Giustificazione del diritto alle prestazioni Clausole campione

Giustificazione del diritto alle prestazioni. VI Prestazioni assicurate VII Delimitazione della copertura assicurativa
Giustificazione del diritto alle prestazioni. 1. Se l’assicurato fa ricorso alle prestazioni, deve inviare alla Sanitas tutti gli originali di certificati medici, rapporti, documenti giu- stificativi, fatture e conferme di pagamento dei fornitori di prestazioni, al massimo entro 6 mesi dall’inizio del trattamento. 2. Se, oltre alla Sanitas, altri assicuratori sono tenuti al versamento delle prestazioni per lo stesso caso di malattia o di infortunio, devo- no essere inviati alla Sanitas anche i conteg- gi degli altri assicuratori. • servizio militare in un esercito straniero; • partecipazione ad atti bellici o terroristici; • partecipazione a tumulti e dimostrazioni di qualsiasi genere, tra cui risse e atti di violenza, a meno che l’assicurato non possa dimostrare di non avervi partecipato attivamente a fianco degli agitatori, di non averli fomentati oppure di aver voluto prestare soccorso ad una persona indifesa, ferita dai belligeranti; • pericoli a cui l’assicurato si espone provocando altre persone; • partecipazione a corse di veicoli e natanti a motore e alle relative prove sui percorsi di gara, a rally o ad altre simili competizioni con veicoli a motore; • compimento di crimini o tentativi di xxxxxxx e delitti commessi intenzionalmente; • per malattie, infortuni e loro conseguenze, anteriori all’acquisizione della copertura; • per malattie e infortuni par i quali è stata posta una riserva nell’ambito di un’assicurazione malattie ancora in corso; • se l’assicurato si reca all’estero per trattamenti,
Giustificazione del diritto alle prestazioni. Lei può recedere dal contratto senza alcun costo, mediante dichiarazione scritta inviata entro 14 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (cifra 3.1.). Con la data della consegna alla posta della sua dichiarazione di recesso la copertura assicurativa decade con effetto retroattivo. L'eventuale premio già versato viene 3.1. L'assicurazione entra in vigore non 4.1. In caso di decesso della persona
Giustificazione del diritto alle prestazioni. 7.1. In caso di incapacità lavorativa la preghiamo di avvisarci entro 30 giorni. Il medico curante deve inviarci, all'attenzione del medico della nostra Compagnia, un rapporto su modulo prestampato, sulla causa, l'inizio e il decorso della malattia o la dinamica dell'infortunio, insieme con la presumibile durata e il grado di incapacità lavorativa. Su nostra richiesta lei deve provvedere a che ci siano consegnati tutti i documenti e rapporti medici che ci occorrono (x.xx. rapporto di dimissione dall'ospedale), tramite il medico competente, l'ospedale competente o tutte le altre persone di cui alla cifra 7.3., che hanno redatto documenti e rapporti sulla causa, l'inizio e il decorso della malattia o la dinamica dell'infortunio e/o consentire al medico della nostra Compagnia di prendere visione di tali rapporti. Se lei risiede al di fuori della Svizzera e del Principato di Liechtenstein, Generali può esigere che gli accertamenti necessari per verificare il diritto siano effettuati in Svizzera e a sue spese. 7.2. Generali ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni e prove o di addurle essa stessa, al fine di chiarire il proprio obbligo di corrispondere prestazioni (x.xx. perizie mediche, documenti dell'assicurazione sociale, certificati di salario e attestati fiscali). Essa si riserva, se necessario, di ordinare una perizia da parte di un medico da essa designato. 7.3. Lei ha l'obbligo, nel quadro dell'accertamento del diritto alle prestazioni, di assistere Generali e cooperare pienamente con la stessa e, su sua richiesta, di informarla per iscritto su tutti i fatti a lei noti e concernenti il sinistro ovvero su tutti i fatti che potrebbero essere in relazione con tale sinistro. Lei ha inoltre l'obbligo di rilasciare a Generali una procura che le consenta di ottenere informazioni dalle persone e istituzioni menzionate qui di seguito e di prendere visione degli atti, nella misura in cui Generali lo ritenga necessario per la valutazione dell'evento dannoso. La procura deve includere lo scioglimento dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico di tutte le seguenti persone e istituzioni nei confronti di Generali e dei suoi incaricati: 7.4. Generali può prescriverle un termine adeguato per adempiere i suoi obblighi e doveri ai sensi dell'articolo 7. In caso contrario il diritto alla prestazione assicurata decade.

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  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Beneficiari delle prestazioni L’Assicurato designa i Beneficiari della prestazione in caso di decesso. In caso di invalidità totale permanente dell’Assicurato, quest’ultimo sarà soggetto Beneficiario. L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni: