Suicidio Clausole campione

Suicidio. In deroga a quanto previsto dall’Art. 1927 del Codice Civile, la garanzia comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall’ingresso in assicurazione.
Suicidio. Tra le cause di decesso è coperto (incluso) il suicidio sin dall’ingresso in garanzia.
Suicidio. La garanzia comprende il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall’ingresso in assicurazione.
Suicidio. La copertura del rischio derivante dal decesso per suicidio non è sottoposta a limitazioni.
Suicidio. A deroga di quanto previsto all’Art. 2 Sezione 2, il rischio di morte a causa di suicidio si intende coperto dalla data di decorrenza della polizza.
Suicidio. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1927 del Codice Civile, l’Assicurazione copre anche il caso di suicidio dell’Assicurato avvenuto prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla Data di inclusione nell’Assicurazione.
Suicidio. Il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia fin dall'ingresso in polizza dell'assicurato.
Suicidio. Per quanto riguarda la Copertura Base e la Copertura Supplementare (rispettivamente Artt. 14 e 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia fin dall'ingresso in polizza dell'Assicurato. Relativamente, invece alla Copertura Aggiuntiva Individuale (Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia dopo un periodo di carenza di 2 anni dalla data di adesione. Nel caso in cui l’Assicurato, in sede di rinnovo annuale, scelga di attivare una diversa opzione tra quelle previste dall’Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Copertura Aggiuntiva Individuale, che preveda una somma assicurata più elevata rispetto all’opzione
Suicidio. Per quanto riguarda la Copertura Base, la Copertura Integrativa e la Copertura Supplementare Collettive (rispettivamente Artt. 14, 16 e 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia fin dall'ingresso in polizza dell'Assicurato. Relativamente, invece alla Copertura Aggiuntiva (Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia dopo un periodo di carenza di 2 anni dalla data di prima adesione. Nel caso di soluzione di continuità nell’adesione alla Copertura Aggiuntiva Individuale prevista dalla presente Convenzione, il periodo di carenza di cui al presente comma inizierà a decorrere ex-novo dalla data di ri-adesione dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, in sede di rinnovo annuale, scelga di attivare una diversa opzione tra quelle previste dall’Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Copertura Aggiuntiva Individuale, che preveda una somma assicurata più elevata rispetto all’opzione attivata in precedenza, il periodo di carenza per il suicidio si applicherà nuovamente dalla data di variazione di opzione alla maggiore somma prevista dall’opzione prescelta rispetto a quella prevista dall’opzione di provenienza. A parziale deroga di quanto indicato al secondo comma del presente Articolo, per gli assicurati che abbiano attivato la Copertura Aggiuntiva Individuale in vigenza della Convenzione TCM n. 20892 stipulata da EMAPI con Società Cattolica di Assicurazione, il periodo di carenza di 2 anni per il suicidio decorre dalla data di prima adesione, a condizione che la posizione scaduta alle ore 24.00 del 31.01.2023 venga rinnovata senza soluzione di continuità (e comunque entro 30 gg dalla scadenza) attivando una delle opzioni della Copertura Aggiuntiva Individuale previste all’Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione che garantisca una somma assicurata analogo, ovvero superiore nel limiti del 10%, rispetto alla Copertura Aggiuntiva Individuale attivata con la Convenzione TCM scaduta. Nel caso in cui, invece, la somma assicurata della nuova opzione prescelta superi del 10% quella attivata in vigenza della Convenzione TCM n. 20892 EMAPI/Società Cattolica di Assicurazione, il periodo di cui al secondo comma del presente Articolo inizierà a decorrere nuovamente, limitatamente alla maggiore somma prevista dall’opzione prescelta rispetto a quella prevista dall’opzione di provenienza incrementata del suddetto 10%.
Suicidio. M) Attivazione del concetto "respect & serenity" post decesso