Suicidio Clausole campione

Suicidio. In deroga a quanto previsto dall’Art. 1927 del Codice Civile, la garanzia comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall’ingresso in assicurazione.
Suicidio. Tra le cause di decesso è coperto (incluso) il suicidio sin dall’ingresso in garanzia.
Suicidio. La garanzia comprende il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall'ingresso in assicurazione.
Suicidio. La copertura del rischio derivante dal decesso per suicidio non è sottoposta a limitazioni.
Suicidio. Il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia fin dall'ingresso in polizza dell'assicurato.
Suicidio. A deroga di quanto previsto all’Art. 2 Sezione 2, il rischio di morte a causa di suicidio si intende coperto dalla data di decorrenza della polizza.
Suicidio. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1927 del Codice Civile, l’Assicurazione copre anche il caso di suicidio dell’Assicurato avvenuto prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla Data di inclusione nell’Assicurazione.
Suicidio. Per quanto riguarda la Copertura Base e la Copertura Supplementare (rispettivamente Artt. 14 e 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia fin dall'ingresso in polizza dell'Assicurato. Relativamente, invece alla Copertura Aggiuntiva Individuale (Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il decesso causato da suicidio è incluso in garanzia dopo un periodo di carenza di 2 anni dalla data di adesione. Nel caso in cui l’Assicurato, in sede di rinnovo annuale, scelga di attivare una diversa opzione tra quelle previste dall’Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Copertura Aggiuntiva Individuale, che preveda una somma assicurata più elevata rispetto all’opzione
Suicidio. Attivazione del concetto "respect & serenity" post decesso
Suicidio. In caso di suicidio durante i primi 3 anni di assicurazione non verrà concessa nessuna prestazione. Dopo 3 anni le prestazioni verranno erogare normalmente.