GLI EFFETTI DEL CONTRATTO. E ffetti obbligatori quando il contratto fa sorgere un’obbligazione a carico di una delle parti. Esempio locazione, vendita con consegna differita nel tempo. secondo l’art. 1376, quando il contratto è titolo idoneo all’acquisto della proprietà o altro diritto reale. Esempio vendita, costituzione di servitù di passaggio. I contratti hanno sempre effetti obbligatori, solo alcuni hanno anche effetti reali, cioè effetti che si producono di solito al momento della conclusione del contratto, a meno che l’oggetto non sia costituito da cosa futura, cosa generica, cosa da pagare a rate… .
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO. In via preliminare occorre comprendere che il contratto è fonte di obbligazioni ed è anche un modo di acquisto ovvero di trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali e di credito. Si parla di effetti obbligatori quando si fa riferimento alle obbligazioni che dal contratto derivano: così per es. l’obbligazione del venditore di consegnare la cosa venduta e quella dell’acquirente di pagare il prezzo sono effetti obbligatori della vendita. Si parla invece di effetti reali del contratto quando si fa riferimento all’effetto traslativo prodotto direttamente dal contratto, al momento stesso della formazione della volontà tra le parti: così il trasferimento della proprietà d1a9 venditore ad acquirente è un effetto reale della vendita, un effetto che si produce all’atto stesso della conclusione del contratto di vendita. Alcuni contratti hanno solo effetti obbligatori tra le parti (di una di esse o di entrambe) come capita nei contratti di locazione ovvero di mandato ovvero di locazione mentre altri producono l’effetto di trasferire la proprietà o altri diritti (donazione, vendita, permuta), oltre ad essere fonti di obbligazioni (es. l’obbligo di consegnare la cosa donata o venduta, oppure l’obbligo di corrispondere il prezzo): a questi tipi di contratto si dà il nome di contratti con effetti reali.
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO. 1)Una volta concluso il contratto vincola le parti? 2)Di regola e' ammesso il recesso unilaterale dopo la conclusione del contratto? 3)In quali casi ed a quali condizioni e' ammesso il recesso unilaterale? 4)Xxx contratti ad esecuzioine continuata o periodica il recesso ha effetto x le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione? 5)Il diritto di recesso entro breve termine a chi e' concesso? 6)Quando la facolta' di recesso e' stabilita' d'accordo tra le parti? 7)Quando la faolta' di recesso e' stabilita' tra le parti e non vi e' tra queste un rapporto di prpeposizione la la facolta' stessa puo' essere esercitata prima dell'esecuzione del contratto, o anche durante? 8)Chi ha facolta' di recesso solitamente versa una caparra? 9)Nel caso che la caparra sia data da chi concede la stessa facolta' in caso di non esecuzionne del contratto quando dovra' egli in proporzione?
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO. I diversi tipi di effetti
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO. IL CONTRATTO E’ EFFICACE NEL SENSO CHE PRODUCE EFFETTI TRASLATIVI O COSTITUTIVI DI DIRITTI REALI E/O DI OBBLIGAZIONI TRA LE PARTI (1). LE PARTI SONO OBBLIGATE AL RISPETTO DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO E ALLE CONSEGUENZE GIURIDHCE CHE A QUEL CONTRATTO LA LEGGE (O GLI USI O L’EQUITA’) RICONNETTE. DETTO VINCOLO SI PUO’ SCIOGLIERE - PER MUTUO CONSENSO (i.e. interviene un nuovo accordo) - NEI CASI DI LEGGE (i.e. il recesso inteso come atto potestativo unilaterale di sciogliersi dal contratto mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all’altra parte). IL CONTRATTO PRODUCE EFFETTI ANCHE NEI CONFRONTI DI XXXXX, CHE NON SONO PARTI DEL CONTRATTO (2). I terzi, di norma, sono indifferenti al contratto, tranne nei seguenti casi: - contratto a favore di xxxxx (artt. 1411-1413 c.c.): la prestazione viene resa a favore di un terzo e non del creditore - contratto per persona da nominare (artt. 1401-1405 c.c.): al momento della conclusione del contratto, una parte si riserva di nominare successivamente la persona nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio.
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO. 1. L’efficacia tra le parti
1.1 Il vincolo contrattuale
1.2 Lo scioglimento dal vincolo contrattuale
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO. La conclusione di un contratto vincola le parti ad eseguirlo; può sem- brare banale ricordarlo, ma l’effetto del contratto consiste proprio nell’im- 5 XXXXX, XXXXXXXX, Specific Performance, London 1996. pedire la possibilità di un ripensamento, anche nel caso in cui si dovesse cambiare idea, non importa ovviamente per quale ragione; dopo che il contratto è stato concluso il recesso unilaterale non è più possibile, salvi i casi previsti dalla legge. Proprio questo è peraltro il punto nevralgico at- torno al quale ruota l’intera disciplina del contratto, vale a dire la sua effi- cacia vincolante. Si consideri tuttavia che la disciplina dei rimedi contrattuali ha come funzione proprio quella di mitigare l’assolutezza del vincolo contrattuale, configurando una pluralità di vie di fuga; si pensi in particolare ai vizi del consenso, all’incapacità, alla nullità, alla sopravvenienza contrattuale, alla buona fede, e così via; anzi è possibile notare come le principali trasfor- mazioni del contratto che si sono verificate nel corso degli ultimi due se- coli sono avvenute proprio sotto il profilo dei rimedi usufruibili; attual- mente il contratto è per certi versi meno vincolante di quanto lo fosse nel diciannovesimo secolo (pacta sunt servanda, qui dit contractuel dit juste), dato che si è assistito ad una forte espansione dell’ambito di applicazione dei rimedi disponibili, basti pensare ai vizi del consenso, alle nullità, alla sopravvenienza contrattuale, ai contratti del consumatore, alla buona fe- de, all’equità ed ora anche alla meritevolezza dell’interesse. Ne consegue che attualmente il contratto è meno vincolante di quanto lo fosse anche solo cento anni fa, dato che esistono più vie di fuga, più rimedi che con- cretamente consentono di liberarsi legalmente dal vincolo contrattuale; il che significa che la sfera del rischio o meglio ancora l’alea normale del contratto è più limitata di un tempo; il limite del sacrificio, questa ipoteti- ca linea di frontiera, tende in altre parole a spostarsi, con conseguenti maggiori possibilità per il contraente che per un motivo o per l’altro non considera più conveniente il vincolo contrattuale di liberarsi da esso. Tut- to questo può apparire per certi versi paradossale, dato che il contratto è diventato più “complesso”, ma nel contempo meno vincolante e quindi meno “contratto”, dato che le vie di fuga sono aumentate.
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO. Mentre è evidente che il contratto preliminare provochi effetti obbligatori verso i suoi sottoscrittori, che saranno quindi vincolati alla stipula del definitivo, esso non ha effetti reali, nel senso che con la sola sottoscrizione di tale negozio non si otterrà né il trasferimento della proprietà (o del possesso) del bene, né il trasferimento dei diritti legati al bene stesso, che potranno essere ottenuti esclusivamente dopo la conclusione del contratto definitivo. Allo stesso modo, le parti, con la conclusione del preliminare, non ottengono direttamente il diritto alle prestazioni ivi descritte, in quanto anche le rispettive prestazioni sono rinviate e subordinate alla successiva stipula del definitivo. Malgrado quanto appena precisato, le parti potrebbero comunque stabilire che alcune prestazioni vengano anticipate al momento della conclusione del preliminare. In questo caso di parla di preliminare con effetti anticipatori. case acquired the property in co- ownership), then for the preliminary contract to be valid and effective, it must be signed by both of them; otherwise, there would be a lack of consent.
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO. 1. Effetti tra le parti e rispetto ai terzi 264
1.1 Le parti, i terzi 264 1.2 Principio della relatività 265
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO artt. 1372-1381 Esecuzione del contratto: