Successione dei contratti. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., convengono quanto segue: - nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. L’intervallo è annullato in caso di contratti a termine con lo stesso lavoratore per ragioni sostitutive.
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Successione dei contratti. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs. D. Lgs 81/2015 e s.m.i., convengono quanto segue: - nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. L’intervallo è annullato in caso di contratti a termine con lo stesso lavoratore per ragioni sostitutive.
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Successione dei contratti. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall’artdall'art. 21 21, comma 2 del d.lgsD.Lgs. 81/2015 e s.m.i., convengono quanto segue: - nell’ipotesi nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. L’intervallo è L'intervallo e annullato in caso di contratti a termine con lo stesso lavoratore per ragioni sostitutive.
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Successione dei contratti. 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato termine con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs. dal D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i., convengono quanto segue: - nell’ipotesi :
2. Nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. L’intervallo è annullato in caso di contratti a termine con lo stesso lavoratore per ragioni sostitutive.
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Successione dei contratti. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall’artdall'art. 21 21, comma 2 del d.lgsD.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., convengono quanto segue: - nell’ipotesi nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. L’intervallo L'intervallo è annullato in caso di contratti a termine con lo stesso lavoratore per ragioni sostitutive.
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Successione dei contratti. 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato termine con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall’artdal D.Lgs. 21 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., convengono quanto segue: - nell’ipotesi :
2. Nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.
3. L’intervallo è annullato in caso Quando si tratti di contratti due assunzioni successive a termine con lo stesso lavoratore termine, intendendosi per ragioni sostitutive.tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto
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Samples: Collective Bargaining Agreement