Successione nel contratto Clausole campione

Successione nel contratto. «1. In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. – 2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. – 3. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto».
Successione nel contratto. 6.12. Contratto-tipo. Contratto normativo. — 6.13. Contratto per relazione.
Successione nel contratto. In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.
Successione nel contratto. In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività. In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al coniuge, anche se non conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività già ivi esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai comuni precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti. Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo precedente.
Successione nel contratto. (art. 37)
Successione nel contratto. 1. Questioni di costituzionalità 387
Successione nel contratto. 1. Fattispecie previste 636
Successione nel contratto. In tutti i casi in cui la legge consente la successione nel contratto, gli aventi titolo, salva disdetta ai sensi dell'art. 19, dovranno presentare domanda di successione nel contratto comunicando al Consorzio la variazione nominativa di utenza entro 60 gg. dal fatto che ha determinato la successione nel contratto e producendo idonea documentazione o autocertificazione, ove consentita, previo versamento dei connessi costi amministrativi determinati con apposito formale provvedimento.
Successione nel contratto. Un cenno, infine, all’art.37 della Legge 392 del 1978, che disciplina il caso della successione nel contratto in modo da favorire la continuazione dell’attività commerciale, artigianale, professionale svolta in tali immobili, prevedendo che al conduttore originario succedano: 1) in caso di morte, i soggetti che, per successione ereditaria o in conseguenza di precedenti rapporti risultanti da atto di data certa anteriore all’apertura della successione, sono titolari del diritto a continuare l’attività imprenditoriale esercitata dal conduttore deceduto; 2) in caso di separazione legale o consensuale ovvero di divorzio, il coniuge, anche se non conduttore, che continui nell’immobile oggetto di locazione la medesima attività imprenditoriale esercitata insieme all’altro coniuge prima della separazione o dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 3) in caso di immobile adibito 59 Cfr. X. Xxxx., Sez.III, 20/4/2007, n.9486, in DeJure: «… E’ indiscutibile, dunque, che la stessa norma di legge subordini la facoltà di agire del locatore nei confronti del cedente non liberato all’inadempimento dell’attuale conduttore/cessionario, introducendo un meccanismo legale secondo il quale, richiesto il pagamento del canone a quest’ultimo, e verificatone l’inadempimento …, viene ad attivarsi il circuito della corresponsabilità sussidiaria -intesa, va ribadito, in termini di beneficium ordinis- del cedente»), mentre per quanto riguarda il regime di corresponsabilità tra tutti i cedenti succedutisi nel contratto di locazione si applica la regola della solidarietà di cui all’art.1294 c.c..
Successione nel contratto. L’art. 37 l. 392/78 prevede che al conduttore ori- ginario succedano: