SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. 12.1 [nel caso si voglia Introdurre l’intera disposizione] Si applica l’art. 105 del D.lgs. [Oppure:] [Oppure:] 12.2 [In caso di RTI] È fatto obbligo al Contraente RTI di stipulare il contratto di subappalto in nome e per conto del Raggruppamento temporaneo. 12.3 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI; 12.4 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi. 12.5 Nel caso di reiterato ritardo da parte del contraente nei pagamenti corrisposti ai subappaltatori e/o fornitori, ASI si riserva il diritto di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori e fornitori.
Appears in 2 contracts
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. 12.1 [(da inserire solo nel caso si voglia Introdurre l’intera disposizione] Si applica l’artin cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali: a. ;
2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere all’Agenzia la documentazione di cui all’art. 105, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. [Oppure:] [Oppure:]50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
12.2 [4. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell’Agenzia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla dall’appaltatore, salvo il di cui all’art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. Il fornitore si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
6. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.
8. In caso di RTI] È fatto obbligo perdita dei requisiti in capo al Contraente RTI di stipulare il contratto di subappalto in nome e per conto del Raggruppamento temporaneosubappaltatore, l’Agenzia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
12.3 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori9. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI;
12.4 Il Contraente dovrà trasmettere, Fornitore sarà obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASInei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai subappaltatori, al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro dette fatture quietanzate nei termini previsti, l’Agenzia sospenderà il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesisuccessivo pagamento a favore del Fornitore.
12.5 Nel 10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 00.Xx caso di reiterato ritardo inadempimento da parte del contraente nei pagamenti corrisposti Fornitore agli obblighi di cui ai subappaltatori e/o fornitoriprecedenti commi, ASI si riserva l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori e fornitoririsarcimento del danno.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Supply of Office Supplies and Related Services
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. 12.1 [(da inserire solo nel caso si voglia Introdurre l’intera disposizione] Si applica l’artin cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.lgsD. Lgs. [Oppure:] [Oppure:]n. 50/2016, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali: a. ;
12.2 [2. A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Agenzia la documentazione di cui all’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
4. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell’Agenzia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla dall’appaltatore, salvo il di cui all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. L’appaltatore si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
6. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.
8. In caso di RTI] È fatto obbligo perdita dei requisiti in capo al Contraente RTI di stipulare il contratto di subappalto in nome e per conto del Raggruppamento temporaneosubappaltatore, l’Agenzia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
12.3 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni9. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI;
12.4 Il Contraente dovrà trasmettere, L’Appaltatore sarà obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASInei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai subappaltatori, al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro dette fatture quietanzate nei termini previsti, l’Agenzia sospenderà il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesisuccessivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
12.5 Nel 10. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
12. Resta comunque inteso che non è considerato subappalto il sub-affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. I Fornitori prendono atto che in caso di reiterato ritardo sub-affidamento, troveranno comunque applicazione le disposizioni dettate sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nei termini previsti dall'ANAC nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (“filiera rilevante delle imprese”).
13. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contraente nei pagamenti corrisposti presente Contratto, ai subappaltatori e/o fornitorisensi dell’art. 1456 cod. civ., ASI si riserva salvo il diritto di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori e fornitoririsarcimento del danno.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Per L’affidamento Dei Servizi Di Notifica