previste dal Contratto, il Sub-Responsabile, ove necessario, potrà ricorrere, ai sensi dell’art. 28, par. 2 del Regolamento, ad altri Sub-Responsabili. In tal caso, i Sub-Responsabili dovranno rispettare gli obblighi imposti dalle Norme in materia di protezione dei dati personali e contenuti nella presente Appendice, nonché nelle eventuali e ulteriori istruzioni eventualmente fornite dal Titolare in un momento successivo.
Sub-responsabili del Trattamento. 5.1. Il Responsabile del trattamento non ha facoltà di designare alcun sub- responsabile del trattamento all’infuori di quelli approvati nell'Allegato II del presente Accordo sul trattamento dei dati, salvo previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento, che il Responsabile del trattamento deve richiedere nel formato e con il contenuto specificati nell'Allegato III. Al momento di identificare i suoi sub-responsabili del trattamento e di richiedere l'autorizzazione corrispondente, il Responsabile del trattamento deve prendere in considerazione, nella misura in cui detti sub-responsabili realizzino qualche tipo di trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento, i seguenti tipi di fornitori: • Fornitori di servizi di housing (centro dati, indicandone l’ubicazione) • Fornitori di servizi di hosting (hosting, indicando da dove opera il fornitore) • Fornitori di servizi IT (sviluppo, mantenimento, supporto, controlli di sicurezza, ecc.) • Fornitori di altri servizi (non informatici) che devono accedere ai dati personali o comunque realizzarne il trattamento.
Sub-responsabili del Trattamento. 1.Appuntamento. Il Cliente riconosce e accetta che (a) gli Affiliati KYOCERA possono essere mantenuti come Sub-Responsabili del trattamento; e (b) le Affiliate KYOCERA e KYOCERA rispettivamente possono avvalersi di Sub-Responsabili di terze parti in relazione alla fornitura dei Servizi. Un elenco di Sub- responsabili nominati è aggiunto nell'Allegato 1 e può essere modificato di volta in volta a esclusiva discrezione di KYOCERA, ma fornendo un preavviso di almeno due (2) settimane al Cliente mediante pubblicazione del/i Sub-responsabile/i proposto/i ) sul sito web di Kyocera. 2.Obblighi del Sub-Responsabile del trattamento. Ai fini del subtrattamento, KYOCERA stipulerà accordi scritti con i suoi Sub-responsabili del trattamento, i quali accordi includeranno come minimo gli stessi obblighi a cui KYOCERA è vincolata ai sensi dei presenti Termini per il trattamento dei dati, e in particolare includeranno l'obbligo di il Sub-responsabile del trattamento di implementare TOM appropriati per soddisfare i requisiti delle leggi sulla protezione dei dati applicabili. 3.Diritto di opposizione ai nuovi Sub-Responsabili. Il Cliente può opporsi all'utilizzo da parte di KYOCERA di un nuovo Sub-Responsabile notificandolo tempestivamente a KYOCERA per iscritto, ma in ogni caso entro due (2) settimane dalla pubblicazione delle modifiche proposte sul sito web KYOCERA LINK. In caso di un'obiezione ragionevole, KYOCERA collaborerà con il Cliente in buona fede per rendere disponibile una modifica commercialmente ragionevole nella fornitura dei Servizi, che eviti il Trattamento dei dati personali da parte del Sub-responsabile proposto. 1.Responsabilità. KYOCERA sarà responsabile per gli atti e le omissioni dei suoi Sub-responsabili del trattamento nella stessa misura in cui KYOCERA sarebbe responsabile se prestasse i servizi di ciascun Sub- responsabile direttamente ai sensi dei presenti Termini per il trattamento dei dati.
Sub-responsabili del Trattamento. Il fornitore è autorizzato a nominare le seguenti società come sub-responsabili del trattamento dei dati personali: Untis GmbH Xxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx – Österreich Il fornitore Limitis srl, così come il sub-responsabile del trattamento dei dati Untis GmbH sono individualmente autorizzate a nominare come ulteriori sub-responsabili del trattamento le seguenti aziende: • Xxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxx, 0X - 00000 Xxxxxx • Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx • Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx Eventuali modifiche previste del subappaltatore o dei subappaltatori devono essere notificate per iscritto al cliente in tempo utile, in modo che possa essere in grado di opporsi. Il fornitore conclude gli accordi necessari con il sub-incaricato ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del GDPR. Nel fare ciò, deve essere garantito che il subappaltatore adempia agli stessi obblighi del fornitore ai sensi ed in base al contenuto del presente accordo. , xx Xxxxxx, lí 18.05.2020 Firmato digitalmente da CN = XXXXX XXXXXXX [Nome e funzione] Xxxxxxx Xxxxx, CEO Limitis Srl Allegato 1 – Disposizioni tecnico- organizzative .
Sub-responsabili del Trattamento. Il Responsabile del trattamento è autorizzato alla designazione di altri sub-responsabili, previa informazione al Comune ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle imposte al Responsabile. Su richiesta specifica del Comune, il Responsabile dovrà provvedere a che ogni sub-responsabile sottoscriva direttamente con il Comune un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo. Il Responsabile si assume la responsabilità nei confronti del Comune per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un sub-responsabile.
Sub-responsabili del Trattamento 

Related to Sub-responsabili del Trattamento

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;